Supporto per la formazione e il lavoro: verifiche, controlli e sanzioni

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

Il supporto per la formazione e il lavoro è ufficialmente operativo. Dal 1° settembre, gli interessati possono fare domanda all'INPS per accedere alla misura che garantisce un'indennità di 350 euro per la partecipazione ad attività formative e di accompagnamento al lavoro. Molti i controlli e le verifiche che saranno messe in atto e gli obblighi per i beneficiari

Supporto per la formazione e il lavoro: verifiche, controlli e sanzioni

I cittadini e le cittadine interessati possono fare domanda per il supporto per la formazione e il lavoro dal 1° settembre.

Per la partecipazione a percorsi formativi o di accompagnamento al lavoro viene riconosciuta una indennità di 350 euro mensili.

Sono diversi i controlli messi in campo per limitare al massimo la fruizione indebita del beneficio. Tutti i soggetti abilitati ad accedere e operare sulla piattaforma SIISL, infatti, sono tenuti ad effettuare verifiche e a segnalare le irregolarità.

Anche gli stessi beneficiari devono rispettare specifiche condizioni per non perdere il sussidio.

Supporto per la formazione e il lavoro: verifiche, controlli e sanzioni

Dal 1° settembre è possibile fare domanda per accedere al supporto per la formazione e il lavoro (SFL) la nuova misura per l’inclusione sociale e lavorativa dedicata ai cittadini e alle cittadine occupabili ed ex percettori del reddito di cittadinanza.

I primi numeri mostrano una buona partenza, come si legge nel comunicato stampa del Ministero del Lavoro, nel primo giorno sono oltre 4.000 le domande processate, per circa 600.000 potenziali posti nei corsi di formazione e 60.000 opportunità di lavoro.

Le persone con un’età compresa tra i 18 e i 59 anni, con ISEE inferiore a 6.000 euro e in possesso degli altri requisiti richiesti, possono beneficiare di una indennità mensile di 350 euro per la partecipazione a progetti di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, orientamento e accompagnamento al lavoro, da svolgere tramite l’apposita piattaforma SIISL (Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa).

Il primo passaggio è appunto quello della presentazione della domanda all’INPS. Si può inviare online direttamente dal sito istituzionale, accedendo tramite SPID, CIE o CNS all’apposita sezione dedicata, oppure tramite i patronati. Dal 1° gennaio 2024, sarà possibile farlo anche rivolgendosi ai CAF.

Il percorso di attivazione viene attuato attraverso la piattaforma SIISL e il pagamento dell’indennità scatta con l’avviamento delle attività.

Come precisato anche dall’INPS nella circolare n. 77 del 29 agosto, che fornisce le istruzioni operative per la misura, saranno molti i controlli e verifiche messe in atto per evitare violazioni e abusi, che possono portare alla sospensione e alla revoca del beneficio.

Supporto per la formazione e il lavoro: quando scattano sospensione e revoca

I primi controlli sui beneficiari sono effettuati direttamente dall’INPS in fase di elaborazione delle domande, dove si verifica il possesso di tutti i requisiti necessari per accedere al supporto per la formazione e il lavoro, da quelli economici a quelli relativi alla cittadinanza.

Spettano poi ai comuni le verifiche e i controlli anagrafici attraverso l’incrocio delle informazioni dichiarate per l’ISEE con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali, in modo da individuare eventuali omissioni oppure dichiarazioni mendaci al fine del riconoscimento del beneficio.

Tutti i soggetti coinvolti nella piattaforma SIISL, infatti, hanno l’obbligo di segnalare ogni irregolarità entro massimo 10 giorni e per i fatti più gravi è prevista la possibilità di denunciare la persona all’autorità giudiziaria.

Le sanzioni nei confronti dei beneficiari del supporto per la formazione e il lavoro, sono previste dall’articolo 8 del decreto lavoro. Chiunque cerchi di ottenere indebitamente il sussidio economico, tramite dichiarazioni o documenti falsi, non veritieri o con omissioni, viene punito con la reclusione da due a sei anni.

Allo stesso modo, viene punita con la reclusione da uno a tre anni anche la mancata comunicazione di eventuali variazioni di reddito o di patrimonio e di ogni altra informazione dovuta e rilevante per il mantenimento della misura.

L’erogazione del l’indennità viene sospesa:

  • al superamento del limite massimo di 3.000 euro lordi annui nel caso di avvio di un’attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare;
  • in caso di offerta di lavoro relativa ad un rapporto di durata compresa tra uno e sei mesi (il pagamento è sospeso per la durata del rapporto per poi riprendere da dove era stato interrotto);
  • in caso di mancata conferma, almeno ogni 90 giorni, della partecipazione alle misure di formazione e di attivazione lavorativa indicate nel patto di servizio personalizzato.

Il beneficio economico, invece, viene revocato ai beneficiari (articolo 8, comma 6, del DL n. 48/2023) quando:

  • non si presentano nel termine fissato presso il servizio di lavoro competente, senza un giustificato motivo;
  • non partecipano, senza giustificati motivi, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione secondo quanto previsto dal patto di servizio personalizzato;
  • non frequentano regolarmente un percorso di istruzione degli adulti di primo livello o comunque funzionale all’adempimento dell’obbligo di istruzione;
  • non rispettano gli obblighi di comunicazione relativi alle variazioni del reddito o del nucleo o effettua comunicazioni mendaci in modo da determinare un beneficio economico maggiore;
  • non presentano una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare;
  • vengono trovati intenti a svolgere attività di lavoro, senza averlo comunicato.

Inoltre, l’indennità si perde quando non si accetta, senza un giustificato motivo, la prima offerta di lavoro congrua, cioè con tutte le caratteristiche individuate dall’articolo 9 del decreto lavoro.

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