Buoni mobilità, in quali casi non rientrano tra i fringe benefit e non formano reddito?

Tommaso Gavi - Irpef

I buoni mobilità riconosciuti dal Comune per gli spostamenti in bicicletta nel tragitto tra casa e lavoro non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente e quindi sono esclusi dal calcolo dei fringe benefit. I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Buoni mobilità, in quali casi non rientrano tra i fringe benefit e non formano reddito?

In quali circostanze i buoni mobilità non rientrano tra i fringe benefit e non formano reddito imponibile?

A fornire chiarimenti è l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 274 del 4 aprile 2023.

I bonus riconosciuti dal Comune ai cittadini dipendenti di imprese ed enti pubblici e privati, per incentivare gli spostamenti tra casa e lavoro con la bicicletta, non devono essere conteggiati nel limite dei fringe benefit.

Le somme non concorrono neppure alla formazione del reddito imponibile.

Buoni mobilità, in quali casi non rientrano tra i fringe benefit e non formano reddito?

Come sono inquadrati a livelli fiscale i buoni mobilità riconosciuti dal Comune? I chiarimenti sul tema arrivano dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 274 del 4 aprile 2023.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 274 del 4 aprile 2023
Buoni mobilità erogati ai lavoratori dipendenti che utilizzano la bicicletta per il percorso casa - lavoro.

Lo spunto è stato fornito dall’istante, un ente istante che vuole riconoscere ai suoi dipendenti un rimborso per il pagamento delle utenze domestiche nel limite di 600 euro, come previsto dal decreto Aiuti bis.

L’articolo 12 del DL numero 115/2022 ha infatti innalzato da 258,23 euro a 600 euro il tetto dei fringe benefit, includendo anche gli importi relativi al pagamento delle utenze domestiche.

L’istante chiede se l’importo dei buoni mobilità riconosciuti dal Comune rientri nel calcolo dei fringe benefit.

Nel rispondere all’istante l’Agenzia delle Entrate richiama il quadro normativo di riferimento, in particolare le categorie di reddito stabilite nel TUIR, il Testo unico delle imposte sui redditi.

L’articolo 6 del TUIR stabilisce che tali redditi siano costituiti dalle seguenti categorie:

  • redditi fondiari;
  • redditi di capitale;
  • redditi di lavoro dipendente;
  • redditi di lavoro autonomo;
  • redditi d’impresa;
  • redditi diversi.

Nei casi in cui l’arricchimento di un contribuente non può essere inquadrato in una delle tipologie indicate in precedenza, le somme non sono assoggettabili a “tassazione” diretta.

Nel caso specifico i buoni mobilità rientrano in un bando comunale che segue una delibera della Giunta regionale.

Tale comune ha pubblicato un “Avviso pubblico per l’erogazione di buoni mobilità ai lavoratori di aziende ed enti ubicati nel comune”.

La finalità di tale avviso è quella di incentivare i comportamenti virtuosi dei cittadini nel tragitto tra casa e lavoro, favorendo la sostenibilità ambientale.

Tali buoni sono previsti dal mese di giugno 2022 alla scadenza del 30 giugno 2023.

Buoni mobilità, l’agevolazione comunale non concorre alla formazione del reddito imponibile

Nel caso in esame i buoni previsto sono attribuiti nella misura di 0,20 euro a chilometro, per un massimo di 40 euro mensili.

Spetta ai lavoratori di registrarsi e verificare le condizioni per l’attribuzione di tali buoni.

Nello specifico devono verificarsi le seguenti condizioni:

  • il datore deve avere aderito all’avviso che istituisce i buoni;
  • il Comune deve aver accettato l’adesione;
  • il lavoratore deve aver accettato e sottoscritto le condizioni di partecipazione attraverso un’apposita applicazione che monitora la distanza percorsa in bicicletta.

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate:

“detto contributo non trova la propria origine e giustificazione nel rapporto di lavoro dipendente in essere tra il beneficiario e il datore di lavoro (incluso l’Istante), bensì nella promozione da parte dell’amministrazione comunale di «comportamenti virtuosi dei cittadini negli spostamenti sistematici casa lavoro, coerenti con obiettivi di sostenibilità ambientale.»”

In prima battuta l’Amministrazione finanziaria chiarisce che le somme percepite dal dipendente non rientrano tra quelle giustificate sulla base del rapporto di lavoro con il proprio datore.

L’Amministrazione finanziaria chiarisce inoltre che:

“[Detto contributo] non è riconducibile né tra i redditi di lavoro dipendente o assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del Tuir, né in alcuna delle altre categorie reddituali individuate dall’articolo 6 del medesimo Testo Unico.”

Di conseguenza l’importo del bonus mobilità non rientra nel calcolo del limite previsto dal comma 3 dell’articolo 51 del TUIR, sulla base del quale è calcolato il tetto massimo dei fringe benefit.

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