Bonus energia imprese, via libera all’agevolazione anche con il riaddebito dei costi

Tommaso Gavi - Imposte

Il bonus energia per le imprese spetta anche in caso di riaddebito dei costi. Lo ribadisce l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello numero 358 di oggi, 23 giugno 2023. L'agevolazione spetta a chi sostiene l'effettivo onere economico, anche se non è titolare delle utenze

Bonus energia imprese, via libera all'agevolazione anche con il riaddebito dei costi

Nel caso di riaddebito dei costi di gas ed elettricità, in cui l’utenza della fornitura è in capo al concessionario dell’infrastruttura ma i costi sono riaddebitati al gestore del servizio, spetta il bonus energia per le imprese.

A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 358 di oggi, 23 giugno 2023.

Come già chiarito da un precedente documento di prassi, il credito d’imposta è attribuito al soggetto che sostiene l’effettivo onere economico, anche se lo stesso non è titolare delle utenze.

Se il riaddebito genera un effettivo onere economico legato all’incremento del costo dell’energia, spetta il bonus energia per le imprese.

Bonus energia imprese, via libera all’agevolazione anche con il riaddebito dei costi

Continuano i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate in merito al bonus energia per le imprese, nella risposta all’interpello numero 358 di oggi, 23 giugno 2023.

Su spunto dell’istante, una società a cui vengono riaddebitati i costi per l’energia dal concessionario dell’infrastruttura, l’Amministrazione finanziaria torna sul tema del “riaddebito”.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 358 del 23 giugno 2023
Credito d’imposta imprese non energivore in caso di riaddebito dei costi sostenuti per l’energia.

Se la società non è titolare della fornitura ma sostiene effettivamente i costi relativi all’energia può beneficiare dei crediti d’imposta per contenere gli effetti degli incrementi dei prezzi dell’energia elettrica e del gas naturale e per contrastare gli effetti economici guerra in Ucraina?

La risposta è affermativa, nel rispetto di specifiche condizioni.

Prima di richiamare i precedenti documenti di prassi che affrontano la questione, l’Amministrazione finanziaria riepiloga il quadro normativo di riferimento.

I crediti d’imposta sono stati introdotti dal decreto Aiuti per il contenimento dell’incremento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale e per il contrasto degli effetti economici e umanitari della guerra in Ucraina.

Gli interventi sono stati prorogati e rimodulati dal decreto Aiuti bis, dal decreto Aiuti ter, dal decreto Aiuti quater, dalla Legge di Bilancio e, infine, dal decreto Bollette 2023.

Nel caso specifico l’istante rientra tra le imprese non energivore per le quali è previsto un credito d’imposta del 15 per cento per la spesa sostenuta per l’energia acquista a e utilizzata nel 3° trimestre del 2022, per imprese con contatori di potenza pari o superiore a 16,5 kW.

Il requisito da rispettare è l’aumento del 30 per cento del costo del 2° trimestre 2022, confrontato con lo stesso periodo del 2019, al netto di imposte e sussidi.

Il credito d’imposta è stato poi innalzato:

  • al 30 per cento per il 4° trimestre del 2022;
  • al 35 per cento per il 1° trimestre del 2023.

Tale credito d’imposta spetta anche in caso di riaddebito delle spese? L’Agenzia delle Entrate ribadisce l’interpretazione già fornita in precedenti documenti di prassi.

Bonus energia imprese, via libera all’agevolazione anche con il riaddebito dei costi

L’Agenzia delle Entrate riepiloga i documenti di prassi che hanno fornito chiarimenti sui bonus energia per le imprese.

Diversi aspetti dell’agevolazione sono stai chiariti nelle seguenti circolari:

Proprio la circolare n. 36/E del 29 novembre 2022, al paragrafo 5.1, si sofferma sui casi di riaddebito.

In quel caso l’Agenzia delle Entrate aveva spiegato che il credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale spetta al soggetto che ha effettivamente sostenuto l’onere economico, attraverso un riaddebito analitico, pur non essendo titolare delle utenze.

Nel documento di prassi pubblicato oggi, l’Agenzia delle Entrate ribadisce quanto di seguito riportato:

“Coerentemente con i chiarimenti forniti, si ribadisce che nel caso in cui vi sia un riaddebito del costo per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, i crediti d’imposta maturati possono essere fruiti dall’impresa alla quale vengono riaddebitati i costi, pur non essendo questa intestataria del POD, a condizione che il riaddebito sia tale da generare in capo ad essa un effettivo onere economico connesso dell’incremento del costo dell’energia elettrica.”

Nel caso in esame il riaddebito avviene in modo analitico, isolando dall’importo indicato dal fornitore di energia elettrica i costi riferibili ai consumi dell’impresa, considerando i POD relativi all’attività svolta.

Non è inoltre prevista alcuna applicazione di mark-up in favore del concessionario dell’infrastruttura.

In conclusione l’Agenzia delle Entrate sottolinea quanto di seguito riportato:

“Sussiste, quindi, una correlazione diretta tra l’incremento del costo dell’energia sostenuto dall’intestatario dell’utenza e l’incremento del costo attribuito a ALFA, tale da individuare in quest’ultimo il soggetto su cui grava, per effetto del riaddebito anzidetto, l’onere economico della spesa per l’energia elettrica ed al quale, quindi, spetta il credito d’imposta in questione.”

I chiarimenti in questione si possono estendere alle misure analoghe di proroga delle agevolazioni in questione.

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