Bonus formazione 4.0, proroga al 2019 con importi differenziati

Redazione - Imposte

Bonus formazione 4.0, proroga al 2019 con novità: l'importo del credito d'imposta sarà differenziato sulla base della dimensione dell'impresa richiedente. La misura è contenuta in un emendamento alla Manovra approvato in Commissione.

Bonus formazione 4.0, proroga al 2019 con importi differenziati

Bonus formazione 4.0 anche per il 2019 ma con alcune novità: l’importo del credito d’imposta riconosciuto sarà differenziato sulla base della dimensione dell’impresa richiedente.

La novità rientra tra le misure contenute negli emendamenti alla Legge di Bilancio 2019 approvati in Commissione che, pur confermando l’agevolazione Industria 4.0 per la formazione dei lavoratori dipendenti, calibra la percentuale del credito d’imposta con particolare riguardo alle piccole imprese.

Soltanto pochi giorni fa e ormai quando si avvicina la scadenza per poter beneficiare dell’agevolazione per l’anno in corso, il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato alcuni chiarimenti importanti sul bonus formazione 4.0.

Tra questi, la possibilità di beneficiare del credito d’imposta anche per i corsi online in modalità di e-learning. L’apertura del MISE (e l’annuncio dell’arrivo di una circolare esplicativa anche da parte dell’Agenzia delle Entrate) potrebbe avere effetti positivi sulle richieste di accesso al bonus formazione 4.0 nel 2019, incentivo sperimentale e innovativo che punta sul capitale umano delle imprese nell’ottica dello sviluppo digitale.

Bonus formazione 4.0, proroga al 2019 con importi differenziati

Sarà prorogato di un anno il credito d’imposta formazione 4.0 e, nello specifico, potrà essere richiesto per le spese di formazione sostenute a partire dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2019.

L’emendamento approvato in Commissione alla Camera e che rientra a pieno titolo tra le novità della Legge di Bilancio 2019 modifica e calibra con importi differenziati il credito d’imposta riconosciuto alle imprese.

Pur confermando il limite massimo annuo di 300.000 euro, relativo alle spese di formazione ammesse all’agevolazione, viene introdotto un trattamento di maggior favore per le piccole imprese.

La percentuale del bonus sulle spese di formazione passa dal 40% al 50% per le piccole imprese, mentre resta fissata al 40% per le medie imprese.

L’importo dell’agevolazione e del credito d’imposta riconosciuto sarà inferiore per le imprese più grandi: il bonus formazione 4.0 scende al 30% e per un limite massimo di spese pari a 200.000 euro.

Ecco le novità previste dal 1° gennaio 2019 in uno schema riepilogativo:

Bonus formazione 4.0Percentuale credito d’impostaLimite massimo di spesa
Piccole imprese 50% 300.000 euro
Medie imprese 40% 300.000 euro
Grandi imprese 30% 200.000 euro

Bonus formazione 2019 alla ricerca di maggior appeal con i corsi online

Come anticipato in precedenza, alla notizia di una proroga al 2019 del bonus per la formazione si legano anche i chiarimenti forniti dal Ministero dello Sviluppo Economico con la prima circolare pratica che risponde ai dubbi delle imprese.

Tra le principali istruzioni fornite, è l’apertura ai corsi online in formula di e-learning la novità che potrebbe rilanciare il bonus formazione 4.0 che, per la sua natura innovativa, ha riscosso meno interesse rispetto alle agevolazioni tradizionali rivolte agli investimenti in beni strumentali.

Il credito d’imposta può essere richiesto anche nel caso di corsi di formazione in modalità e-learning. In tal caso il MISE ha chiarito che sarà necessario rispettare una serie di regole perché queste risultino agevolabili.

Bisogna, innanzitutto controllare la presenza alle attività del personale dipendente e mettere in atto strumenti di controllo idonei ad assicurare, con un sufficiente grado di certezza, l’effettiva e continua partecipazione del personale impegnato nelle attività formative.

I corsi devono essere interattivi e prevedere dei momenti di verifica che rispondano ai seguenti requisiti:

  • devono essere almeno quattro per ogni ora;
  • devono essere strutturati su quesiti a risposta multipla;
  • devono essere proposti a intervalli irregolari e non prevedibili dall’utente.

Anche al termine del corso i partecipanti devono affrontare e superare una prova di verifica rispondendo correttamente alla metà delle domande proposte.

Le indicazioni fornite nella circolare pubblicata il 3 dicembre 2018 si applicano alle attività realizzate a partire dalla data di pubblicazione della circolare, mentre per quelle già svolte vigono gli obblighi documentali contenuti nell’articolo 6 del decreto attuativo.

Alle istruzioni operative fornite dal Ministero seguirà una circolare delle Entrate. L’obiettivo è quello di dare maggior appeal all’incentivo rivolto a chi punta sul capitale umano d’impresa per la transizione all’Industria 4.0.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network