Bonus casa per le imprese, imposte e sanzioni in caso di decadenza dall’agevolazione

Anna Maria D’Andrea - Imposte di registro, ipotecarie e catastali

Bonus casa per le imprese: la vendita dell'immobile prima di effettuare gli interventi di riqualificazione comporta la decadenza dall'agevolazione. Saranno recuperate le imposte non versate, alle quali si somma la sanzione del 30 per cento. I chiarimenti nella risposta all'interpello n. 324/2022 dell'Agenzia delle Entrate.

Bonus casa per le imprese, imposte e sanzioni in caso di decadenza dall'agevolazione

Bonus casa per le imprese, la vendita prima della riqualificazione dell’immobile comporta la decadenza dall’agevolazione.

Le imprese che hanno beneficiato del bonus previsto dal decreto Crescita acquistando interi fabbricati applicando le imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa di 200 euro, sono tenute a riqualificare l’immobile prima dell’alienazione.

In caso contrario, viene meno il diritto a fruire dell’agevolazione e la decadenza comporta la necessità di versare le imposte precedentemente scontate, maggiorate di sanzioni e interessi.

A fare il punto è l’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 324 del 6 giugno 2022.

Bonus casa per le imprese, imposte e sanzioni in caso di decadenza dall’agevolazione

Poteva essere fruita fino al 31 dicembre 2021 l’agevolazione prevista dall’articolo 7 del decreto Crescita n. 34/2019 in favore delle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che per l’acquisto di interi fabbricati da demolire e ricostruire ovvero riqualificare dal punto di vista energetico e antisismico entro i 10 anni successivi hanno potuto beneficiare delle imposte in misura fissa di 200 euro.

Un’agevolazione rientrante nell’ambito dei bonus casa, finalizzata a favorire il recupero del patrimonio immobiliare esistente e per la quale il mancato rispetto degli obblighi previsti comporta il venir meno dei benefici.

Un aspetto che l’Agenzia delle Entrate sottolinea con la risposta all’interpello n. 324 del 6 giugno 2022.

A chiedere chiarimenti è una società che ha beneficiato dell’agevolazione, senza però rispettare il vincolo della demolizione, ricostruzione o riqualificazione dell’immobile prima dell’alienazione.

La vendita senza valorizzazione comporta la decadenza dall’agevolazione, senza “sanatorie” per l’impresa inadempiente.

Ai fini dell’applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa di 200 euro ciascuna, è infatti necessario che ricorrano le seguenti condizioni:

  • l’acquisto sia effettuato entro il 31 dicembre 2021 da imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di edifici;
  • l’acquisto abbia come oggetto un intero fabbricato indipendentemente dalla natura dello stesso.

Inoltre, il soggetto che acquista il fabbricato deve provvedere, entro 10 anni:

  • alla demolizione e ricostruzione di un nuovo fabbricato anche con variazione
    volumetrica, ove consentito dalle normative urbanistiche ovvero;
  • ad eseguire interventi di manutenzione straordinaria, interventi di restauro e risanamento conservativo o interventi di ristrutturazione edilizia individuati dall’articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d) del d.P.R. n. 380 del 2001;
  • all’alienazione delle unità immobiliari il cui volume complessivo superi il 75 per cento del volume dell’intero fabbricato.

Al termine dei lavori, sia in caso di ricostruzione che di ristrutturazione edilizia, il nuovo fabbricato deve risultare conforme alla normativa antisismica e deve conseguire una delle classi energetiche NZEB (“Near Zero Energy Building”), A o B.

Bonus casa, sanzione del 30 per cento per l’impresa che vende prima di riqualificare

Sono quindi vincolanti le condizioni dettate dal decreto Crescita ai fini della fruizione del bonus casa da parte delle imprese, ed è lo stesso articolo 7 del decreto legge n. 34/2019 a specificare che:

“Nel caso in cui le condizioni di cui al primo periodo non siano rispettate nel termine ivi previsto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Sono altresì dovuti gli interessi di mora a decorrere dalla data di acquisto del fabbricato di cui al primo periodo”.

La decadenza dall’agevolazione comporta quindi l’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria.

Alle maggiori imposte si affianca l’applicazione della sanzione del 30 per cento e degli interessi di mora, a decorrere dalla data di acquisto del fabbricato.

Una regola per la quale non sono previste deroghe e che preclude la possibilità di beneficiare del ravvedimento operoso.

Agenzia delle Entrate - risposta all’interpello n. 324 del 6 giugno 2022
Applicazione delle agevolazioni recate dall’articolo 7 del DL n. 34 del 2019 - decadenza dall’agevolazione

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