Prova della data certa e documento di trasporto

In mancanza di una delle situazioni tipiche di certezza contemplate dall'art. 2704 cod. civ., ai fini della dimostrazione della data di ricezione merce non rileva il solo documento di trasporto, privo di qualsivoglia riscontro idoneo ad attestare la data di formazione del documento medesimo. Lo chiarisce la Corte di Cassazione con l'Ordinanza numero 24366/2021.

Prova della data certa e documento di trasporto

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 24366 del 9 settembre 2021, ai fini della dimostrazione della data di ricezione della merce, ha chiarito alcuni rilevanti profili in tema di certezza della data e valenza probatoria del documento di trasporto.

Nel caso di specie, con ricorso proposto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, i contribuenti (soci di una s.a.s.) impugnavano l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva rideterminato il reddito di impresa per l’anno 2012, con conseguenti maggiori IRPEF, IRAP ed IVA, a seguito di verifica fiscale da cui era emerso che presso il bar dagli stessi contribuenti condotto erano detenuti apparecchi di gioco privi del nulla osta di cui all’art. 38 L. n. 388/2000, non collegati alla rete.

Prova della data certa e documento di trasporto: L’Ordinanza numero 24366/2021

I ricorrenti deducevano in particolare l’illegittimità della pretesa fiscale, osservando che gli apparecchi elettronici erano stati consegnati in data 20 giugno 2012 e pertanto potevano dirsi operativi solo a decorrere da tale giorno.

A sostegno di quanto asserito producevano copia del documento di trasporto.

La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso, ritenendo valida la prova fornita dai contribuenti in ordine alla decorrenza dell’illecito.

La Commissione Tributaria Regionale rigettava poi l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, osservando che il documento di trasporto prodotto dai ricorrenti costituiva una scrittura privata del tutto assimilabile ad una fattura d’acquisto, idonea a documentare il momento a partire dal quale gli apparecchi da gioco dovevano ritenersi nell’effettiva disponibilità dei contribuenti.

In presenza di tale documento sarebbe stato dunque onere dell’Ufficio fornire prova del suo diverso assunto e dimostrare che in realtà la consegna era avvenuta in epoca antecedente.

Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate proponeva infine ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 2704 cod. civ. e dell’art. 39 Dpr. n. 600/1973, in combinato disposto con l’art. 2729 cod. civ. e l’art. 115 cod. proc. civ.

Sosteneva in particolare la ricorrente Amministrazione che la Commissione Tributaria Regionale, respingendo l’appello dell’Ufficio, aveva violato l’art. 2704 cod. civ., secondo cui la scrittura privata non autenticata non può assurgere a prova circa la certezza della data di consegna dei beni in essa indicata se non sostenuta da ulteriori elementi probatori che devono essere valutati dal giudice.

Nel caso di specie, secondo l’Agenzia, i giudici di secondo grado avevano dunque errato nel porre a fondamento della decisione il solo documento di trasporto, senza che la parte avesse esibito la relativa fattura.

Secondo la Suprema Corte la censura era fondata.

La posizione della Corte di Cassazione su prova della data certa e documento di trasporto

Evidenziano i giudici di legittimità che l’art. 2704 cod. civ. dispone che “La data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l’hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento”.

La Cassazione ricorda del resto che, con Ordinanza n. 17926 del 2016, era già stato cassato il decreto che, in sede di opposizione ex art. 98 L.fall., aveva ammesso al passivo un credito per fornitura di calcestruzzo desumendolo dai documenti di trasporto, sottoscritti anche dal vettore, dei quali veniva affermata l’anteriorità rispetto al fallimento, senza che tale affermazione fosse però suffragata dalla registrazione, ovvero dalla presenza di un fatto diverso ed idoneo a conferire la certezza necessaria a renderli opponibili alla massa.

Rileva poi la Corte che la certezza della data di una fattura non può essere comunque desunta dai documenti di trasporto ad essa relativi, ove, a propria volta, questi non abbiano data certa (cfr., Cass. n. 1389 del 2019).

Nel caso in esame, pertanto, in mancanza di una delle situazioni tipiche di certezza contemplate dall’art. 2704 cod. civ. (registrazione, morte od incapacità di un sottoscrittore, riproduzione in atto pubblico), la Commissione Tributaria Regionale, nell’attribuire valenza probatoria, ai fini della dimostrazione della data di ricezione degli apparecchi di gioco, al solo documento di trasporto, privo di qualsivoglia riscontro idoneo ad attestare la data di formazione del documento medesimo, aveva violato il disposto dell’art. 2704 cod. civ.

Tanto premesso in ordine allo specifico caso processuale, in termini più generali, giova anche evidenziare quanto segue.

In tema di prova della data certa di una scrittura privata non autenticata, l’art. 2704 cod. civ. richiede dunque che, in mancanza di una delle situazioni tipiche di certezza contemplate dalla prima parte della citata norma (come detto: registrazione, morte od incapacità di un sottoscrittore, riproduzione in atto pubblico), si deduca e dimostri un fatto idoneo a stabilire in modo ugualmente certo l’anteriorità della formazione del documento (in termini già Cass. n. 4945 del 1985 e numerose successive pronunce conformi).

La disposizione civilistica in esame non contiene, peraltro, un’elencazione tassativa dei fatti in base ai quali tale data deve ritenersi certa rispetto ai terzi e lascia al giudice del merito la valutazione, caso per caso, della sussistenza di un fatto, diverso da quelli indicati, idoneo secondo l’allegazione della parte, a dimostrare la data certa (così già in Cass., 28 giugno 1963, n. 1760; conf. n. 13813 del 2001).

Tale fatto può essere oggetto di prova per testi o per presunzioni - non ammessa se direttamente vertente sulla data della scrittura (cfr., Cass. n. 27793 del 2006) - ma solo a condizione che esse evidenzino un fatto munito della specificata attitudine, non anche quando tali prove siano rivolte, in via indiziaria e induttiva, a provocare un giudizio di mera verosimiglianza della data apposta sul documento (in termini Cass. n. 4945 del 1985; conf. n. 24329 del 2007, n. 13943 del 2012).

A prescindere poi dalla valenza del documento di trasporto, si ricorda che, da un punto di vista processuale, il disconoscimento della documentazione prodotta nell’ambito del processo tributario va operato, a pena di inefficacia, in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale.

Il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all’originale di una scrittura, ai sensi dell’art. 2719 c.c., non ha, del resto, gli stessi effetti del disconoscimento di una scrittura privata, previsto dall’art. 215, comma 1, n. 2, cpc, dato che, mentre quest’ultimo, in mancanza di verificazione, preclude l’utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all’art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità all’originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.

Ne consegue quindi che l’avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all’originale, tuttavia, non vincola il giudice all’avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l’efficacia rappresentativa (Cass. n. 9439 del 2010; Cass. n. 11269 del 2004; Cass. n. 2419 del 2006; Cass. n. 24456 del 2011).

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