Beni strumentali, gli automezzi per scopi aziendali sono interamente deducibili

Tommaso Gavi - Imposte

Beni strumentali, le spese per automezzi utilizzati esclusivamente per scopi aziendali sono deducibili al 100 per cento. Lo spiega l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello numero 553 del 7 novembre 2022. Deve essere verificato il vincolo di strumentalità esclusiva.

Beni strumentali, gli automezzi per scopi aziendali sono interamente deducibili

Beni strumentali, gli automezzi per utilizzati esclusivamente per scopi aziendali sono interamente deducibili.

Lo conferma l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 553 del 7 novembre 2022.

Il requisito per avere accesso alla deduzione del 100 per cento delle spese è la strumentalità esclusiva, come chiarito a più riprese in diversi documenti di prassi.

Dal momento che gli automezzi in questione non possono essere utilizzati per uso privato, le spese sono deducibili in modo pieno.

Beni strumentali, gli automezzi per scopi aziendali sono interamente deducibili

La risposta all’interpello numero 553 del 7 novembre 2022 dell’Agenzia delle Entrate ha come oggetto i beni strumentali.

L’Amministrazione finanziaria chiarisce che spetta la deduzione al 100 per cento delle spese nel caso di utilizzo esclusivo per scopi aziendali degli automezzi in esame.

Lo spunto per i chiarimenti nasce dalla richiesta dell’istante in merito ad alcune vetture utilizzate.

Nel fornire una risposta l’Agenzia delle Entrate richiama il quadro normativo di riferimento.

Le regole relative al caso in questione sono contenute nell’articolo 164 del TUIR.

Tale disposizione prevede la deduzione al 100 per cento delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore utilizzati esclusivamente come beni strumentali dell’attività d’impresa.

Il documenti di prassi si concentra sul principio di strumentalità esclusiva, chiarito da diversi documenti di prassi tra i quali:

Mentre in fase iniziale non era stata fornita documentazione in grado di provare il rispetto del requisito, successivamente tale documentazione è stata fornita dall’istante.

L’Agenzia delle Entrate sposa quindi la soluzione proposta dal contribuente e conferma la deducibilità integrale delle spese legate agli automezzi.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 553 del 7 novembre 2022
Articolo 164del TUIR di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Autovetture con utilizzo esclusivo.

Beni strumentali, come dimostrare la strumentalità esclusiva

La documentazione integrativa fornita dall’istante è fondamentale per completare i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

Anche attraverso il materiale fotografico, viene dimostrato che si può escludere l’uso privato delle vetture.

Nello specifico gli automezzi sono dotati di particolari attrezzature che non sono rimuovibili e sono approvate dalla prefettura.

Tale strumentazione esclude la possibilità di uso personale del mezzo, le vetture sono predisposte per il solo uso aziendale come indicato nel decreto del Ministero dell’Interno citato nel documento di prassi.

Inoltre, tale tipologia di veicoli devono essere guidati esclusivamente da personale in servizio. L’utilizzo da parte di conducenti non autorizzati porterebbe a sanzioni.

Infine, ciascun conducente autorizzato deve compilare una scheda con il chilometraggio di inizio e fine servizio.

Tale scheda permette la verifica del corretto utilizzo da parte dei manager ma anche, eventualmente, dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza.

In conclusione l’Amministrazione finanziaria spiega quanto di seguito riportato:

“l’effettuazione di tali servizi presuppone necessariamente l’utilizzo di automezzi in assenza dei quali non sarebbe possibile per l’istante esercitare la propria attività, nel presupposto che i mezzi in questione non possono in alcun modo essere utilizzati per un uso privato, si ritiene di condividere la soluzione interpretativa proposta dall’istante di considerare, ai fini delle imposte dirette, integralmente deducibili le spese sostenute per detti mezzi ai sensi dell’art. 164, comma 1, lett. a) del TUIR.”

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