Bonus prima casa, come funziona se si compra all’asta

Alessio Mauro - Imposte di registro, ipotecarie e catastali

Bonus prima casa anche per chi compra all'asta, ma nel rispetto di indicazioni specifiche per quel che riguarda la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti. Sul tema si sofferma l'Agenzia delle Entrate che, con la risoluzione n. 38/E del 28 maggio 2021, illustra le regole in caso di acquisto a seguito di provvedimento giudiziale.

Bonus prima casa, come funziona se si compra all'asta

Bonus prima casa, come funziona se si compra all’asta? A fornire utili indicazioni operative è l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 38/E del 28 maggio 2021.

Il documento si sofferma in particolare sulle regole previste in caso di acquisto dell’abitazione principale a seguito di provvedimento giudiziale, considerando le frequenti controversie relative all’applicazione delle agevolazioni fiscali.

Uno dei punti ai quali prestare attenzione riguarda il momento in cui è necessario rendere la dichiarazione relativa al rispetto dei requisiti per accedere al bonus prima casa. In caso di asta, è necessario che venga resa prima della registrazione dell’atto.

Bonus prima casa, come funziona se si compra all’asta

Il bonus prima casa spetta anche in caso di acquisto dell’abitazione principale tramite provvedimento giudiziale e, quindi, anche in caso di asta.

Anche in tal caso, nel rispetto dei requisiti richiesti, si potrà beneficiare dell’applicazione dell’imposta di registro al 2 per cento e della riduzione dell’IVA ove dovuta.

La risoluzione n. 38 pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 28 maggio 2021 si sofferma sugli adempimenti previsti per l’applicazione delle agevolazioni e, nello specifico, sul momento in cui è necessario presentare la dichiarazione sul possesso dei requisiti di cui alla Nota II-bis) all’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

In caso di trasferimento immobiliare avvenuto tramite provvedimento giudiziale, la regola generale prevede che le dichiarazioni relative al Comune in cui è ubicato l’immobile e alla pre-possidenza siano rese nelle more del giudizio, di modo che risultino nel provvedimento.

In caso di acquisto all’asta o mediante altro atto giudiziario, è tuttavia possibile presentare la dichiarazione anche in un momento successivo, purché avvenga prima della registrazione dell’atto.

Questo è quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate che richiama tra l’altro quanto stabilito dalla risoluzione n. 370 del 3 ottobre 2020:

“nel caso in cui il contribuente non abbia richiesto le agevolazioni fiscali “prima casa” nella domanda di partecipazione ad un’asta immobiliare, le dichiarazioni riguardanti il possesso dei requisiti possono essere rese nelle more della registrazione del decreto di trasferimento.”

Come stabilito anche dalla Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 11907 del 16 maggio 2018, il bonus prima casa spetta anche in caso di acquisto all’asta a patto di rendere le dichiarazioni di volontà prima delle registrazione della sentenza.

Agenzia delle Entrate - risoluzione n. 38 del 28 maggio 2021
Acquisto di immobile a seguito di provvedimento giudiziale - Richiesta agevolazione c.d. prima casa e determinazione della base imponibile mediante il sistema c.d. del prezzo-valore. Registrazione.

Bonus prima casa comprata all’asta, dichiarazione autenticata per il trasferimento della residenza entro 18 mesi

La risoluzione n. 38 si sofferma inoltre sulla forma delle dichiarazioni da rendere, anche tenuto conto della giurisprudenza formatasi negli anni.

L’Agenzia delle Entrate cita la sentenza della Cassazione n. 5349 del 27 febbraio 2020, con la quale è stata ammessa la possibilità di presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Una regola che tuttavia non si applica a chi, dopo aver acquistato la prima casa mediante asta giudiziaria, deve dichiarare la volontà di trasferire la residenza nel Comune in cui è situato l’immobile entro 18 mesi dall’acquisto.

In tal caso, specifica l’Agenzia delle Entrate, è necessario che l’impegno sia assunto mediante dichiarazione autenticata nelle firme, da autorità anche diversa da quella che aveva redatto il provvedimento giudiziario, stilata ed allegata al provvedimento stesso.”

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