Regime forfettario: un caso sfortunato analizzato dall'Agenzia delle Entrate è l'occasione per ricordare come calcolare i compensi, ai fini del monitoraggio delle soglie che comportano la fuoriuscita
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 26/2026, ha analizzato una vicenda che potremmo definire, senza timore di smentita, decisamente “sfortunata”.
Il caso offre lo spunto per ribadire la rigidità del principio di cassa che governa il regime forfettario, evidenziando come un errore amministrativo altrui possa costare caro al contribuente se non gestito con tempismo perfetto.
Regime forfettario, un caso limite: l’errore dell’ASP e la restituzione tardiva
La protagonista della vicenda è un medico di medicina generale in regime forfettario.
A causa di un disguido amministrativo, l’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) l’ha erroneamente inquadrata come pediatra per l’anno 2024, erogandole compensi superiori a quelli spettanti.
L’errore è emerso solo nel gennaio 2025. La contribuente ha restituito interamente le somme eccedenti non appena l’ASP ha quantificato l’importo dovuto; tuttavia, il danno fiscale era ormai fatto.
Infatti la Certificazione Unica relativa al 2024 riportava l’intero importo erogato (comprensivo dell’errore), facendo schizzare i compensi percepiti oltre la soglia degli 85.000 euro.
L’Agenzia delle Entrate è stata (inevitabilmente) irremovibile: ai fini dell’accesso e della permanenza nel regime (art. 1, comma 54, lett. a, Legge 190/2014), conta ciò che è stato incassato nell’anno solare.
Poiché la restituzione è avvenuta l’anno successivo (2025), quei soldi - anche se non dovuti e poi restituiti - hanno concorso a formare i compensi del 2024, causando la fuoriuscita dal regime agevolato.
Quali sono le regole da rispettare? Soglie, ragguagli e fuoriuscita immediata
Questa vicenda ci ricorda che il regime forfettario è un meccanismo delicato, basato su due soglie critiche disciplinate dalla Legge n. 190/2014, che riguardano i ricavi o compensi effettivamente percepiti nell’anno.
La prima è il limite di 85.000 euro. Come previsto dal comma 54, questo tetto di ricavi o compensi va ragguagliato ad anno.
Significa che se si apre la partita IVA, ad esempio, a metà anno, il limite a disposizione non è 85.000 euro interi, ma la metà. Il superamento di questa soglia comporta l’uscita dal regime a partire dall’anno successivo.
La seconda soglia è quella dei 100.000 euro. Introdotta per evitare distorsioni eccessive, prevede un meccanismo di applicazione immediato: se i ricavi o compensi percepiti superano tale cifra, il regime forfettario cessa di avere applicazione dall’anno stesso.
In questo scenario, il contribuente diviene anche immediatamente soggetto IVA, a partire dalle operazioni che hanno comportato lo sforamento. È fondamentale notare che per la fuoriuscita immediata la norma parla di valore assoluto (100.000 euro); in questo caso, quindi, non è previsto il ragguaglio ad anno.
In pratica cosa devo fare?
Al di là delle norme, mettiamoci nei panni del contribuente. Il punto fondamentale da tenere a mente è il non confondere mai le somme certificate (fatture emesse, corrispettivi) con gli incassi effettivi.
Nel regime forfettario, infatti, vige il principio di cassa puro. Non interessa quanto “fatturato”, ma solo l’ammontare degli incassi effettivamente conseguiti dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
Due semplici esempi pratici per chiarire il concetto.
Esempio A (fatturato inferiore all’incassato)
Nel 2025 sono state emesse fatture per un totale di 90.000 euro. Tuttavia, al 31 dicembre 2025 avete incassato effettivamente solo 70.000 euro.
Risultato: il regime forfettario è salvo, applicabile anche per il 2026. I vostri ricavi o compensi rilevanti sono infatti solo 70.000 euro, ampiamente sotto la soglia degli 85.000. I 20.000 euro restanti conteranno nell’anno in cui saranno effettivamente incassati.
Esempio B (fatturato inferiore all’incassato per l’anno, ma presenza di incassi “vecchi”)
Nel 2025 sono state emesse fatture per 90.000 euro e, come prima, di queste ne sono state incassate solo una parte, per 70.000 euro.
La situazione pare quindi identica a quella precedente ma bisogna fare attenzione anche al passato.
Ipotizziamo che nel mese di febbraio 2025 sia stata incassata una vecchia fattura, emessa nel 2024, per 26.000 euro.
Risultato: l’incasso totale (che è ciò che importa in ragione del principio di cassa) è pari a 70.000 (nuovi) + 26.000 (vecchi) = 96.000 euro. Conseguenze: La soglia degli 85.000 euro è stata superata; quindi, il contribuente non può restare in regime forfettario nel 2026.
In tutto questo, occorre anche tenere conto degli incassi avvenuti per errore. Ad esempio, potrebbe accadere che un cliente erroneamente bonifichi due volte l’ammontare della stessa fattura.
In questa circostanza, occorre prestare la massima attenzione e procedere con la restituzione delle somme non dovute nel medesimo anno di imposta, al fine di evitare che quelle somme non spettanti concorrano all’ammontare dei ricavi e compensi, rilevanti non solo sotto il profilo della tassazione, ma anche sotto il profilo delle soglie.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Forfettario, incassi per errore e soglie: il caso sfortunato che ci ricorda come fare i conti