Bonus bollette di 600 euro: esiste davvero?

Non un contributo come il bonus sociale ma un aumento del valore dei fringe benefit esenti IRPEF: consiste in questo il bonus bollette di 600 euro, che non è riconosciuto a tutti ma può essere erogato dal datore di lavoro a rimborso della spesa sostenuta per i consumi di acqua, luce e gas. Facciamo quindi chiarezza su quanto previsto dal Decreto Aiuti bis.

Bonus bollette di 600 euro: esiste davvero?

Il Governo Draghi ha introdotto un bonus bollette di 600 euro? Non proprio.

Negli ultimi giorni sono diverse le notizie che circolano in rete in merito al nuovo contributo riconosciuto ai lavoratori dipendenti, ma è bene specificare che parlare di nuovo bonus bollette è formalmente sbagliato.

Per capire il perché è quindi necessario partire dalla normativa di riferimento e, nel caso specifico, da quanto previsto dal Decreto Aiuti bis.

L’articolo 12 ha introdotto un’agevolazione specifica in materia di welfare aziendale, prevedendo che esclusivamente per il 2022 la soglia dei fringe benefit che non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente è pari a 600 euro.

Nel novero di beni e servizi esclusi dalla formazione del reddito da lavoro rientrano anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle bollette di acqua, luce e gas.

Bonus bollette di 600 euro: esiste davvero?

Non c’è una domanda da presentare e non vi sono limiti di reddito da rispettare: quello che è definito come bonus bollette di 600 euro rientra in realtà tra le misure di welfare aziendale e può essere riconosciuto dal datore di lavoro ai propri dipendenti.

Non esiste alcuna obbligatorietà nel riconoscimento del contributo al lavoratore, ma resta nella libera scelta dell’azienda stabilire se attribuire ai propri dipendenti un rimborso o un contributo a fronte del caro bollette.

Parlare di bonus bollette di 600 euro è quindi sbagliato, ma cosa prevede la norma?

L’articolo 12 del Decreto Aiuti bis stabilisce nel dettaglio che:

“Limitatamente al periodo d’imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 600,00.”

Così come per il bonus benzina di 200 euro, il Decreto Aiuti bis ha quindi semplicemente “potenziato” una previsione del TUIR, il Testo Unico in materia di imposte sui redditi, aumentando il valore dei fringe benefit che non concorrono alla formazione del reddito del percettore, e includendo tra le somme ammesse al beneficio anche quelle riconosciute per il pagamento delle bollette.

Soltanto la quota degli stessi che supererà la soglia dei 600 euro sarà assoggettata a imposizione fiscale e contributiva, valore più che raddoppiato rispetto a quello ordinario pari a 258,23 euro.

Il bonus bollette di 600 euro come il bonus benzina: a scegliere è il datore di lavoro

Chiarito quindi che non è previsto un nuovo bonus per tutti, è evidente che a scegliere se riconoscere o meno il contributo sarà la singola azienda. Non è quindi lo Stato ad erogare l’importo bensì il datore di lavoro, attingendo dalle proprie risorse.

I fringe benefit sono quindi benefici aziendali che possono essere concessi ai propri dipendenti come “premialità”. Il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore beneficia dell’esenzione fiscale fino alla soglia dei 600 euro per il 2022, valore che in via ordinaria è invece pari a 258,23 euro.

Il Decreto Aiuti bis ha quindi semplicemente incrementato l’importo massimo che beneficia delle regole fiscali di maggior favore, senza tuttavia disporre un obbligo in capo al datore di lavoro o un contributo specifico.

Il datore di lavoro potrà quindi operare secondo le seguenti modalità:

  • non riconoscere alcun buono ai propri dipendenti che, conseguentemente, non potranno usufruire del bonus fiscale fino a 600 euro;
  • riconoscere buoni a tutti i lavoratori, per l’importo che riterrà più idoneo elargire;
  • riconoscere buoni carburanti ad una parte o anche ad uno solo dei propri dipendenti.

Non esiste quindi un bonus bollette di 600 euro, ma così come previsto per quello che è stato definito come “bonus benzina” è dal datore di lavoro privato che parte l’iniziativa, potendo decidere nell’ambito delle misure di welfare aziendale in favore dei propri dipendenti di erogare una somma a titolo di anticipazione o rimborso dei consumi di luce, acqua e gas.

Resta invece confermato il bonus sociale sulle bollette, per il quale non è stato modificato il limite ISEE, pari a 12.000 euro fino alla fine dell’anno.

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