Cessione dei crediti, dal Superbonus al bonus vacanze: invio telematico per accettazione e rifiuto

Rosy D’Elia - Irpef

Dal Superbonus al bonus vacanze, novità sulla cessione dei crediti: comunicazione dell'accettazione o del rifiuto da parte di chi li riceve anche con invio telematico, in alternativa all'utilizzo della piattaforma dedicata. Con il provvedimento n. 205147 del 29 luglio, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito le specifiche tecniche da seguire.

Cessione dei crediti, dal Superbonus al bonus vacanze: invio telematico per accettazione e rifiuto

Dal Superbonus al bonus vacanze, sono diverse le agevolazioni che permettono di procedere con una cessione dei crediti maturati: con il provvedimento numero 205147 del 29 luglio, l’Agenzia delle Entrate introduce una strada alternativa all’utilizzo della piattaforma dedicata per la comunicazione dell’accettazione o del rifiuto da parte di chi li riceve.

Dal 29 luglio gli interessati possono procedere anche con un invio telematico massivo delle richieste seguendo le specifiche tecniche approvate.

Cessione dei crediti, dal Superbonus al bonus vacanze: invio telematico per accettazione e rifiuto

Grazie alle novità introdotte dal Decreto Rilancio, sia per quanto riguarda il Superbonus e una serie di bonus casa che per quanto riguarda il bonus vacanze dal punto di vista delle strutture aderenti, chi ha diritto all’agevolazione può scegliere di cedere il credito di imposta maturato.

Per la gestione del meccanismo che si innesca è nata, infatti, la piattaforma cessione crediti dell’Agenzia delle Entrate che permette le seguenti operazioni:

  • monitoraggio dei crediti;
  • cessione dei crediti;
  • accettazione crediti;
  • consultazione dell’elenco delle comunicazioni di cessione dei crediti dal punto di vista del cedente o del cessionario.

Chi riceve un credito, infatti, deve accedere alla piattaforma per comunicare l’accettazione, così da averlo a disposizione, o il rifiuto tramite le funzionalità presenti online.

Come si legge nel provvedimento numero 205147 del 2021, accanto alla modalità già consolidata, se ne aggiunge un’altra.

“Per facilitare la comunicazione delle accettazioni e dei rifiuti dei crediti ceduti, con il presente provvedimento sono approvate le specifiche tecniche per consentire ai cessionari, in luogo dell’utilizzo della suddetta procedura web, di inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate le richieste di accettazione e rifiuto dei crediti, a decorrere dal 29 luglio 2021.

Agenzia delle Entrate - Provvedimento n.2021/205147 del 29 luglio 2021
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle richieste di accettazione o rifiuto delle cessioni dei crediti presenti sulla “Piattaforma cessione crediti”. Approvazione delle specifiche tecniche del flusso di esito delle richieste.

Cessione dei crediti, istruzioni sull’invio telematico per l’accettazione e il rifiuto

Con lo stesso documento, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione le specifiche tecniche da seguire per procedere con l’invio telematico della comunicazione di accettazione o rifiuto dei crediti di imposta.

E anticipa:

“La nuova procedura telematica di cui trattasi e la “Piattaforma cessione crediti” potranno essere estese anche ad altre fattispecie analoghe già presenti nell’ordinamento, ovvero che saranno introdotte in futuro”.

Vengono chiarite, infine, alcune indicazioni operative. L’invio deve essere effettuato esclusivamente dal soggetto che risulta cessionario del credito da accettare o rifiutare: il destinatario della cessione.

Entro due giorni dall’invio, l’Agenzia delle Entrate comunica l’esito della richiesta agli interessati. Mentre per annullare la comunicazione già inviata si hanno a disposizione 24 ore di tempo.

Agenzia delle Entrate - Provvedimento n.2021/205147 del 29 luglio 2021, Specifiche tecniche
Specifiche tecniche per la predisposizione e trasmissione telematica delle richieste di accettazione/rifiuto dei crediti da
“Piattaforma cessione crediti”. Specifiche tecniche del flusso
di esito delle richieste.

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