Rischio caldo: torna la cassa integrazione

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

Come funziona la cassa integrazione per il caldo? Anche per il 2026 il governo reintroduce la possibilità di sospendere o ridurre l’attività lavorativa per eccezionali ondate di calore

Rischio caldo: torna la cassa integrazione

Con le prime ondate di calore del 2026 si è tornato a parlare della tutela di lavoratori e lavoratrici esposte al rischio, soprattutto chi svolge attività all’esterno.

In caso di eventi climatici estremi, come il forte caldo, è possibile ridurre o sospendere l’attività e accedere alla cassa integrazione.

Il decreto legge approvato ieri dal Consiglio dei Ministri reintroduce norme già in vigore negli scorsi anni per l’accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione, a causa di eccezionali ondate di calore.

Rischio caldo: torna la cassa integrazione

Anche quest’anno tornano le misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro.

In questi giorni di caldo estremo, infatti, la salute e la sicurezza di lavoratori e lavoratrici, soprattutto di chi svolge attività all’esterno, sono messe alla prova.

Nella riunione del 22 giugno, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge con disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Tra le novità anche la reintroduzione di alcune norme già vigenti negli scorsi anni che disciplinano la possibilità per alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l’attività lavorativa a causa di eccezionali ondate di calore.

In questi casi, infatti, è possibile accedere in deroga al trattamento di cassa integrazione.

In attesa di maggiori dettagli è possibile avere un più ampio quadro della situazione consultando le istruzioni operative pubblicate dall’INPS lo scorso anno. Il nuovo decreto, come detto, reintroduce norme già vigenti negli scorsi anni e non dovrebbero esserci novità rispetto a quanto previsto ad esempio per il 2025.

Lo scorso anno, ricordiamo, Governo e parti sociali hanno firmato il Protocollo quadro per l’adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro. Il documento si prefigge di gestire nel modo corretto l’emergenza caldo attraverso misure di prevenzione, organizzazione e protezione.

Le misure e buone pratiche si riferiscono sia alle aziende che ai loro dipendenti, con particolare attenzione ai settori più a rischio e a chi svolge attività all’aperto.

Nello specifico, le condizioni climatiche estreme, caratterizzate da elevate temperature, incidono notevolmente sullo svolgimento delle attività lavorative possono comportare anche la loro riduzione o sospensione. In questi casi, i datori di lavoro possono richiedere il trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO).

Chi può richiedere la CIG per il caldo

Sulla base delle indicazioni fornite dall’INPS lo scorso anno, la CIG per il caldo può essere richiesta quando la temperatura supera i 35 °C. La domanda di accesso alle prestazioni di integrazione salariale può essere inviata anche con temperature inferiori, se la percepita supera i 35 °C, ad esempio se si registra un elevato tasso di umidità oppure se le attività sono svolte in luoghi non protetti dal sole o se vengono impiegati materiali o macchinari che producono a loro volta calore.

La valutazione, dunque, non deve fare riferimento solo alla temperatura registrata dai bollettini meteo, ma anche alla tipologia di attività svolta e alle condizioni nelle quali si trovano concretamente a operare i lavoratori.

Nel caso in cui la sospensione o la riduzione delle attività lavorative sia disposta da un’ordinanza delle autorità, invece, i datori di lavoro possono richiedere l’integrazione salariale utilizzando la causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori”.

Nelle istruzioni dello scorso anno, l’INPS ha precisato che le indicazioni valgono anche per quel che riguarda le attività al chiuso, nei casi in cui non è possibile beneficiare di sistemi di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro oppure nei casi in cui l’utilizzo di tali sistemi non è compatibile con le lavorazioni svolte.

In ogni caso, è necessario redigere la relazione tecnica in modo completo e dettagliato, così da semplificare e velocizzare l’accoglimento della domanda.

Lo scorso anno il decreto n. 92/2025 ha previsto la possibilità di accedere alla cassa integrazione ordinaria (CIGO) senza la necessità di versare il contributo addizionale e senza che i periodi fruiti fossero calcolati nel limite massimo di utilizzo di 52 settimane nel biennio mobile. Tale possibilità è stata estesa anche alle imprese del settore edile, lapideo e delle escavazioni che hanno riducono o interrotto l’attività lavorativa tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2025. Lo stesso decreto ha introdotto anche delle specifiche tutele per il settore agricolo.

Resta da chiarire quali saranno gli “alcuni operatori economici” indicati nel comunicato stampa ufficiale rilasciato a margine del CdM e se le misure saranno confermate senza alcuna modifica. Si attende quindi la pubblicazione del testo ufficiale per tutti i dettagli.