Bonus formazione 4.0: cos’è, come funziona e chi ha diritto al credito d’imposta

Redazione - Imposte

Bonus formazione 4.0: il decreto attuativo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 22 giugno 2018 e pertanto è ora chiaro cos'è, come funziona e chi può richiedere il credito d'imposta per l'elenco delle spese ammesse. Ecco tutte le istruzioni.

Bonus formazione 4.0: cos'è, come funziona e chi ha diritto al credito d'imposta

Bonus formazione 4.0: il decreto attuativo del credito d’imposta è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 22 giugno 2018, fornendo finalmente le regole e le istruzioni per beneficiare dell’agevolazione.

Il bonus consiste in un credito d’imposta d’importo pari al 40% delle spese sostenute per la formazione finalizzata all’acquisizione di competenze in tecnologie rientranti nel progetto Industria 4.0 ed è riconosciuto per gli importi sostenuti a partire dal 1° gennaio 2018.

Il credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, rappresenta uno degli incentivi fiscali alle imprese che investono nella formazione dei propri dipendenti e, all’interno del testo del decreto attuativo del MISE, sono definite nel dettaglio le spese ammesse, nonché cos’è e come funziona il bonus formazione 4.0.

Bonus formazione 4.0: cos’è e come funziona? Ecco il decreto attuativo

Così come individuato nel testo del decreto attuativo del 14 maggio 2018 pubblicato in GU del 22 giugno 2018, il bonus formazione 4.0 è un incentivo fiscale con procedura automatica, utilizzabile esclusivamente in compensazione, per alcune spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal “Piano Nazionale Industria 4.0”.

Il bonus è rivolto esclusivamente alle spese ammissibili sostenute con decorrenza a partire dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2017 e quindi, in pratica, per quelle effettuate dal 1° gennaio 2018.

Il MISE, all’interno del proprio portale istituzionale, descrive il credito d’imposta per la formazione 4.0 come uno degli incentivi introdotti al fine di stimolare gli investimenti delle imprese nell’acquisizione, da parte dei lavoratori dipendenti, di specifiche competenze nelle nuove tecnologie e nel digitale.

Prima di analizzare punto per punto i requisiti per richiedere il credito d’imposta, nonché l’importo del bonus e le spese ammissibili, si mette di seguito a disposizione il decreto attuativo MISE, MEF e MLPS pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 22 giugno 2018:

Decreto attuativo bonus formazione 4.0 S
Scarica il testo del decreto attuativo sul credito d’imposta per le spese di formazione Industria 4.0 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 22 giugno 2018

Soggetti beneficiari e spese ammesse al credito d’imposta formazione 4.0

Ai sensi di quanto stabilito dal decreto di attuazione della misura, hanno diritto ad accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni ed indipendentemente dall’attività economica esercitata, regime contabile e modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Gli enti non commerciali che esercitano attività commerciali possono accedere al credito d’imposta in relazione al personale dipendente impiegato anche non esclusivamente in tali attività.

Al contrario, restano escluse dalla possibilità di beneficiare del bonus le “imprese in difficoltà”, così come definite dall’articolo 2, punto 18), del Regolamento (UE) n. 651/2014.

Le attività e spese ammissibili sono quelle di formazione:

finalizzate all’acquisizione o al consolidamento, da parte del personale dipendente dell’impresa, delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal Piano nazionale Impresa 4.0”.

L’elenco delle attività per le quali è riconosciuto il bonus formazione 4.0 potrà essere oggetto di ulteriori integrazioni ma, per il momento, il credito d’imposta è rivolto alle seguenti tecnologie:

  • big data e analisi dei dati;
  • cloud e fog computing;
  • cyber security;
  • simulazione e sistemi cyber-fisici;
  • prototipazione rapida;
  • sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);
  • robotica avanzata e collaborativa;
  • interfaccia uomo macchina;
  • manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
  • internet delle cose e delle macchine;
  • integrazione digitale dei processi aziendali.

Tali attività di formazione dovranno essere disciplinate e previste da contratti collettivi aziendali o territoriali, depositati presso l’ITL competente. Inoltre dovrà essere rilasciata a ciascun dipendente un’attestazione di partecipazione alle attività formative agevolabili.

Elenco spese ammesse: bonus formazione anche ai dipendenti tutor e docenti

Tra le spese ammesse, relative agli ambiti sopra elencati, rientra soltanto il costo aziendale riferito alle ore e giornate di formazione.

Il costo aziendale ai fini del calcolo della spettanza del bonus formazione 4.0 è calcolato in base alla retribuzione del lavoratore dipendente, al lordo di ritenute e contributi, ratei del TFR, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, maturati in relazione alle ore o alle giornate di formazione svolte nel corso del periodo d’imposta agevolabile nonché delle eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività formative svolte fuori sede.

Sono ammesse al credito d’imposta anche le spese relative a personale dipendente che partecipa come tutor o docente in attività di formazione; le spese ammissibili, in questo caso, non potranno eccedere il 30 per cento della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente.

Bonus formazione 4.0: importi, limiti e adempimenti

L’importo del credito d’imposta formazione 4.0 è pari al 40% delle spese ammissibili sostenute nel periodo d’imposta ed è riconosciuto nel limite massimo di 300.000 euro per ciascun beneficiario.

Per dimostrare il sostenimento effettivo delle spese in formazione, sarà necessario richiedere il rilascio di apposita certificazione al revisore legale dei conti. Le imprese non obbligate alla revisione dovranno richiedere il rilascio di tali documenti ad una società di revisione ovvero ad un revisore legale, iscritti nella sezione A dell’apposito registro.

Alle imprese che richiedono la certificazione ad un revisore esterno, per le spese sostenute per adempiere all’obbligo documentale, è riconosciuto in aumento del credito d’imposta, un importo non superiore al minore tra quello effettivamente sostenuto e 5.000 euro fermo restando il limite di 300.000 euro.

Secondo quanto ribadito dal decreto attuativo, inoltre, le imprese beneficiarie del credito d’imposta dovranno conservare, ai fini di controllo, una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte.

Per le attività organizzate internamente all’impresa, la relazione dovrà essere predisposta dal dipendente partecipante in viste di docente o tutor ovvero dal responsabile aziendale delle attività di formazione.

Per le attività di formazione erogate, invece, da soggetti esterni all’impresa, la relazione dovrà essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto formatore.

Dovrà inoltre essere conservata l’ulteriore documentazione contabile ed amministrativa necessaria per dimostrare la corretta applicazione del beneficio nonché i registri nominativi delle attività di formazione svolte (sottoscritti da dipendenti e formatori) per le spese di personale ammissibili.

Inoltre, per quel che concerne l’indicazione del bonus formazione 4.0 in dichiarazione dei redditi, dovranno essere indicati i dati relativi al numero di ore e dei lavoratori che prendono parte alla formazione nella dichiarazione del periodo d’imposta di sostenimento delle spese e fino al termine di fruizione del credito d’imposta, secondo le istruzioni che saranno fornite dall’Agenzia delle Entrate.

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