Distribuzione dividendi Srl: regole, procedura e costi

Francesco Oliva - Società di capitali

Guida operativa alla distribuzione degli utili conseguiti dalle società di capitali

Distribuzione dividendi Srl: regole, procedura e costi

Gli utili prodotti dalle Srl e dalle altre società di capitali possono essere distribuiti ai soci sotto forma di dividendi ovvero essere accantonati a riserve, obbligatorie o facoltative che siano.

Nel primo caso, la distribuzione dei dividendi nelle società di capitali, la decisione di distribuire l’utile di esercizio (o le riserve disponibili) deve essere presa dall’assemblea della società, al momento dell’approvazione del bilancio ovvero in un momento successivo.

La distribuzione degli utili nelle società di capitale trova il suo riferimento normativo principale nel codice civile, agli articoli 2262, 2328, 2350, 2364, 2433 e 2364.

Chiaramente devono essere tenuti in considerazione anche tutti gli altri articoli del codice civile che disciplinano il bilancio di esercizio, il ruolo dell’organo amministrativo e di quello di controllo contabile.

Detto questo analizziamo insieme qual è la corretta procedura per la distribuzione degli utili nelle società di capitali.

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Distribuzione dividendi società di capitali: come funziona?

Il primo aspetto da considerare nella distribuzione degli utili delle società di capitali è la norma prevista dall’articolo 2433 del codice civile:

La deliberazione sulla distribuzione degli utili è adottata dall’assemblea che approva il bilancio ovvero, qualora il bilancio sia approvato dal consiglio di sorveglianza, dall’assemblea convocata a norma dell’articolo 2364 bis, secondo comma.

Non possono essere pagati dividendi sulle azioni, se non per utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

I dividendi erogati in violazione delle disposizioni del presente articolo non sono ripetibili, se i soci li hanno riscossi in buona fede in base a bilancio regolarmente approvato, da cui risultano utili netti corrispondenti”.

L’articolo 2262 del codice civile dispone, inoltre, che

salvo patto contrario ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utili dopo l’approvazione del rendiconto

Il successivo articolo 2265 prevede il cosiddetto divieto del patto leonino:

È nullo il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite”.

La procedura di distribuzione degli utili prodotti sotto forma di dividendi: approvazione verbale assemblea e imposte

La procedura di distribuzione degli utili nelle Srl prevede i seguenti passaggi:

1) approvazione del verbale di assemblea che prevede la distribuzione degli utili, che può essere quello di approvazione del bilancio oppure uno successivo;
2) stampa di due copie originali del verbale con apposizione di due marche da bollo da 16,00 euro (uno su ciascun verbale);
3) pagamento del modello F24 per l’imposta di registro di 200,00 euro, indicando il codice dell’ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale lo stesso verrà registrato;
4) deposito del verbale presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data della delibera (attenzione: il termine precedente era di 20 giorni ma è stato recentemente modificato dall’articolo 14 del DL 73/2022 che ha modificato l’articolo 19 comma 1 del TUR, il Testo Unico dell’Imposta di Registro, istituito con il dpr 131/1986).

La tassazione dei dividendi e la riforma del 2018

I dividendi distribuiti ai soci persone fisiche ovvero alle società partecipanti il capitale sono soggetti a tassazione con le regole che abbiamo analizzato ampiamente nella guida dedicata, cui rimandiamo i lettori per ulteriori approfondimenti.

Le regole sono diverse rispetto al passato.

Attualmente i soci titolari di partecipazioni qualificate vengono tassati esattamente come i soci titolari di partecipazioni non qualificate, mediante l’applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo di imposta pari:

  • al 26 per cento per le persone fisiche residenti in Italia;
  • al 15 per cento per le persone fisiche non titolari di partita IVA residenti all’estero.

Rimane, invece, la tassazione IRPEF/IRES per le seguenti fattispecie:

  • base imponibile pari al 58,14% (esenzione del 41,86%) per le persone fisiche titolari di partita IVA e le società di persone. Su tale base imponibile si applicheranno le aliquote IRPEF ordinarie;
  • base imponibile pari al 5% (esenzione del 95%) per le società di capitali. Attenzione: in questo caso l’esenzione è totale se la società considerata ha optato per il regime di trasparenza (tassazione in IRPEF direttamente in capo ai soci).

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