Bonus prima casa residenti all’estero: ok alla rettifica sul trasferimento in Italia

Rosy D’Elia - Imposta sulle successioni e sulle donazioni

Bonus prima casa, per i residenti all'estero non c'è obbligo di trasferimento e se nell'atto di compravendita è stata dichiarata la volontà di spostare la residenza in Italia è possibile procedere con una rettifica. Si hanno a disposizione 18 mesi. A chiarirlo è l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 333 del 10 settembre 2020.

Bonus prima casa residenti all'estero: ok alla rettifica sul trasferimento in Italia

Bonus prima casa, per i cittadini italiani residenti all’estero non c’è l’obbligo di trasferimento. Se, però, durante l’atto di compravendita è stata dichiarata la volontà di spostare la residenza in Italia, nel Comune dell’immobile acquistato, ma sono sorti degli impedimenti, si hanno 18 mesi di tempo per procedere con un’integrazione per rettificare.

A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate, che nella risposta all’interpello numero 333 del 10 settembre 2020 analizza un caso pratico che riguarda l’agevolazione regolata dalla Nota II-bis apposta all’articolo 1 della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR).

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 333 del 10 settembre 2020
Agevolazione ’prima casa ’ soggetto iscritto all’AIRE. Rettifica dichiarazione resa in atto.

Bonus prima casa, per i residenti all’estero nessun obbligo di trasferimento e possibilità di rettifica

Protagonista è un soggetto residente all’estero che ha stipulato un atto di compravendita il 14 febbraio 2019 per l’acquisto di un immobile con relative pertinenze che si trova in Italia beneficiando del bonus prima casa:

  • in caso di acquisti da un privato, applicazione dell’imposta di registro del 2%, anziché del 9%, sul valore catastale dell’immobile, e versamento delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro;
  • in caso di acquisto da un’impresa, IVA, calcolata sul prezzo della cessione, pari al 4% invece che al 10% e imposte di registro, catastale e ipotecaria nella misura fissa di 200 euro ciascuna.

Pur essendo iscritto all’AIRE e in possesso degli altri requisiti previsti dalle norme di riferimento, aveva dichiarato di voler trasferire la propria residenza, entro 18 mesi, nel Comune in cui si trova l’abitazione acquistata.

A causa degli impegni che lo trattengono ancora all’estero, non gli è possibile mantenere l’impegno e si rivolge all’Agenzia delle Entrate per verificare la possibilità di fruire comunque delle agevolazioni previste, essendo un cittadino italiano emigrato all’estero, a cui la normativa non richiede l’obbligo di stabilire la residenza nel nostro Paese.

L’intenzione è quella di integrare l’atto di compravendita, specificando che al momento della stipula dell’atto di compravendita possedeva i requisiti per l’applicazione dei benefici fiscali previsti per l’acquisto della prima casa, in qualità di cittadino italiano residente all’estero iscritto all’AIRE.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, che fornisce chiarimenti sulla questione con la risposta all’interpello numero 333 del 10 settembre 2020, non ci sono particolari ostacoli:

“Si ritiene che l’istante che non ha dichiarato in atto di essere iscritto all’AIRE, pur avendo i requisiti, possa mantenere le agevolazioni fruite, qualora dichiari, con un atto integrativo, nella medesima forma giuridica del precedente, entro il termine di 18 mesi dall’atto di acquisto, che al momento della stipula del contratto di compravendita era cittadino italiano emigrato all’estero, iscritto all’AIRE”.

In questo modo viene rettificata la dichiarazione resa nell’atto di acquisto sul punto che riguarda la residenza. L’integrazione, però, deve essere registrata presso l’Ufficio in cui è stato registrato l’atto di acquisto originario.

Bonus prima casa residenti all’estero e trasferimento in Italia: possibilità di rettifica entro 18 mesi

Nel motivare la sua risposta, l’Agenzia delle Entrate sottolinea le regole specifiche per i cittadini italiani emigrati all’estero previste dalla normativa che regola il bonus prima casa, Nota II-bis posta in calce all’articolo 1 della Tariffa, Parte I, allegata al TUR.

Si specifica che la condizione di emigrato all’estero non deve necessariamente essere documentata con un certificato di iscrizione all’AIRE, ma può essere autocertificata con una dichiarazione nell’atto di acquisto.

Oltre ai requisiti canonici d’accesso all’agevolazione, per i residenti all’estero sono previste particolari condizioni:

  • l’immobile acquistato deve costituire la prima casa sul territorio italiano italiano;
  • non c’è l’obbligo di stabilire entro 18 mesi la propria residenza nel Comune in cui è situato l’immobile acquistato.

La ragione? Il “particolare valore sociale riconosciuto al lavoro prestato all’estero ed
all’emigrazione”
, sottolinea l’Amministrazione finanziaria.

Alla luce delle regole in vigore, il cittadino che non riesce a mantenere l’impegno preso, quindi, può mettere in regola la sua posizione rettificando la dichiarazione originaria.

Il documento chiarisce:

Tale soluzione è in linea con quanto affermato con la risoluzione 27 aprile 2017, n. 53/E, secondo la quale, in relazione alle condizioni di cui alla citata lettera a) della Nota-II bis, il beneficiario acquirente può rettificare la dichiarazione resa in atto “a condizione, tuttavia, che non venga arrecato pregiudizio all’attività di controllo svolta dall’ufficio”.

Per procedere si hanno a disposizione 18 mesi. Ma, in conclusione, l’Agenzia delle Entrate ricorda la sospensione dei termini per effettuare gli adempimenti connessi al bonus prima casa fino al 31 dicembre 2020 prevista dal Decreto Liquidità a causa dell’emergenza coronavirus.

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