Bonus startup innovative, la quota conferita al PIR alternativo salva la detrazione

Bonus startup innovative, detrazione del 30 per cento senza decadenza nel caso di conferimento della quota in un PIR alternativo. I chiarimenti arrivano dall'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello n. 113 del 16 febbraio 2021.

Bonus startup innovative, la quota conferita al PIR alternativo salva la detrazione

Bonus startup innovative, nessuna decadenza in caso di conferimento della quota in un PIR alternativo.

È l’Agenzia delle Entrate a fornire chiarimenti, con la risposta all’interpello n. 113 del 16 febbraio 2021.

Il documento di prassi precisa che non è prevista la decadenza dal beneficio della detrazione fiscale del 30 per cento per gli investitori in startup innovative, considerando che l’apporto nel PIR non determina, sul piano sostanziale, il mutamento nella titolarità dell’investimento, ma esclusivamente una modifica del regime fiscale applicabile ai proventi derivanti dai proventi conferiti.

Bonus startup innovative, la quota conferita al PIR alternativo salva la detrazione

A presentare istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate è un contribuente che ha investito in una startup innovativa, tramite una piattaforma di equity crowdfunding, e che nel rispetto dei requisiti previsti, beneficerà della detrazione Irpef del 30 per cento in dichiarazione dei redditi.

La quota sarà conferita in un PIR alternativo, restando intestata al contribuente.

La doppia operazione si trova a dover fare i conti con le cause di decadenza disciplinate dall’articolo 6, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale del 7 maggio 2019, che individua come causa ostativa alla fruizione della detrazione fiscale del 30 per cento la cessione, anche parziale e a titolo oneroso, delle partecipazioni o quote oggetto di investimento, entro i tre anni.

Quanto sopra riportato, evidenzia la risposta n. 113 dell’Agenzia delle Entrate, presuppone il disinvestimento da parte del sottoscrittore.

Un aspetto che non si concretizza nel caso di conferimento in un PIR dell’investimento nella startup innovativa, così come in caso di trasferimento a titolo gratuito o per causa di morte.

Nel caso specifico prospettato dal contribuente istante, la risposta all’interpello delle Entrate evidenzia che:

“ai fini di tale agevolazione, non si determina sul piano sostanziale il mutamento nella titolarità dell’investimento e che, ai fini dell’agevolazione dei PIR, si realizza esclusivamente una modifica del regime fiscale applicabile ai proventi derivanti dagli strumenti conferiti ai quali, al ricorrere delle condizioni previste, sarà riconosciuta la detassazione.”

L’Agenzia delle Entrate richiama inoltre ad un precedente chiarimento, contenuto nella risposta n. 96 del 5 aprile 2019, relativa agli investimenti qualificati dei PIR, con il quale è stato indicato che anche le quote di startup innovative acquistate tramite una piattaforma di equity crowdfunding rientrano in tale fattispecie.

Anche alla luce di quanto già evidenziato, il conferimento della quota detenuta dal contribuente in un PIR Alternativo istituito presso un società fiduciaria residente non costituisce causa di decadenza dall’agevolazione fiscale prevista per le startup innovative, non realizzandosi un disinvestimento e permanendo la titolarità dell’investimento da parte dell’Istante.

Risposta all’interpello n. 113 del 16 febbraio 2021
Conferimento di una quota di start-up innovativa in un PIR Alternativo - chiarimenti sulle cause di decadenza dall’agevolazione da articolo 29 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179

Cumulabili bonus startup innovative e disciplina dei PIR

Il diverso ambito oggettivo di applicazione delle agevolazioni previste per gli investitori in startup innovative e per i PIR consentono la cumulabilità delle due misure.

L’Agenzia delle Entrate, soffermandosi sull’ipotesi di conflitto delle due agevolazioni, evidenzia che, come già osservato nella circolare n. 3/E del 26 febbraio 2018,

“le problematiche in materia di cumulo vengono a porsi in relazione alla concomitante applicazione di un’agevolazione con altri incentivi, concessi anche per finalità diverse, ma aventi ad oggetto (in tutto o in parte) gli stessi investimenti ammissibili e gli stessi presupposti di applicabilità.”

Su tale aspetto, viene quindi chiarito che l’ambito applicativo delle due agevolazioni è differente:

  • gli incentivi di cui al predetto articolo 29 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 hanno ad oggetto gli investimenti effettuati dai soggetti Irpef e Ires nel capitale sociale di start up innovative;
  • il regime di cui all’articolo 1, commi da 100 a 114, della legge di bilancio 2017 ha ad oggetto, in estrema sintesi, gli investimenti effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di un’attività di impresa commerciale, in strumenti finanziari mediante un PIR.

Pertanto, considerata anche l’assenza di specifiche preclusioni poste dalle relative normative, si è ritenuto che le due misure siano tra loro compatibili con la conseguenza che gli investitori persone fisiche possono beneficiare cumulativamente degli incentivi accordati dalle rispettive norme agevolative.

Bonus startup innovative, quando si decade dalle agevolazioni fiscali

La risposta all’interpello fornita dall’Agenzia delle Entrate si sofferma quindi su quelle che sono le cause di decadenza dalle agevolazioni fiscali previste per gli investitori in startup innovative, secondo quanto previsto dall’articolo 29 del decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012.

L’articolo 6, al comma 1, dispone che ai fini della detrazione fiscale del 30 per cento è necessario il rispetto di un holding period pari a 3 anni, periodo minimo di mantenimento dell’investimento.

La decadenza dalle agevolazioni per il contribuente investitore si applica quindi se, entro tre anni dalla data in cui rileva l’investimento, si verifica:

  • la cessione, anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni o quote ricevute in cambio degli investimenti agevolati ai sensi dell’art. 3, inclusi gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e i conferimenti in società, salvo quanto disposto al comma 3, lettere a) e b), nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni o quote;
  • la riduzione di capitale nonché la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle start-up innovative o delle PMI innovative ammissibili o delle altre società che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili e le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione;
  • il recesso o l’esclusione degli investitori di cui all’art. 2, comma 1;
  • la perdita di uno dei requisiti previsti dall’art. 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, da parte della start-up innovativa, secondo quanto risulta dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese del comma 8 dello stesso art. 25;
  • la perdita di uno dei requisiti previsti dall’art. 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, da parte della PMI innovativa ammissibile, secondo quanto risulta dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese del comma 2 dello stesso art. 4.

A contrario, ai sensi del comma 3 dell’articolo 6, non si considerano cause di decadenza i trasferimento a titolo gratuito o a causa di morte del contribuente, o quelli conseguenti ad operazioni straordinarie. In tali case, e ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, le condizioni per l’accesso alle agevolazioni si verificano dalla data in cui è stato effettuato l’investimento.

La decadenza dal diritto alla detrazione fiscale del 30 per cento viene inoltre meno in caso di perdita dei requisiti per la startup innovativa, dovuta a:

  • scadenza dei 5 anni dalla data di costituzione;
  • superamento della soglia di 5.000.000 euro annui di valore della produzione annua;
  • quotazione su un sistema multilaterale di negoziazione;
  • acquisizione dei requisiti di PMI innovativa ammissibile.

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