Chiusura partita IVA e compensi arretrati: istruzioni per il professionista non residente

Chiusura partita IVA e compensi arretrati, dall'Agenzia delle Entrate le istruzioni per il professionista che non è più residente in Italia: riattivare la posizione fiscale, emettere fattura e dichiararli come reddito professionale sono i passaggi da seguire. Le indicazione nella risposta all'interpello numero 218 del 26 aprile 2022.

Chiusura partita IVA e compensi arretrati: istruzioni per il professionista non residente

Con la risposta all’interpello numero 218 del 26 aprile 2022, l’Agenzia delle Entrate indica al professionista, che non è più residente in Italia e ha effettuato la chiusura della partita IVA, come procedere per ricevere i compensi arretrati.

Sono diversi i passaggi da seguire per incassarli:

  • riattivare la posizione fiscale;
  • emettere fattura;
  • dichiarare le somme come reddito professionale.

Come di consueto, lo spunto per fare luce sulle regole di riferimento arriva dall’analisi di un caso pratico.

Chiusura partita IVA e compensi arretrati: istruzioni per professionisti non residenti

Protagonista è un avvocato che in seguito al trasferimento all’estero a dicembre 2021 ha effettuato la chiusura della sua partita IVA in Italia.

A gennaio 2022 ha ricevuto da un tribunale italiano la comunicazione su un deposito in cancelleria di un “decreto di liquidazione a difensore”, avvenuto a dicembre 2021 e relativo ad una prestazione professionale conclusa nel 2014.

All’Agenzia delle Entrate si rivolge per sapere come procedere correttamente e percepire i compensi arretrati, ipotizzando anche per il futuro di documentarli e incassarli come prestazioni occasionali.

Con la risposta all’interpello numero 218 del 26 aprile 2022, l’Agenzia delle Entrate pone un veto sull’ipotesi del contribuente e fornisce le istruzioni da seguire nel caso descritto, escludendo dai chiarimenti per mancanza di elementi l’incasso di eventuali somme future.

Sono due le strade percorribili per procedere con la documentazione e dichiarazione di crediti maturati in un’annualità in cui il professionista era ancora fiscalmente residente in Italia e svolgeva in modo abituale attività di lavoro autonomo ma vengono liquidati/incassati dopo il suo trasferimento e dopo la chiusura della sua partita IVA:

  • imputare i compensi che non abbiano ancora avuto manifestazione finanziaria al momento della chiusura della posizione IVA ai redditi relativi al 2021, ultimo anno di attività professionale;
  • mantenere la posizione IVA individuale fino alla conclusione di tutte le operazioni fiscalmente rilevanti, permettendo così l’emissione della fattura e la dichiarazione dei redditi nell’anno di imposta in cui si realizza l’incasso del credito, in applicazione del principio di cassa.

La prima, sottolinea il documento, non sembra essere stata seguita dal contribuente. Non resta, quindi, che la seconda.

“Si ritiene che l’Istante, che ha impropriamente chiuso la propria partita IVA prima che fossero concluse tutte le attività ad essa connesse, dovrà procedere alla richiesta di riattivazione della propria posizione fiscale e, al momento dell’effettivo incasso dei singoli crediti, dovrà rendicontarli tramite l’emissione di una fattura per prestazione di lavoro autonomo e dichiararli come reddito professionale, utilizzando il modello Redditi Persone fisiche dell’anno di competenza”.

Chiusura partita IVA e compensi arretrati: le regole per i professionisti

Nel motivare la sua risposta l’Agenzia delle Entrate fa riferimento alle regole generali da seguire per la cessazione dell’attività professionale e, di conseguenza, della chiusura della partita IVA: questa operazione non può prescindere dalla conclusione di tutti gli adempimenti che derivano dalle operazioni attive e passive effettuate.

Come previsto dall’articolo 35 del Decreto IVA, in caso di cessazione dell’attività, si hanno a disposizione 30 giorni per la dichiarazione a partire dalla data di conclusione delle operazioni di liquidazione.

Non lascia spazio a dubbi la risposta all’interpello numero 218 del 2022:

“Il professionista che non svolge più l’attività professionale non può cessare la partita IVA in presenza di corrispettivi per prestazioni rese in tale ambito ancora da fatturare ai propri clienti”.

Come chiarito più volte nei documenti di prassi, la cessazione dell’attività del professionista non coincide con il momento in cui smette di esercitare la professionale, garantendo ai clienti le sue prestazioni, ma con quello in cui si chiudono i rapporti professionali fatturando tutte le prestazioni svolte e dismettendo i beni strumentali.

È chiaro, quindi, che il professionista non può procedere con la chiusura della partita IVA, necessaria per la definizione dei rapporti che restano pendenti successivamente alla cessazione dell’attività.

Sulla base di queste istruzioni, l’Agenzia delle Entrate invita il professionista a riattivare la propria posizione fiscale per poter ottenere i compensi arretrati.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 218 del 2022
Trattamento fiscale, ai fini delle imposte sul reddito, dei compensi per attività di lavoro autonomo professionale percepiti dopo la chiusura della partita IVA, in un periodo di imposta in cui il percipiente non è più fiscalmente residente in Italia.

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