Credito bonus Irpef (ex Bonus Renzi): dove va indicato nel modello 770/2020?
Modello 770/2020: dove va indicato il bonus Renzi?
Mancano ormai pochi giorni alla scadenza del modello 770/2020: entro il prossimo lunedì 2 novembre, infatti, i soggetti obbligati dovranno inviare la dichiarazione dei sostituti d’imposta (la scadenza naturale, il 31 ottobre, cade di sabato per cui si slitta al primo giorno lavorativo utile successivo).
Il bonus Renzi o bonus 80 euro deve essere indicato nel modello 770/2020, all’interno del quadro SX, ovvero quello relativo alle compensazioni dei crediti.
Non si tratta di una novità, considerando come il bonus Irpef sia stato introdotto ormai cinque anni fa, nel 2014, ma non mancano i dubbi di imprese e professionisti sulla corretta compilazione del modello 770.
Si ricorda ai lettori che il credito Irpef, ex bonus Renzi 80 euro, è un credito fiscale che nel 2019 è stato riconosciuto ai lavoratori che si trovano nella fascia di reddito compresa tra gli 8.174 euro ed il 26.600 euro (con una progressiva riduzione degli 80 euro per la fascia reddituale compresa tra i 24.600 ed i 26.600 euro, oltre i quali il bonus Renzi non viene riconosciuto).
Il bonus Renzi deve essere indicato nel quadro SX del modello 770/2020, al rigo SX47.
Modello 770/2020: dove indicare il bonus Renzi 80 euro
Il bonus Renzi riconosciuto dai datori di lavoro ai propri lavoratori dipendenti deve essere indicato nel rigo SX47 del modello 770/2020.
In particolare:
- nella colonna 1, il credito residuo indicato nella colonna 5 del rigo SX47 della precedente dichiarazione. Nei casi di operazioni straordinarie e di successioni con estinzione del soggetto preesistente, l’importo deve essere comprensivo del credito residuo del soggetto estinto;
- nella colonna 2, l’ammontare del credito bonus Irpef riconosciuto dal sostituto d’imposta nell’anno 2019. Si precisa che tale ammontare deve essere indicato al lordo dell’importo eventualmente recuperato che va esposto nella colonna 3. Nei casi di operazioni straordinarie e di successioni con estinzione del soggetto preesistente, l’importo deve essere comprensivo del credito bonus Irpef riconosciuto dal soggetto estinto;
- nella colonna 3, l’ammontare del credito bonus Irpef riconosciuto e successivamente recuperato dal sostituto d’imposta in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio, da esporre anche nella prima sezione del Quadro ST con i codici tributo 1655 e 165E. Si precisa che detto credito recuperato non è quello utilizzato in compensazione bensì quello recuperato al sostituito in quanto non spettante e può riferirsi anche a crediti bonus Irpef riconosciuti da precedenti sostituti d’imposta; Nei casi di operazioni straordinarie e di successioni con estinzione del soggetto preesistente, l’importo deve essere comprensivo del credito bonus Irpef riconosciuto e successivamente recuperato dal soggetto estinto;
- nella colonna 4 l’ammontare del credito bonus Irpef utilizzato nel modello di pagamento F24 (codice tributo 1655 e 165E) fino al 16 marzo 2019; nei casi di operazioni straordinarie e di successioni con estinzione del soggetto preesistente, l’importo deve essere comprensivo del credito bonus Irpef utilizzato nel modello di pagamento dal soggetto estinto;
- nella colonna 5 il credito bonus Irpef che residua e che può essere utilizzato successivamente al 16 marzo 2020, compreso dell’eventuale importo dichiarato in quadro DI con Nota P.
La questione del “blocco del 770” nel caso di compensazione interna del bonus Renzi
Una problematica particolare da segnalare è quella del potenziale “blocco del 770” (nel senso di errore bloccante) dovuto alla compensazione interna del bonus Renzi.
In particolare, tale questione è relativa ai sostituti d’imposta che negli anni precedenti hanno compensato internamente il bonus Renzi, invece di esporre nel modello F24 il codice tributo 1655.
Per superare questa criticità il consiglio - in casi come questi - è quello di presentare un modello F24 a zero, delega in cui riportare quindi in dare ed in avere l’importo del credito e del corrispondente debito, utilizzando sempre il codice tributo 1655.
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