DL Sostegni bis, blocco licenziamenti fino al 28 agosto 2021 per le aziende in CIG Covid

Rosy D’Elia - Leggi e prassi

Blocco licenziamenti fino al 28 agosto 2021: proroga a sorpresa nel DL Sostegni bis per chi chiede la cassa integrazione Covid entro fine giugno. Con una norma inserita appena prima dell'approvazione del testo, si interviene ancora sulla misura.

DL Sostegni bis, blocco licenziamenti fino al 28 agosto 2021 per le aziende in CIG Covid

Blocco dei licenziamenti fino al 28 agosto 2021 per le aziende che richiedono entro fine giugno la cassa integrazione con causale Covid. Una nuova proroga della misura entra a sorpresa nel Decreto Sostegni bis.

Questo ulteriore intervento non era previsto. È una novità tra le novità: lo slittamento dei termini stabilito dal precedente provvedimento emergenziale doveva essere l’ultimo, come evidenziato più volte dalla squadra di governo. E inoltre questa possibilità non era comparsa in nessuna delle bozze circolate da fine aprile.

DL Sostegni bis, blocco licenziamenti fino al 28 agosto 2021 per le aziende in CIG Covid

Dal governo Conte al governo Draghi, il blocco dei licenziamenti resta un nodo importante. Difficile da sciogliere, e che continua a dividere.

Sembra, infatti, che la proroga fino al 28 agosto 2021 per le aziende che accedono alla CIG Covid entro fine giugno sia stata inserita nel testo del Decreto Sostegni bis appena prima dell’approvazione in Consiglio dei Ministri. Manca, infatti, nell’ultima bozza aggiornata in circolazione.

Ancora una volta, come accade dall’inizio dell’emergenza coronavirus, la misura viaggia di pari passo con la cassa integrazione.

I due strumenti da oltre un anno sono utilizzati per far fronte agli effetti della pandemia: la crisi sanitaria ed economica è ancora in atto, ma si sta studiando la modalità per cominciare a tornare alle regole ordinarie senza smettere bruscamente di tutelare le parti coinvolte. Impresa complessa: bisogna ora fare i conti con una serie di forzature e distorsioni create dalle necessarie misure emergenziali. E, per questo, si continua ad aggiustare il tiro.

L’ultimo intervento sul blocco dei licenziamenti è stato previsto dal primo Decreto Sostegni che, con le disposizioni dell’articolo 8, ha delineato una fuoriuscita a due vie:

  • fino alla scadenza del 30 giugno 2021 i datori di lavoro non possono avviare le procedure di licenziamento individuale e collettivo nonché di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo;
  • dal 1° luglio al 31 ottobre 2021 questa regola vige solo per i datori di lavoro che beneficiano della CIGD, dell’ASO o della CISOA prevista dal Decreto Sostegni.

Blocco licenziamenti, nuova proroga nel Decreto Sostegni per le aziende in CIG Covid

È questo, quindi, il calendario modificato dalla proroga del blocco dei licenziamenti fino al 28 agosto 2021 per coloro che accedono alla cassa integrazione con causale Covid entro fine giugno.

Scadenza/Periodo di riferimentoDatori di lavoro coinvolti
Fino al 30 giugno 2021 Blocco dei licenziamenti generalizzato
Dal 1° luglio al 31 ottobre 2021 Blocco dei licenziamenti per i datori di lavoro che beneficiano della CIGD, dell’ASO o della CISOA prevista dal Decreto Sostegni
Fino al 28 agosto 2021 Blocco dei licenziamenti per i datori di lavoro che chiedono la casa Covid entro fine giugno

A porre l’accento su questa novità del Decreto Sostegni bis è stato lo stesso Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Andrea Orlando che ha, inoltre, specificato:

“Dal primo luglio le aziende che utilizzano la cassa ordinaria non dovranno pagare le addizionali e non potranno licenziare mentre utilizzano la cassa integrazione”.

Restano, quindi, confermate per un tempo più lungo le regole straordinarie che impongono ai datori di lavoro di non procedere su due diversi fronti:

  • avviare la procedura di licenziamento collettivo previsto dalla legge del 23 luglio 1991, che riguarda le aziende che occupano più di 15 dipendenti e, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, hanno intenzione di effettuare almeno 5 licenziamenti nell’arco temporale di 120 giorni nell’unità produttiva oppure in più unità produttive dislocate nella stessa provincia e quelle in CIGS, nel caso in cui nel corso o al termine del programma emerga la necessità di procedere anche ad un solo licenziamento;
  • indipendentemente dal numero dei dipendenti, recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero procedere al licenziamento che può essere determinato da due fattori:
    • notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro;
    • ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di questa.

Le eccezioni, e quindi la possibilità di licenziare, sono ammesse sempre solo in due casi: se viene meno il soggetto imprenditoriale o se si arriva a un accordo collettivo aziendale.

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