Bonus pubblicità, codice tributo ed istruzioni per compilare il modello F24

Bonus pubblicità, codice tributo ed istruzioni per la compilazione del modello F24 sono stati pubblicati dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 41/E dell'8 aprile 2019.

Bonus pubblicità, codice tributo ed istruzioni per compilare il modello F24

Bonus pubblicità, istituito il codice tributo da indicare nel modello F24 per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta riconosciuto.

È con la risoluzione n. 41/E dell’8 aprile 2019 che l’Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni per compilare il modello F24 e per usare in compensazione il credito d’imposta riconosciuto per gli investimenti pubblicitari incrementali.

Il bonus pubblicità, si ricorda, consente a professionisti ed imprese di accedere ad un contributo teorico pari al 75% o al 90% per le startup innovative, le micro e piccole e medie imprese, nel rispetto del limite di spesa e sulla base delle regole contenute nel provvedimento adottato dal Dipartimento Informazione ed Editoria.

Il modello F24 per l’uso del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali potrà essere presentato esclusivamente mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Bonus pubblicità, codice tributo 6900 per l’utilizzo con modello F24

Con la risoluzione n. 41 pubblicata l’8 aprile 2019 l’Agenzia delle Entrate ha disciplinato le regole e modalità di utilizzo in compensazione del bonus pubblicità.

All’interno del modello F24 bisognerà indicare il seguente codice tributo:

  • “6900” denominato “Credito d’imposta - Investimenti pubblicitari incrementali stampa quotidiana e periodica anche on-line, emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali - articolo 57-bis, comma 1, decreto legge 24 aprile 2017, n. 50”.

Sulla base delle istruzioni di compilazione contenute nella stessa risoluzione, il codice tributo del bonus pubblicità dovrà essere inserito nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”.

Il campo “anno di riferimento” dovrà essere valorizzato indicando non l’anno di utilizzo ma quello di concessione del credito, nel formato “AAAA”.

L’agevolazione è utilizzabile nei limiti dei regolamenti comunitari relativi agli aiuti “de minimis”.

Agenzia delle Entrate - risoluzione n. 41 pubblicata l’8 aprile 2019
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, di cui all’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni

Bonus pubblicità, chi ha diritto al credito d’imposta

La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate riepiloga le regole in merito ai beneficiari del bonus pubblicità.

L’accesso al credito d’imposta è consentito nel caso di investimenti pubblicitari incrementali effettuati su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.

Imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, il cui valore superi almeno dell’1 per cento gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente, hanno diritto ad un credito d’imposta:

  • pari al 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati;
  • elevato al 90 per cento nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative.

L’importo effettivo del credito riconosciuto è subordinato al rispetto del limite massimo di spesa.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, previa istanza diretta al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il bonus pubblicità è utilizzabile esclusivamente in compensazione dopo la realizzazione dell’investimento pubblicitario incrementale, nei limiti dell’ammontare comunicato con provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il modello F24 con l’indicazione del codice tributo istituito dall’Agenzia delle Entrate potrà essere presentato esclusivamente in modalità telematica, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento del Dipartimento.

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