Regime forfettario, cause ostative: esclusione se si supera i 30.000 euro anche con redditi da pensione

Tommaso Gavi - Imposte

Regime forfettario, nel caso di superamento del limite di 30.000 euro con redditi da pensione opera la causa ostativa. Il contribuente è dunque escluso dall'applicazione della tassazione agevolata. Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello numero 427 del 23 giugno 2021.

Regime forfettario, cause ostative: esclusione se si supera i 30.000 euro anche con redditi da pensione

Regime forfettario, se si superano i 30.000 euro anche con redditi da pensione opera la causa ostativa.

Lo chiarisce la risposta all’interpello numero 427 del 23 giugno 2021 dell’Agenzia delle Entrate.

Come già spiegato in precedenti documenti di prassi, la causa ostativa non opera se il rapporto di lavoro dipendente è cessato nel corso dell’anno precedente, a condizione però che nello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione.

Tale reddito è, infatti, assimilato al reddito di lavoro dipendente e rientra nel calcolo del reddito complessivo.

Regime forfettario, cause ostative: esclusione se si supera i 30.000 euro anche con redditi da pensione

Con la risposta all’interpello numero 427 del 23 giugno 2021, l’Agenzia delle Entrate torna sulle cause ostative all’applicazione del regime forfettario.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 427 del 23 giugno 2021
Articolo 1, comma 57 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Cause ostative all’applicazione del regime c.d. forfetario.

L’Amministrazione finanziaria chiarisce che se si superano i 30.000 euro anche con redditi da pensione opera la causa ostativa.

Lo spunto per i chiarimenti nasce dal quesito presentato dal professionista istante, che spiega di percepire un reddito di pensione superiore a 30 mila euro annui e chiede se deve considerarsi decaduta dal regime forfettario per l’anno 2020.

L’Agenzia delle Entrate fornisce i chiarimenti del caso, dopo aver ricostruito il quadro normativo di riferimento.

Per prima cosa viene richiamata la legge n. 190 del 2014, all’articolo 1, commi da 54 a 89, che introduce il regime forfettario.

Vengono poi ricapitolate le modifiche, quella con portata estensiva dell’applicazione di tale regime da parte della Legge di Bilancio 2019 e, infine, quelle della Legge di Bilancio 2020.

Il documento di prassi riporta quanto previsto dalla lettera d-ter) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014:

“i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, eccedenti l’importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.”

In base ai chiarimenti della circolare numero 10/E del 4 aprile 2016, che ripropone una situazione analoga a quella messa in evidenza dall’istante, il limite dei 30.000 euro:

“non opera se il rapporto di lavoro dipendente è cessato nel corso dell’anno precedente, sempre che nel medesimo anno non sia stato percepito un reddito di pensione che, in quanto assimilato al reddito di lavoro dipendente, assume rilievo, anche autonomo, ai fini del raggiungimento della citata soglia.”

Regime forfettario, cause ostative: l’anno di riferimento è il periodo di imposta 2019

L’Agenzia delle Entrate si muove nella linea già tracciata da precedenti documenti di prassi e, per togliere ogni dubbio sull’esclusione dell’istante dall’applicazione del regime, richiama la risoluzione numero 7/E del 2020 (relativa alla causa ostativa in parola della Legge di Bilancio 2020).

Il precedente documento di prassi chiarisce che:

“la stessa opera già dal periodo d’imposta 2020 se i contribuenti nel periodo d’imposta 2019 conseguono redditi di lavoro dipendente e/o assimilati in misura superiore a 30.000 euro.”

I documenti di prassi richiamati dall’istante non si possono prendere in considerazione nella situazione descritta, in quanto si riferiscono ad una diversa causa ostativa.

La causa ostativa prevista dalla precedente lettera d-bis) non opera ogniqualvolta il pensionamento sia obbligatorio ai termini di legge.

Tuttavia la ratio è quella di “evitare artificiose trasformazioni di attività di lavoro
dipendente in attività di lavoro autonomo.”

I chiarimenti non sono quindi applicabili alla causa di esclusione prevista dalla lettera d-ter), pertanto l’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’istante si deve considerare decaduta dal regime forfettario a partire dall’anno 2020.

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