Supporto per la formazione e il lavoro: come fare domanda dal 1° settembre, le istruzioni INPS

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

Arrivano le istruzioni INPS per la presentazione della domanda per il nuovo supporto per la formazione e il lavoro. La piattaforma SIISL sarà attiva dal 1° settembre. Nel documento anche i requisiti e la decorrenza dell'importo di 350 euro mensili per la partecipazione a progetti di formazione e accompagnamento al lavoro

Supporto per la formazione e il lavoro: come fare domanda dal 1° settembre, le istruzioni INPS

Con la pubblicazione delle istruzioni INPS in merito alle modalità di accesso e di fruizione del supporto per la formazione e il lavoro (SFL) è tutto pronto per l’attivazione della misura dal 1° settembre.

Nella circolare del 29 agosto, l’Istituto fornisce una panoramica sul funzionamento della misura, dai requisiti necessari alle modalità di domanda.

L’INPS si sofferma anche sulla durata dell’indennità di 350 euro prevista per la frequenza di percorsi di formazione e di accompagnamento al lavoro, che non può superare i 12 mesi complessivi.

I cittadini e le cittadine tra i 18 e i 59 anni, con ISEE inferiore a 6.000 euro e in possesso degli altri requisiti richiesti, potranno fare domanda dal 1° settembre sul sito INPS o presso i patronati.

Supporto per la formazione e il lavoro: come fare domanda dal 1° settembre, le istruzioni INPS

L’INPS con la circolare n. 77, pubblicata sul sito il 29 agosto 2023, fornisce le attese istruzioni sul funzionamento del nuovo supporto per la formazione e il lavoro e per la presentazione delle domande.

Questo ultimo passaggio, infatti, consente la messa a punto degli ultimi dettagli in vista dell’apertura della procedura di richiesta prevista per il 1° settembre 2023.

A partire da questa data, infatti, i cittadini e le cittadine in possesso dei requisiti potranno richiedere il SFL e beneficiare dell’indennità di 350 euro mensili prevista per la partecipazione a progetti di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, orientamento e accompagnamento al lavoro, da svolgere tramite l’apposita piattaforma SIISL (Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa).

Nello specifico, il SFL è destinato ai singoli componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra i 18 e i 59 anni, con un valore dell’ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro annui e che non hanno i requisiti per accedere all’assegno di inclusione, che invece spetta dal 1° gennaio ai nuclei familiari in cui è presente almeno un minore, una persona con disabilità o con più di 60 anni.

Per accedere alla misura inoltre, è necessario anche il rispetto dei requisiti specificati dal decreto lavoro (art. 2, comma 2, ad esclusione della lettera b), numero 1, del DL n. 48/2023) e previsti anche per l’assegno di inclusione, cioè requisiti di cittadinanza, di residenza e di soggiorno e requisiti economici.

Il SFL può essere richiesto anche dai componenti dei nuclei che percepiscono l’assegno di inclusione e che decidono di partecipare ai percorsi pur non essendo sottoposti agli obblighi previsti, purché non vengano calcolati nella scala di equivalenza.

Supporto per la formazione e il lavoro: domanda sul sito INPS o tramite patronati

La domanda per accedere al supporto per la formazione e il lavoro può essere presentata a partire dal 1° settembre direttamente dal sito INPS, accedendo tramite SPID, CIE o CNS all’apposita sezione dedicata.

In alternativa è possibile usufruire dei servizi degli istituti di patronato. La richiesta si potrà inviare tramite i CAF a partire dal 1° gennaio 2024.

Il percorso di attivazione viene attuato attraverso la piattaforma SIISL. Dopo la presentazione della domanda, infatti, si potrà precompilare il patto di attivazione digitale (PAD), che diventerà operativo dopo la verifica dei requisiti e l’esito positivo della domanda.

Nel patto di attivazione digitale il beneficiario deve fornire le informazioni essenziali per la presa in carico e individuare almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati all’attività di intermediazione per l’attivazione al lavoro e per la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato

Inoltre, i richiedenti si impegnano a compilare la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) e a presentarsi alla convocazione del servizio per il lavoro competente o altro individuato, per la stipula del patto di servizio personalizzato.

Dopo la sottoscrizione del patto di servizio, il beneficiario può ricevere offerte di lavoro e servizi di orientamento/accompagnamento al lavoro attraverso la piattaforma. Allo stesso modo può essere inserito in specifici progetti di formazione. L’interessato, inoltre, potrà individuare autonomamente progetti di formazione sempre tramite la piattaforma.

Nel caso in cui il beneficiario abbia già un patto di servizio personalizzato attivo o rientri tra i soggetti già coinvolti in programmi e azioni di politica attiva, il patto di servizio personalizzato viene aggiornato oppure integrato.

La partecipazione alle attività individuate determina il diritto all’indennità di 350 euro prevista dal SFL.

Supporto per la formazione e il lavoro: decorrenza del beneficio e condizioni

L’adesione alle misure di formazione e di attivazione lavorativa indicate nel patto deve essere confermata ai servizi competenti, almeno ogni 90 giorni, pena la sospensione del beneficio. In caso di mancata adesione, per rifiuto o abbandono dell’attività, si perde l’indennità.

La prestazione, inoltre, non sarà riconosciuta in caso di mancata iscrizione dei percorsi di istruzione degli adulti di primo livello o comunque funzionali all’adempimento dell’obbligo di istruzione.

Il beneficiario del SFL è tenuto ad accettare la prima offerta di lavoro congrua, cioè con tutti i requisiti indicati all’articolo 9 del decreto lavoro.

La somma sarà erogata, tramite bonifico da parte dell’INPS, per tutta la durata delle attività formative nel limite massimo complessivo di 12 mesi, non rinnovabili.

L’importo erogato non è frazionabile nel mese e il limite non è cumulabile in caso di svolgimento di più attività, una volta raggiunte le 12 mensilità il beneficio è sospeso.

Durante la fruizione, i beneficiari sono tenuti a comunicare ogni variazione del nucleo familiare e lo svolgimento di attività lavorativa da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, presentando una DSU aggiornata entro un mese dalla variazione.

Il beneficio economico e il reddito da lavoro percepito sono compatibili nel limite di 3.000 euro annui lordi.

Per tutti i casi in cui la prestazione decade, viene revocata o sospesa e gli altri dettagli si rimanda al testo della corposa circolare INPS n. 77/2023.

INPS - Circolare n. 77 del 29 agosto 2023
Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro. Prime indicazioni sulla misura del Supporto per la formazione e il lavoro

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