Cessione del credito superbonus 110 verso lo sblocco: le novità nella circolare delle Entrate

Anna Maria D’Andrea - Dichiarazioni e adempimenti

Superbonus 110 per cento, verso lo sblocco della cessione del credito dopo le indicazioni della circolare n. 33 pubblicata dall'Agenzia delle Entrate il 6 ottobre 2022. Il documento, corretto e ripubblicato nella serata del 7 ottobre, fornisce ulteriori chiarimenti operativi: al via la remissione in bonis e la correzione degli errori nelle comunicazioni già trasmesse.

Cessione del credito superbonus 110 verso lo sblocco: le novità nella circolare delle Entrate

Superbonus, cessione del credito verso lo sblocco dopo le nuove indicazioni operative fornite dall’Agenzia delle Entrate.

Le novità trovano spazio nella circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022, ripubblicata il 7 ottobre per via di una “svista” nelle indicazioni in merito alla proroga per le unifamiliari.

Ultimo dei documenti di prassi pubblicati in materia di cessione del credito alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto Aiuti bis, la circolare diventa ora il nuovo punto di riferimento per imprese, famiglie e banche intenzionate a rientrate nel mercato della cessione del credito.

La responsabilità in solido tra cedente e cessionario del credito maturato sarà limitata ai soli casi di dolo e colpa grave, come ad esempio in caso di “omissioni macroscopiche” in termini di diligenza richiesta e quindi se, ad esempio, l’acquisto delle somme derivanti dal superbonus 110 per cento è stato effettuato in assenza dei documenti richiesti.

Nuovi chiarimenti operativi che si affiancano ad ulteriori novità rese note dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate e, tra queste, la possibile remissione in bonis in caso di comunicazione di cessione del credito o sconto in fattura non inviata entro il 29 aprile: ci sarà tempo fino al 30 novembre 2022.

Superbonus e cessione del credito, la circolare dell’Agenzia delle Entrate ripubblicata il 7 ottobre 2022

Prima di soffermarci sulle principali novità, si fa presente che nel pomeriggio del 7 ottobre l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato la circolare n. 33/E pubblicata il giorno precedente, modificando un aspetto controverso emerso dalla lettura del documento.

In particolare, il documento è stato sostituito per un errata corrige a pagina 32, nella parte in cui si chiariscono le regole per l’accesso alla proroga per le unifamiliari.

In merito al calcolo del 30 per cento dei lavori, la circolare dell’Agenzia delle Entrate rivista conferma che non contano i pagamenti, ma sarà necessario tener presenti esclusivamente gli interventi eseguiti alla data del 30 settembre.

La precedente versione della circolare, che lasciamo in allegato per i lettori interessati al confronto dei due documenti, evidenziava invece la necessità di aver effettuato i pagamenti riferiti ai lavori eseguiti.

A distanza di poche ore quindi l’Agenzia delle Entrate cambia passo, rimettendo ogni tassello al posto giusto. L’errore grossolano commesso però evidenzia le incertezze che continuano a caratterizzare il superbonus, anche da parte dell’Amministrazione Finanziaria, e che rendono complicata la fruizione dell’agevolazione.

Agenzia delle Entrate - circolare n. 33 del 6 ottobre 2022 (ripubblicata il 7 ottobre)
Modifiche introdotte dal decreto “Aiuti-bis” alla disciplina dell’opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e chiarimenti in merito alla regolarizzazione di errori nella indicazione dei dati nella comunicazione per l’esercizio dell’opzione (documento sostituito in data 07/10/2022 per errata corrige a pagina 32 nel penultimo e nell’ultimo rigo del primo paragrafo e nel secondo e terzo rigo del secondo paragrafo) (circolare n. 33) - pdf
Agenzia delle Entrate - circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022
Modifiche introdotte dal decreto “Aiuti-bis” alla disciplina dell’opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e chiarimenti in merito alla regolarizzazione di errori nella indicazione dei dati nella comunicazione per l’esercizio dell’opzione.

Cessione del credito superbonus 110 verso lo sblocco: le novità nella circolare delle Entrate

A quasi un anno dalle prime modifiche in materia di cessione del credito introdotte dal decreto legge n. 157/2021 con il fine di bloccare le frodi riscontrate nel settore dell’edilizia, la nuova circolare dell’Agenzia delle Entrate punta a favorire la ripartenza delle operazioni di acquisto da parte delle banche.

La circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022 si sofferma in particolare sulle ultime modifiche introdotte dal Decreto Aiuti bis, che hanno limitato la responsabilità solidale tra cedente e cessionario ai soli casi di dolo e colpa grave alleggerendo i rischi per le banche.

In particolare, per effetto delle modifiche apportate al comma 6, articolo 121 del Decreto legge n. 34/2022, l’ipotesi di concorso in violazione del fornitore e dei cessionari è stata limitata ai soli casi di dolo o colpa grave, a condizione che siano stati acquisiti correttamente visti, attestazioni e asseverazioni.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate elenca quindi alcune ipotesi esemplificative e non esaustive dei casi in cui scatterà la responsabilità in solido:

  • il dolo ricorrerà nei casi in cui il cessionario sia consapevole dell’inesistenza del credito, ad esempio quando sia stata preventivamente concordata con il beneficiario del superbonus la modalità di generazione o fruizione dello stesso o se ad un primo esame risulti palese il carattere fittizio del credito, e ciò nonostante sia stata operata la cessione del credito e la compensazione dello stesso mediante modello F24;
  • si parla invece di colpa grave in caso di omissioni macroscopiche nella diligenza richiesta, ad esempio in caso di mancata acquisizione della documentazione richiesta ai fini della cessione del credito o di errori evidenti, ad esempio quindi in caso di asseverazioni relative ad immobili diversi da quelli oggetto di intervento.

Le nuove indicazioni dell’Agenzia delle Entrate tornano inoltre sugli “indici di diligenza” elencati nella circolare n. 23/E dello scorso giugno, fornendo una chiave di lettura più chiara e aggiornata alla luce delle ultime modifiche.

L’obiettivo del documento è chiaro: favorire la ripartenza del mercato della cessione del credito in relazione al superbonus 110 per cento e ai bonus edilizi, dopo il lungo stop causato dalla previsione di regole più stringenti in materia di controlli.

Specifiche indicazioni vengono inoltre fornite in caso di ritardi o errori nelle comunicazioni per l’esercizio dell’opzione di cessione del credito o sconto in fattura e, tra le novità, arriva a sorpresa la possibilità di remissione in bonis in caso di omesso invio entro lo scorso 29 aprile.

Cessione del credito e sconto in fattura, cosa fare in caso di ritardi o errori: regole più soft dall’Agenzia delle Entrate

Alle attese indicazioni sulla responsabilità in solido alleggerita, si affiancano alcune novità che arrivano a sorpresa.

Tra queste le indicazioni in caso di ritardi nell’invio della comunicazione per l’esercizio delle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura.

Chi non ha rispettato la scadenza del 29 aprile per la trasmissione dei dati relativi alle spese sostenute nel 2021 e alle rate residue non fruite delle detrazioni relative a spese sostenute nel 2020 potrà avvalersi, a specifiche condizioni, dell’istituto della remissione in bonis.

Sarà quindi possibile sfruttare il termine del 30 novembre 2022, scadenza della dichiarazione dei redditi, versando la sanzione minima di 250 euro.

La stessa possibilità sarà riconosciuta anche a partite IVA e soggetti IRES tenuti a inviare la comunicazione entro il 17 ottobre: in questo caso la sanzione si applicherà solo per gli invii effettuati nei giorni successivi alla scadenza.

Questi i casi in cui sarà possibile sfruttare l’extra time anche per le opzioni di cessione del credito e sconto in fattura in relazione al superbonus:

  • rispetto dei requisiti per l’accesso alla detrazione;
  • adozione di comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione, in particolare se la volontà di cessione o sconto in fattura risulti da un accordo o da un documento di pagamento emesso prima della scadenza ordinaria;
  • non siano state poste in essere attività di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate;
  • versamento della sanzione dovuta.

Le comunicazioni trasmesse nel mese di novembre potranno essere annullate o sostituite entro il 5 dicembre; porte chiuse invece ad eventuali comunicazioni sostitutive annullate o sostituite successivamente.

Nuove indicazioni anche in caso di errori nella comunicazione: la circolare dell’Agenzia delle Entrate del 6 ottobre 2022 contiene istruzioni specifiche in tal senso.

In caso di errori formali basterà una segnalazione tramite PEC. In caso di errori sostanziali invece, che incidono su elementi essenziali del credito, sarà possibile inviare una comunicazione sostitutiva entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio.

Spazio anche alle modifiche in data successiva: se il cessionario ha accettato il credito, le parti potranno richiedere l’annullamento dell’accettazione dei crediti mediante l’invio dell’apposito modello allegato alla circolare, da trasmettere all’indirizzo [email protected] appositamente istituito.

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