Bonus 600 e 1000 euro ai professionisti: le criticità del DL Rilancio

Salvatore Cuomo - Leggi e prassi

Bonus 600 e 1000 euro per professionisti e iscritti alla gestione separata INPS: con le novità del Decreto Rilancio, si ritorna sulla misura di sostegno. Partendo dal testo del DL n.34/2020, un'analisi critica delle nuove disposizioni.

Bonus 600 e 1000 euro ai professionisti: le criticità del DL Rilancio

Bonus 600 e 1000 euro per professionisti e iscritti alla gestione separata INPS: il Decreto Rilancio ritorna sulla misura di sostegno economico e introduce una serie di novità.

Partendo dal testo del DL n.34/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 maggio 2020, un’analisi critica delle nuove disposizioni.

Si interviene, innanzi tutto, sulle risorse: l’articolo 78 amplia il fondo costituito con l’articolo 44 del DL 18/2020, il cosiddetto fondo di “Ultima Istanza”, portandone la dote da 300 milioni a 1.150 milioni di Euro.

A questo attingono principalmente le casse autonome previdenziali per i loro iscritti, i professionisti cosiddetti ordinisti.

Lo stesso articolo prevede, inoltre, l’incompatibilità della provvidenza con redditi di lavoro dipendente o pensione.

L’articolo 84 regola, invece, le provvidenze a favore dei soggetti diversi dai lavoratori dipendenti già interessate da quanto al decreto 18 Cura Italia e qui ulteriormente ampliate:

  • Professionisti e co.co.co iscritti alla Gestione Separata, ex art 27;
  • Lavoratori autonomi, ex art 28;
  • Stagionali in ambito delle attività di turismo ed i lavoratori dello spettacolo, ex art 29.

Ora a queste si aggiungono si aggiungono:

  • i lavoratori stagionali impegnati in attività diverse dal turismo;
  • gli “intermittenti”;
  • i lavoratori autonomi privi di partita IVA, gli “occasionali” per intenderci, che abbiano avuto almeno un versamento alla Gestione Separata nell’arco temporale che va dal 1/01/2019 al 23/02/2020 e che a quest’ultima data non abbiano rapporti contrattuali in essere;
  • gli incaricati alle vendite a domicilio titolari di partita iva ed iscritti alla gestione separata con reddito 2019 superiore ai 5.000 euro.

Anche questi ultimi come gli altri non potranno accedere alle provvidenze se titolari di reddito da lavoro dipendente indeterminato e/o pensione alla data di entrata in vigore del Decreto (comma 11).

Decreto Rilancio: compatibilità tra il bonus 600 e 1000 euro ed il reddito di cittadinanza

Per i potenziali beneficiari delle predette indennità è sancita la compatibilità con il Reddito di Cittadinanza, nel caso in cui tale ultimo assegno sia di importo inferiore al beneficio previsto dal presente articolo 84.

Tuttavia, in tal caso non percepiranno l’indennità riconosciuta, bensì avranno diritto ad un importo del Reddito di Cittadinanza integrato fino a concorrenza dell’entità della provvidenza spettante.

Da segnalare il comma 14 che fissa una scadenza perentoria alla presentazione delle domande di indennità di cui al decreto “Cura Italia”:

Decorsi quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si decade dalla possibilità di richiedere l’indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativa al mese di marzo 2020. 15. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo pari a 3.912,8 milioni di euro si provvede ai sensi dell’articolo 265

A coloro che hanno avuto riconosciuto il diritto ai 600 euro per il mese di marzo, invece, verrà automaticamente esteso anche per il mese di aprile senza ulteriori adempimenti, con riguardo al mese di maggio la mano della burocrazia ci ha messo lo zampino.

Leggiamo quindi il testo riportato al comma 2 del presente articolo:

2. Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro

Le mie prime due annotazioni:

  • chi ha cessato la propria attività entro questi primi giorni di Maggio non potrà beneficiare di questa indennità;
  • chi ha aperto la partita IVA successivamente al 30 Aprile 2019 non ne avrà diritto, non potendo raffrontare i risultati dei bimestri come pure chi ha aperto la partita iva nel corso del bimestre del 2019 avrà minori possibilità di accesso al beneficio potendo potenzialmente raffrontare entrate di un periodo di ridotta durata.

Il testo normativo prosegue poi statuendo che:

A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento.

A tal fine il soggetto deve presentare all’Inps la domanda nella quale autocertifica il possesso dei requisiti di cui al presente comma. L’Inps comunica all’Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato l’ autocertificazione per la verifica dei requisiti.

L’Agenzia delle entrate comunica all’Inps l’esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei
requisiti sul reddito di cui sopra con modalità e termini definiti con accordi di cooperazione tra le partì.

Bonus 600 e 1000 euro nel Decreto Rilancio di maggio 2020: alcune osservazioni critiche

Da professionista della materia tributaria mi permetto qui di fare alcune osservazioni.

Primo, non per importanza ma solo per l’ordine in cui mi sono venuti in mente questi appunti, appare doveroso evidenziare la macchinosità della previsione che obbliga di fatto alla predisposizione due prospetti economici relativi ai bimestri interessati, con tanto di quota di competenza dell’ammortamento dei cespiti utilizzati nei rispettivi periodi.

Secondo, il fatto che questo impegno si sommerà ad altri altrettanto gravosi impegni previsti dai provvedimenti di questo decreto e dei precedenti atti “anti Covid19”.

Si pensi alle incombenze collegate alle richieste dei prestiti garantiti di cui al decreto 23, come per le richieste di contributo a fondo perduto previste da questo decreto, come pure all’ingorgo che si è creato nel mese di giugno in cui è in scadenza tutta una seria di adempimenti quali l’approvazione dei bilanci 2019, le dichiarazioni IVA da presentare, le Lipe, gli Esterometri, i conteggi di quanto dovuto per la liquidazione delle dichiarazioni dei redditi 2019, (l’Irap ce la hanno forse “abbonata”), l’IMU … e certo qui dimentico qualche altro impegno.

Terzo, la difficoltà di ordine pratico del calcolo richiesto per chi ha adottato il regime forfettario, anche per uno solo dei due esercizi.

Ma se queste sono difficoltà superabili, ancorché gravose, mi chiedo come farà l’Agenzia delle Entrate a verificare la liceità delle richieste presentate da questi ultimi?

Come avete letto sopra, sarà l’Inps a ricevere le domande, dovendosi poi rapportare con l’Agenzia delle Entrate medesima, incaricata dal Decreto Rilancio alla “verifica dei requisiti”… con tanti auguri aggiungo io.

Concludo affermando che se - purtroppo - ci siamo lamentati per le lungaggini dei 600 euro relativi al mese di marzo, in questo caso dovremo attenderci qualcosa di simile a quanto in corso per la vicenda della Cassa Integrazione INPS per i dipendenti...

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