Congedo di paternità 2022 pari a 10 giorni: strutturale con le novità della Legge di Bilancio

Rosy D’Elia - Leggi e prassi

Congedo di paternità 2022 pari a 10 giorni: con le novità contenute nell'ultima Legge di Bilancio è diventato strutturale. Ma la strada da fare è ancora lunga: la durata dovrebbe gradualmente arrivare a tre mesi con la riforma prevista dal Family Act. Nel frattempo arrivano le istruzioni dall'INPS per fare domanda.

Congedo di paternità 2022 pari a 10 giorni: strutturale con le novità della Legge di Bilancio

Il congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni per i lavoratori dipendenti da quest’anno è diventato strutturale: con le novità contenute nell’ultima Legge di Bilancio non dovrà essere riconfermato ogni anno.

Ma la strada da fare è ancora tanta: secondo quanto annunciato lo scorso ottobre, la riforma del Family Act estenderà gradualmente la sua durata fino a tre mesi.

Questa prospettiva futura è emersa dalle dichiarazioni della Ministra per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti rilasciate durante Women’s Forum G20 Italy e dal Documento Programmatico di Bilancio. Ma, per ora, appunto resta una prospettiva.

Le regole attualmente in vigore confermano per il 2022 e per gli anni a venire un congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni e facoltativo di un giorno. Dall’INPS con la circolare numero 1 del 3 gennaio sono arrivate anche le istruzioni da seguire per richiederlo.

Congedo di paternità 2022 pari a 10 giorni: strutturale con le novità della Legge di Bilancio

Dal 2022, quindi, il congedo di paternità non avrà più bisogno di conferme perché diventa strutturale.

L’ultima legge di Bilancio è stata approvata lo scorso 30 dicembre e il testo della Legge n. 234 del 2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale al comma 134 dell’articolo 1 conferma la novità presente già nel primo scheletro iniziale.

I 10 giorni di astensione dal lavoro per i neo papà sono stati uno dei pochi punti fermi presenti fin dal principio nell’impianto della Manovra.

Introdotto a partire dal 2013, il periodo di astensione dal lavoro per coloro che diventano padri, adottano oppure ottengono in affidamento un bambino o una bambina è stato confermato e, via via esteso, di anno in anno.

Dal 2017 ad oggi, i neo papà sono passati da due a 10 giorni di congedo di paternità retribuito. A partire dalla Legge di Bilancio 2022 non ci sarà più bisogno di un via libera annuale: la misura entra a fare parte a tutti gli effetti degli strumenti previdenziali che spettano ai lavoratori dipendenti.

È un primo passo che prepara il terreno alle novità più radicali che dovrebbero arrivare con la riforma dei congedi parentali del Family Act:

“Si prevede fino a tre mesi di congedo di paternità con un aumento graduale.

Ha affermato la Ministra per le Pari Opportunità Elena Bonetti durante il Women’s Forum G20 Italy.

Nel futuro di medio periodo le novità dovrebbero avere una portata ben più ampia per avere un impatto reale sulla parità di genere.

Un’astensione dal lavoro per i padri, che arriva a coprire un periodo ben più lungo, crea i presupposti per una nuova distribuzione dei carichi di cura all’interno delle famiglie, la via per favorire la parità di genere e la presenza delle donne nel mercato del lavoro.

Congedo di paternità, strutturale dal 2022 con le novità della Legge di Bilancio: a chi spettano i 10 giorni

Nel frattempo per il 2022 il congedo di paternità consiste in 10 giorni di astensione retribuita dal lavoro che spetta ai padri lavoratori dipendenti, anche adottivi e affidatari.

Si tratta di un diritto autonomo ed è aggiuntivo a quello che spetta alla madre. Diverso è il caso del congedo facoltativo, che prevede la rinuncia di un giorno da parte della mamma e la fruizione della stessa giornata da parte del papà.

Dal punto di vista operativo, la Legge di Bilancio 2022 non ha introdotto particolari modifiche: sono state confermate le regole e le modalità di utilizzo attualmente in vigore, come ha chiarito anche la circolare INPS numero 1 del 2022.

INPS - Circolare numero 1 del 3 gennaio 2022
Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022). Riordino della normativa ordinaria in materia di ammortizzatori sociali. Estensione della tutela della maternità e della paternità per le lavoratrici e per i lavoratori autonomi. Stabilizzazione del congedo obbligatorio e facoltativo di paternità per i lavoratori dipendenti.

I lavoratori dipendenti che diventano padri, adottano o ottengono in affido una bambina o un bambino hanno diritto a un’indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100 per cento della retribuzione per il periodo di congedo. Dal 2021 spetta anche in caso di morte perinatale del figlio.

Per i neo papà è possibile astenersi dal lavoro entro e non oltre il quinto mese dalla nascita o dall’ingresso in famiglia o in Italia in caso di adozione nazionale o internazionale, oppure dall’affidamento.

Il periodo di fruizione può coincidere con il congedo di maternità o anche essere successivo, a patto che non si superi la scadenza dei cinque mesi.

Secondo quanto confermato dall’INPS anche per il 2022, sono due sono le modalità di domanda:

  • quando l’indennità viene pagata dal datore di lavoro, le date in cui si vuole usufruire del congedo devono essere comunicate almeno 15 giorni prima. Se richiesto in concomitanza dell’evento nascita, il preavviso si calcola sulla data presunta del parto. A sua volta il datore di lavoro comunica all’INPS le giornate di congedo fruite;
  • se invece è previsto il pagamento diretto da parte dell’INPS, è necessario presentare domanda all’Istituto tramite il servizio dedicato.

In alternativa è possibile presentare domanda anche tramite Contact center al numero 803 164 gratuito da rete fissa oppure 06 164 164 da rete mobile o tramite enti di patronato e intermediari.

La circolare numero 1 del 2022, inoltre, per i dettagli sul congedo di paternità rimanda alla circolare n. 40 del 2013.

INPS - Circolare numero 40 del 14 marzo 2013
Articolo 4, comma 24, lettera a) Legge 28 giugno 2012 n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”: diritto del padre al congedo obbligatorio e al congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre

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