Dall’INPS arrivano le istruzioni per la fruizione della CIG per il caldo eccessivo

In caso di eventi climatici estremi, come il forte caldo, è possibile ridurre o sospendere l’attività e accedere alla cassa integrazione.
La prestazione di integrazione salariale può essere riconosciuta quando le temperature superano i 35 °C, anche in riferimento alla temperatura percepita.
L’INPS ha riepilogato le istruzioni per la presentazione e la gestione della domanda nel messaggio n. 2130 pubblicato il 3 luglio.
Cassa integrazione per il caldo: istruzioni INPS per la domanda
In questi giorni di caldo estremo la salute e la sicurezza di lavoratori e lavoratrici, soprattutto di chi svolge attività all’estero, sono messe alla prova.
Il Governo e le parti sociali hanno sottoscritto ieri un protocollo quadro per l’adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro.
L’ordinamento italiano, comunque, già prevede misure specifiche per tutelare la salute di lavoratori e lavoratrici, come ad esempio la cassa integrazione per eventi climatici, in particolare per il caldo estremo.
A riepilogare le istruzioni operative per le aziende interessate è l’INPS nel messaggio pubblicato questa mattina sul sito.
L’Istituto ricorda, infatti, che le condizioni climatiche attuali, caratterizzate da elevate temperature, incidono notevolmente sullo svolgimento delle attività lavorative possono comportare anche la loro riduzione o sospensione.
In questi casi, i datori di lavoro possono richiedere il trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO).
Le causali per la CIG da eventi climatici
Nel caso in cui la sospensione o la riduzione delle attività lavorative sia disposta da un’ordinanza delle autorità, i datori di lavoro possono richiedere l’integrazione salariale utilizzando la causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori”.
Nella relazione tecnica si dovrà solamente indicare gli estremi dell’ordinanza che ha disposto la sospensione o la riduzione delle attività lavorative.
In aggiunta, i datori di lavoro hanno la possibilità di richiedere le integrazioni salariali anche in caso di caldo eccessivo che non consenta il regolare svolgimento delle attività lavorative. Dovranno utilizzare la causale “evento meteo” per “temperature elevate”.
L’INPS evidenzia, però, come non sia possibile presentare due distinte domande riferite agli stessi lavoratori e a periodi di sospensione o riduzione interamente o parzialmente sovrapponibili.
“possono essere riconosciute come integrabili sia le giornate/ore in cui è stato accertato l’effettivo verificarsi dell’evento meteo avverso sia, indipendentemente dal predetto accertamento, le giornate/ore per le quali le predette ordinanze hanno vietato lo svolgimento delle attività lavorative.”
Come già chiarito in altre occasioni dall’Istituto, la CIG per il caldo può essere richiesta quando la temperatura supera i 35 °C.
Ad ogni modo, la domanda di accesso alle prestazioni di integrazione salariale può essere inviata anche con temperature inferiori, se la percepita supera i 35 °C.
Una situazione che, ad esempio, si determina se le attività sono svolte in luoghi non protetti dal sole o se sono impiegati materiali o di macchinari che producono a loro volta calore, il che contribuisce ad accentuare la situazione di disagio dei lavoratori.
“Anche l’impiego di strumenti di protezione, quali tute, caschi, ecc., può comportare che la temperatura percepita dal lavoratore risulti più elevata di quella effettivamente registrata dal bollettino meteo.”
Anche l’elevato tasso di umidità può contribuire significativamente a determinare una temperatura percepita superiore a quella reale.
La valutazione, dunque, non deve fare riferimento solo alla temperatura registrata dai bollettini meteo, ma anche alla tipologia di attività svolta e alle condizioni nelle quali si trovano concretamente a operare i lavoratori.
Per semplificare e velocizzare l’accoglimento della domanda, l’INPS precisa che è necessario redigere la relazione tecnica in modo completo.
I datori di lavoro, pertanto, devono indicare non solo l’evento meteorologico che si è verificato, in questo caso il caldo eccessivo, ma anche descrivere l’attività lavorativa o la tipologia di lavori che sono stati sospesi o ridotti, così come le modalità di svolgimento degli stessi.
La CIG caldo si può richiedere anche per attività al chiuso
Nel messaggio con le istruzioni operative, l’INPS precisa che le indicazioni valgono anche per quel che riguarda le attività al chiuso, nei casi in cui non è possibile beneficiare di sistemi di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro oppure nei casi in cui l’utilizzo di tali sistemi non è compatibile con le lavorazioni svolte.
Inoltre, l’Istituto può accettare anche la richiesta di integrazione salariale nei casi in cui il datore di lavoro, su indicazione del responsabile della sicurezza dell’azienda, disponga la sospensione o la riduzione oraria delle lavorazioni per cause riconducibili alle temperature eccessive.
L’INPS, infine, ricorda che entrambe le causali (“sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori” ed “evento meteo temperature elevate”) rientrano tra gli eventi oggettivamente non evitabili e pertanto:
- non è richiesta l’anzianità di effettivo lavoro di 30 giorni che i lavoratori devono possedere presso l’unità produttiva per la quale viene richiesto il trattamento;
- i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale nelle misure previste;
- il termine di presentazione della domanda è l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui l’evento si è verificato;
- l’informativa sindacale non è preventiva ed è sufficiente per i datori di lavoro, anche dopo l’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, comunicare alla RSA o alla RSU e alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative, la durata prevedibile del periodo per cui è richiesto l’intervento di integrazione salariale e il numero dei lavoratori interessati;
- per le imprese dell’industria e dell’artigianato edile e dell’industria e dell’artigianato lapidei, detta informativa è dovuta solo per le richieste di proroga dei trattamenti con sospensione dell’attività lavorativa oltre le 13 settimane continuative.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Come funziona la cassa integrazione per il caldo?