Bonus energia imprese, remissione in bonis per la mancata comunicazione alle Entrate

Tommaso Gavi - Dichiarazioni e adempimenti

In quali casi si può utilizzare la remissione in bonis per la regolarizzare la mancata comunicazione all'Agenzia delle Entrate, relativa ai bonus energia del 3° e 4° trimestre del 2022? L'utilizzo è possibile fino al 30 settembre 2023, a patto che si paghi la sanzione di 250 euro e che non sia stata constatata la violazione o non siano iniziate attività di accertamento

Bonus energia imprese, remissione in bonis per la mancata comunicazione alle Entrate

Nel caso di mancata comunicazione all’Agenzia delle Entrate, relativa ai bonus energia per le imprese previsti per il periodo del 3° trimestre del 2022 e dei messi di ottobre, novembre e dicembre dello stesso anno, è possibile la remissione in bonis.

L’istituto permette la regolarizzazione della situazione e la possibilità di utilizzare i crediti d’imposta in compensazione.

A fornire i chiarimenti sul tema è la risoluzione numero 27 del 19 giugno 2023 dell’Agenzia delle Entrate.

La comunicazione potrà essere inviata anche oltre il termine precedentemente previsto per il 16 marzo 2023 ma entro la scadenza per l’utilizzo dei crediti in compensazione, fissata per al prossimo 30 settembre.

Bonus energia imprese, remissione in bonis per la mancata comunicazione alle Entrate

Con la risoluzione numero 27 del 19 giugno 2023, l’Agenzia delle Entrate fornisce i chiarimenti sulla possibilità di regolarizzazione della situazione in caso di mancata comunicazione all’Amministrazione finanziaria, relativa ad alcuni dei bonus energia per le imprese stabiliti la seconda parte dello scorso anno.

Agenzia delle Entrate - Risoluzione numero 27 del 19 giugno 2023
Applicabilità della remissione in bonis alla comunicazione all’Agenzia delle Entrate relativa alle imprese gasivore, non gasivore, energivore e non energivore.

La legge di conversione del DL 18 novembre 2022, n. 176, ovvero il decreto Aiuti quater, ha introdotto l’obbligo di invio della comunicazione per le imprese energivore, gasivore, non energivore e non gasivore, con riferimento al 3° trimestre del 2022.

Come richiamato dal documento di prassi, tale comunicazione sull’importo del credito maturato è prevista “a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito”.

L’obbligo non si riferisce, invece:

  • ai crediti d’imposta riferiti al 1° e 2° trimestre del 2022, da utilizzare entro il 31 dicembre scorso;
  • ai crediti d’imposta riferiti al 1° e 2° trimestre del 2023.

Per il 2° semestre dello scorso anno, nel rispetto delle regole stabilite, è prevista la possibilità di regolarizzare la situazione attraverso l’istituto della remissione in bonis.

Lo strumento permette di provvedere all’adempimento anche oltre la scadenza originariamente prevista per il 16 marzo 2023, pagando la sanzione stabilita.

In linea generale il termine previsto è quello della scadenza della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è maturato il credito. Nel caso in esame, tuttavia, la remissione in bonis è possibile entro il 30 settembre prossimo.

L’adempimento deve infatti essere posto in essere prima della scadenza per l’utilizzo in compensazione dei crediti in questione.

Bonus energia imprese, in quali casi è prevista la remissione in bonis?

Come chiarito dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, la comunicazione all’Agenzia delle Entrate non rappresenta un elemento costitutivo dei crediti richiamati tanto è vero che, nel caso in cui la compensazione sia avvenuta prima del 16 marzo 2023, tale comunicazione non è necessaria.

Partendo da tale premessa, l’Amministrazione finanziaria sottolinea che:

“La sua omissione, infatti, non ne inficia l’esistenza, ma ne inibisce l’utilizzo in compensazione, qualora lo stesso non sia già avvenuto entro il 16 marzo 2023.”

Si tratta tuttavia di un adempimento di natura formale che blocca la possibilità di utilizzo del credito in compensazione, non la maturazione.

Tale situazione può essere quindi regolarizzata con la remissione in bonis, che deve essere precedente alla scadenza per la fruizione in compensazione, fissata al 30 settembre 2023.

A stabilire le regole per l’utilizzo dell’istituto è l’art. 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16.

Per l’applicazione della remissione in bonis devono quindi essere rispettati i sequenti reguisiti:

  • il credito d’imposta rispetti i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
  • l’adempimento venga effettuato entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
  • sia pagata la misura minima della sanzione stabilita, ovvero 250 euro.

Nel caso in esame la remissione in bonis deve necessariamente precedere l’utilizzo del credito e non può essere effettuata oltre il termine fissato per la compensazione al 30 settembre 2023.

Inoltre, non deve essere stata constata la violazione e non devono essere iniziati accessi, ispezioni, verifiche e altre attività amministrative di accertamento, di cui il contribuente sia a conoscenza.

In merito alle modalità per porre in essere l’adempimento:

“lo stesso potrà avvenire come in precedenza, stante la riapertura del canale telematico dedicato, che sarà resa nota nei prossimi giorni con apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia, cui si rinvia per tutti i dettagli del caso.”

Stessa strada già prevista per la comunicazione entro la scadenza, quindi, ma si attende la riapertura della procedura online.

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