Bonus formazione 4.0 anche per le spese sostenute prima del deposito del contratto

Giuseppe Guarasci - Imposte

Bonus formazione 4.0, rientrano tra le spese ammesse anche quelle sostenute prima della data effettiva di deposito del contratto. Per il calcolo del credito riconosciuto e del costo aziendale ammesso all'agevolazione l'importante è che l'adempimento sia effettuato entro l'anno. I chiarimenti nella risposta all'interpello n. 79/2019.

Bonus formazione 4.0 anche per le spese sostenute prima del deposito del contratto

Bonus formazione 4.0, rientrano tra le spese ammesse all’agevolazione anche quelle sostenute prima del deposito del contratto.

Sulla determinazione del costo aziendale sostenuto per lo svolgimento delle attività di formazione non è necessario prendere in considerazione la data esatta in cui è stato depositato il contratto, ma basta che l’adempimento sia effettuato entro la fine dell’anno agevolabile.

È l’Agenzia delle Entrate a fornire chiarimenti in merito, con la risposta all’interpello n. 79 pubblicata il 20 marzo 2019. Le indicazioni contenute in merito al calcolo del bonus riconosciuto si rifanno alle disposizioni attuative del credito d’imposta per la formazione 4.0, disciplinate dal decreto MISE del 4 maggio 2018.

L’Agenzia delle Entrate coglie l’occasione per riepilogare le regole generali per il riconoscimento del bonus formazione, alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2019.

Agenzia delle Entrate - risposta interpello n. 79/2019
Articolo 11, comma 1,lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Determinazione del “Credito d’imposta formazione 4.0”, di cui all’articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205

Bonus formazione 4.0 anche per le spese sostenute prima del deposito del contratto

Per il calcolo del costo aziendale sostenuto ammesso al credito d’imposta formazione 4.0 rilevano tutte le spese effettuate nell’anno d’imposta in cui è depositato il relativo contratto.

Non sarà necessario procedere ad un ragguaglio tenendo in considerazione la data effettiva in cui il contratto è stato depositato. È questo quanto chiarisce l’Agenzia delle Entrate che, nella risposta all’interpello n. 79/2019 specifica che l’invio dei contratti all’ispettorato del lavoro competente costituisce una una condizione di ammissibilità al beneficio, ma non incide sull’individuazione del termine a partire dal quale decorre l’agevolazione.

Il credito d’imposta per le attività di formazione 4.0 spetta, in relazione alle spese ammesse, per tutto il periodo d’imposta di riferimento, a prescindere dalla data in cui è effettuato il deposito del contratto.

In sostanza, se si intende fruire dell’agevolazione per le spese sostenute nel 2019, le aziende dovranno aver cura di effettuare tale adempimento entro il termine ultimo del 31 dicembre, senza la necessità di rimodulare i costi in base alla data effettiva in cui è depositato il contratto.

Bonus formazione 4.0, le novità sul credito d’imposta nel 2019

È stata la Legge di Bilancio 2018 ad introdurre il bonus formazione 4.0, un nuovo incentivo fiscale automatico rivolto alle imprese che effettuano investimenti per la formazione del personale dipendente nelle materie aventi ad oggetto le cosiddette “tecnologie abilitanti”.

L’importo del credito d’imposta riconosciuto, pari al 40 per cento delle spese sostenute nel 2018 e dal 30% al 50% nel 2019, è relativo esclusivamente al costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato in attività di formazione 4.0. Il tutto entro il limite massimo di bonus pari a 300.000 euro.

La predisposizione di ore di formazione dovrà essere pattuita all’interno dei contratti collettivi aziendali o territoriali, per i quali è previsto l’obbligo di deposito presso l’Ispettorato del lavoro competente per territorio.

Le regole operative da rispettare sono quelle disciplinate dal decreto ministeriale 4 maggio 2018, che ha disciplinato, tra l’altro, la documentazione richiesta, i controlli e le cause di decadenza.

Disposizioni che si legano alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2019, che ha esteso il credito d’imposta anche alle spese in formazione sostenute nel 2019, seppur con una rimodulazione del credito d’imposta riconosciuto.

Il bonus formazione 4.0 è quindi pari:

  • al 50 per cento delle spese ammissibili sostenute dalle piccole imprese;
  • al 40 per cento di quelle sostenute dalle medie imprese;
  • al 30 per cento per le grandi imprese.

Il limite massimo di spesa agevolabile resta fissato in 300.000 euro, tranne per le grandi imprese per le quali l’importo scende a 200.000 euro.

Bonus formazione 4.0, deposito del contratto presso l’Ispettorato

La disciplina del credito d’imposta in esame, ricorda l’Agenzia delle Entrate, richiede che l’impresa assuma espressamente l’impegno a investire nella «formazione 4.0» dei dipendenti, esplicitandolo nel contratto collettivo aziendale o territoriale e depositando tale contratto, in via telematica, presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente.

È questo come anticipato uno degli adempimenti fondamentali per accedere al credito d’imposta formazione 4.0, per il quale è tuttavia necessario che l’impresa autocertifichi i risultati prodotti dall’investimento in attività formative ammissibili al credito d’imposta, rilasciando ai dipendenti una dichiarazione che attesti il consolidamento di conoscenze e competenze e i relativi ambiti aziendali di applicazione.

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