Bonus prima casa, anche la vendita rientra nella sospensione degli adempimenti fino al 2021: a ribadire le novità introdotte dal Decreto Liquidità e a chiarire che si applica anche all'obbligo di alienazione del primo immobile entro un anno dal nuovo acquisto è l'Agenzia delle Entrate. I dettagli nella risposta all'interpello numero 310 del 4 settembre 2020.

Bonus prima casa, il Decreto Liquidità ha previsto una sospensione degli adempimenti fino al 2021, anche la scadenza di un anno per la vendita dell’immobile preacquistato con le agevolazioni viene congelata fino al 31 dicembre 2020.
A ribadire le novità introdotte a causa dell’emergenza coronavirus e a chiarire che la proroga vale anche per l’obbligo di alienazione del primo immobile entro un anno dal nuovo acquisto è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 310 del 4 settembre 2020.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 310 del 4 settembre 2020
- Agevolazione ’prima casa’.
Bonus prima casa e sospensione adempimenti fino al 2021 valida anche per la vendita
Come di consueto, arriva dall’analisi di un caso pratico lo spunto per fare luce sui tempi da rispettare per questo adempimento connesso alla fruizione del bonus prima casa:
- in caso di acquisti da un privato, applicazione dell’imposta di registro del 2%, anziché del 9%, sul valore catastale dell’immobile, e versamento delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro;
- in caso di acquisto da un’impresa, IVA, calcolata sul prezzo della cessione, pari al 4% invece che al 10% e imposte di registro, catastale e ipotecaria nella misura fissa di 200 euro ciascuna.
Protagonista è una contribuente che ha acquistato il 29 aprile 2019 un appartamento beneficiando del bonus prima casa.
Allo stesso tempo è cointestataria con il coniuge, residente all’estero, per una quota personale pari al 90% di un altro immobile che si trova in un altro Comune e che è stato precedentemente acquistato nel 2008 sempre usufruendo delle stesse agevolazioni.
Pur essendo consapevole dell’obbligo di alienazione del primo immobile entro un anno dal nuovo acquisto, non ha ancora venduto l’abitazione a causa dell’emergenza coronavirus.
All’Agenzia delle Entrate si rivolge per verificare se il termine può rientrare tra gli adempimenti del bonus prima casa a cui si applica la sospensione prevista in seguito alla crisi epidemiologica.
Con la risposta all’interpello numero 310 del 4 settembre 2020, arriva il via libera dall’Amministrazione finanziaria:
“Nella fattispecie rappresentata dall’istante, poiché l’immobile sito in X è stato acquistato in data 29 aprile 2019 e il termine per l’alienazione dell’immobile pre-posseduto scadeva in data 29 aprile 2020, si ritiene che la contribuente possa fruire del periodo di sospensione dei termini previsto dal citato articolo 24 del decreto-legge, n. 23 del 2020”.
Bonus prima casa e sospensione adempimenti fino al 2021: i chiarimenti delle Entrate
Motivando la sua risposta, l’Agenzia delle Entrate sottolinea regole ed eccezioni introdotte a causa dell’emergenza coronavirus:
- la norma su cui si basa il bonus prima casa prevede la decadenza dalle agevolazioni fiscali, se non vende entro l’anno l’abitazione agevolata pre-posseduta, con applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché di una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte e degli interessi;
- l’eccezione introdotta dall’articolo 24 del Decreto Liquidità prevede che “I termini previsti dalla nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché il termine previsto dall’articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa, sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020”.
L’emergenza coronavirus ha avuto il suo impatto importante anche nella conclusione delle compravendite immobiliari e negli spostamenti delle persone.
Per impedire la decadenza dalle agevolazioni è stata disposta la sospensione, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, dei termini per effettuare gli adempimenti previsti per il mantenimento del beneficio e per il riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa
Alla luce delle novità introdotte, la tabella di marcia riprende dal 1° gennaio 2021.
L’obbligo per il contribuente che ha acquistato una nuova abitazione principale e deve procedere alla vendita dell’immobile, ancora in suo possesso e acquistato beneficiando delle agevolazioni prima casa, rientra a pieno titolo tra quelli sospesi a causa dell’emergenza coronavirus.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Bonus prima casa e sospensione adempimenti fino al 2021: chiarimenti AdE