Bonus casa al 50 per cento: il trasferimento e l’affitto dopo i lavori non tagliano lo sconto IRPEF

Il bonus ristrutturazione resta al 50 per cento anche per chi, dopo la conclusione dei lavori, si trasferisce e affitta l'immobile. A chiarirlo l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello n. 119/2026

Bonus casa al 50 per cento: il trasferimento e l'affitto dopo i lavori non tagliano lo sconto IRPEF

Il panorama dei bonus casa ha subito profondi mutamenti nel corso degli ultimi anni e il doppio binario del 36-50 per cento è una delle modifiche di maggior impatto.

La maggiorazione dello sconto IRPEF è riservata esclusivamente agli immobili adibiti ad abitazione principale.

Cosa succede però se dopo aver concluso i lavori si trasferisce la residenza e si affitta l’immobile?

A fornire chiarimenti è l’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 119 dell’8 giugno 2026.

Bonus casa al 50 per cento, un diritto che si cristallizza alla fine dei lavori e non cambia

Il quesito posto all’Agenzia delle Entrate nasce da un ufficiale delle Forze Armate che, insieme alla moglie, ha acquistato una casa a gennaio 2026 fruendo del bonus prima casa e trasferendovi la residenza anagrafica.

Sull’immobile vengono avviati lavori di ristrutturazione edilizia, sui quali il contribuente intende fruire del bonus fiscale del 50 per cento.

Ed è sull’aliquota di detrazione applicabile che sorgono dubbi, nello specifico legati all’esigenza di trasferimento dell’ufficiale per motivi di servizio dopo pochi mesi dalla conclusione dei lavori e alla volontà di concedere l’immobile in affitto.

L’Agenzia delle Entrate esordisce quindi ricordando che la Legge di Bilancio 2026 ha confermato fino alla fine dell’anno il regime introdotto dal 2025: la detrazione base per le ristrutturazioni è pari al 36 per cento, e sale al 50 per cento per gli immobili adibiti ad abitazione principale.

Sull’adibizione dell’immobile a prima casa già la circolare n. 8/E/2025 ha chiarito che è sufficiente che tale condizione risulti rispettata al termine dei lavori e che se l’immobile non è più destinato ad abitazione principale nei successivi anni, si può continuare a beneficiare dell’aliquota maggiorata.

La nuova risposta dell’Agenzia delle Entrate permette di confermare l’applicazione di questa regola anche a casi complessi, come quello del personale delle Forze Armate.

Richiamando la prassi precedente, l’Agenzia ribadisce che il diritto alla maggiorazione non si perde per gli anni successivi: se le condizioni di “dimora abituale” sussistevano al momento della fine dei cantieri, il trasferimento successivo - e l’eventuale affitto dell’abitazione - non fa decadere il bonus del 50 per cento.

Fatture intestate alla moglie, bonifici del marito: non si perde il diritto ai bonus casa

La risposta affronta anche una seconda questione, relativa a un aspetto pratico comune che riguarda l’intestazione dei documenti di spesa.

Può capitare infatti che i pagamenti non coincidano perfettamente con le intestazioni di fatture e preventivi.

L’Agenzia delle Entrate ha ribadito un principio giurisprudenziale e di prassi ormai consolidato (circolare n. 17/E del 2023): la detrazione spetta a chi ha effettivamente sostenuto la spesa, a prescindere da chi sia l’intestatario dei documenti o l’ordinante del bonifico (anche da conto non cointestato).

Tuttavia, per non perdere l’agevolazione in sede di controllo, è obbligatorio rispettare un adempimento formale. Le fatture devono essere appositamente integrate con il nominativo del soggetto che ha pagato e l’indicazione della percentuale di spesa sostenuta.

Un passaggio necessario fin dal primo anno di fruizione del beneficio, in quanto non è possibile modificare le percentuali di ripartizione della spesa nei periodi d’imposta successivi.

Agenzia delle Entrate - risposta interpello n. 119/2026
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