Il decesso in corso di causa comporta l’intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi

Emiliano Marvulli - Imposta sulle successioni e sulle donazioni

La morte del decuius nel corso di una causa determina che le sanzioni non si trasmettano agli eredi. Lo chiarisce la Corte di Cassazione. Con il decesso viene meno l'interesse alla pretesa erariale

Il decesso in corso di causa comporta l'intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi

Se nel corso di una controversia riguardante l’impugnativa di un atto di irrogazione di sanzioni avvenga il decesso dell’originario ricorrente e nella causa intervengano gli eredi del de cuius, la sanzione irrogata non è trasmissibile agli eredi ai sensi dell’art. 8 DLgs. 472/97, quale corollario del carattere personale della responsabilità.

Infatti, il decesso del contribuente determina il venire meno dell’interesse alla pretesa erariale con conseguente cessazione della materia del contendere.

Queste le conclusioni contenute nell’Ordinanza n. 34740/2023 della Corte di Cassazione.

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Sanzioni, il decesso in corso di causa porta all’intrasmissibilità agli eredi

La vicenda riguarda il ricorso avverso un provvedimento di irrogazione delle sanzioni emesso a seguito di accertamento sintetico dei redditi per l’anno 2003.

La controversia è giunta dinanzi ai giudici della CTR, che avevano fissato la data per la camera di consiglio per la trattazione del ricorso.

Tuttavia, nelle more del processo l’originario ricorrente era deceduto e nel giudizio era intervenuti gli eredi, che depositavano memoria in prossimità dell’udienza, con cui hanno chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere a seguito del decesso del ricorrente, sopravvenuto in corso di causa.

Ciò in quanto la controversia riguarda l’impugnativa di un atto di irrogazione di sanzioni e la sanzione irrogata non è trasmissibile agli eredi ai sensi dell’art. 8 DLgs. n. 472/97, quale corollario del carattere personale della responsabilità, specificamente codificato nell’art. 2 dello stesso decreto, secondo cui “la sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione”.

Tale corollario costituisce un principio di ordine generale, avendo il legislatore stabilito in modo chiaro e netto che il credito erariale nascente da una violazione delle leggi tributarie riferibile a persona fisica si estingue con la morte dell’autore della violazione.

La Corte di cassazione si è pronunciata affermando che il decesso del contribuente determina il venire meno dell’interesse alla pretesa erariale con conseguente cessazione della materia del contendere.

Di conseguenza, la sentenza della CTR è stata cassata per la non debenza delle sanzioni, non trasmettendosi la relativa obbligazione agli eredi.

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