Domande assegno ponte, le istruzioni INPS per il contributo temporaneo per i figli minori

Tommaso Gavi - Leggi e prassi

Domande assegno ponte a partire dal 1° luglio 2021. Con il messaggio numero 2371 del 22 giugno 2021 l'INPS spiega le modalità per le richieste del contributo temporaneo per i figli minori. Requisiti, importi e compatibilità.

Domande assegno ponte, le istruzioni INPS per il contributo temporaneo per i figli minori

Domande assegno ponte, arrivano le istruzioni INPS per il contributo temporaneo per i figli minori.

Come specifica il messaggio numero 2371 del 22 giugno 2021, le richieste potranno essere effettuate a partire dal prossimo 1° luglio.

Le indicazioni dell’Istituto attuano l’articolo 1 del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, il provvedimento che stabilisce il contributo in attesa dei decreti legislativi in attuazione della misura dell’assegno unico.

Requisiti, importi, compatibilità e modalità di presentazione delle domande dell’assegno temporaneo per i figli con età inferiore a 18 anni.

Domande assegno ponte, le istruzioni INPS: i requisiti e importi

Il messaggio INPS numero 2371 del 22 giugno 2021 fornisce le indicazioni da seguire per presentare le domande del cosiddetto assegno ponte, il contributo temporaneo per figli minori in attesa dell’assegno unico.

INPS - Messaggio numero 2371 del 22 giugno 2021
Attuazione della misura “Assegno temporaneo per i figli minori” introdotta dal decreto-legge n. 79/2021 (G.U. n. 135 dell’8 giugno 2021).

L’assegno temporaneo spetta ai nuclei familiari con figli minori di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo

Tali nuclei non devono avere diritto all’assegno per il nucleo familiare di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69.

Al momento della presentazione della domanda e per il periodo per cui spetta il beneficio si deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
  • essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
  • essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
  • essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, calcolato ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, secondo la tabella di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 79/2021.

L’importo mensile dell’assegno temporaneo varia a seconda dell’ISEE del nucleo familiare.

Nello specifico è determinato come segue:

  • con ISEE fino a 7.000 euro: 167,50 euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli, o 217,80 euro per figlio in caso di nuclei più numerosi;
  • con ISEE fino a 50.000 euro.

Le somme aumentano di 50 euro per ciascun figlio minore disabile presente nel nucleo familiare.

Domande assegno ponte: compatibilità e modalità di presentazione delle domande

Il messaggio INPS spiega che l’assegno ponte è compatibile con il reddito di cittadinanza e con altre misure regionali per figli a carico

Nello specifico, sono compatibili anche le seguenti misure:

  • assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
  • assegno di natalità;
  • premio alla nascita;
  • fondo di sostegno alla natalità;
  • detrazioni fiscali previste dall’articolo 12, commi 1, lettera c), e 1-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
  • assegni familiari.

La misura, tuttavia, non è compatibile con l’assegno al nucleo familiare di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.

Il messaggio sottolinea inoltre che:

“Per gli ulteriori aspetti di dettaglio riguardanti l’Assegno temporaneo, si rinvia ad apposita circolare di prossima pubblicazione.”

Per quanto riguarda la domanda, le richieste di assegno temporaneo devono essere presentate dal genitore richiedente entro il 31 dicembre 2021.

Deve essere inoltrata una domanda per ciascun figlio, attraverso le seguenti modalità:

  • portale web, utilizzando l’apposito servizio raggiungibile direttamente dalla home page del sito www.inps.it, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto entro il 1° ottobre 2020, oppure di SPID di livello 2 o superiore o una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • Contact Center Integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • gli Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Le domande potranno essere presentate a partire dal prossimo 1° luglio 2021, attraverso l’apposita procedura telematica.

In conclusione il messaggio chiarisce che:

“Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, saranno corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021. Successivamente al 30 settembre 2021, la decorrenza della misura corrisponderà al mese di presentazione della domanda.”

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network