Il caso di un forfettario che deve emettere una fattura da 100.000 euro che, al successivo incasso, determinerà il superamento della soglia nello stesso anno di emissione
Controlli fiscali sui forfettari sempre più intensi in queste settimane: sono diverse le email ricevute dalla redazione di Informazione Fiscale in ordine a recenti accessi dell’amministrazione finanziaria presso la sede, a volte coincidente con l’abitazione, del contribuente.
Per questo motivo riteniamo utilissimo approfondire diversi aspetti e diversi casi pratici, che possono risultare davvero molto utili.
Come dovrà comportarsi un imprenditore in regime forfettario che deve emettere in corso di anno una fattura di importo rilevante, nel caso in specie 100.000 euro, verso una pubblica amministrazione?
Il punto sulle regole previste, con i chiarimenti in relazione alla possibilità di applicare da subito le ordinarie disposizioni in materia di IVA prima del momento dell’incasso della fattura stessa, sapendo già che ciò avverrà entro lo stesso anno, successivamente, determinando la fuoriuscita dal forfait.
Regime forfettario e superamento della soglia di 100.000 euro: cosa prevede la legge n. 190/2024
Per prima cosa è necessario ricordare cosa dispone la Legge 190/2014, dopo l’introduzione delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2023:
“Il regime forfetario cessa di avere applicazione dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro. In tale ultimo caso è dovuta l’imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.”
Potremmo dire che la norma è chiara in senso negativo ma è pur vero che, come riportato anche nella Circolare 32/E del 5 dicembre 2023:
“I contribuenti rientranti naturalmente nel regime forfetario possono, tuttavia, non applicarlo e optare per la determinazione delle imposte sul reddito e dell’IVA nei modi ordinari.”
Sarebbe quindi possibile, in via teorica, cambiare regime volontariamente anche in corso di anno, atteso che l’opzione non deve essere formulata prima dell’inizio dell’esercizio.
Come si legge dalla stessa circolare:
“L’opzione per il regime ordinario si perfeziona col comportamento concludente, ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, ma deve essere comunicata, in ogni caso, tramite la prima dichiarazione IVA da presentare successivamente alla scelta operata”.
Regime forfettario: i dubbi sul comportamento concludente
In effetti, leggendo con attenzione il testo del Dpr 442/97 richiamato dalla circolare, sorge il dubbio se questo possa essere effettuato laddove si abbia già manifestato altro con il proprio comportamento da inizio anno:
“L’opzione e la revoca di regimi di determinazione dell’imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili. La validità dell’opzione e della relativa revoca è subordinata unicamente alla sua concreta attuazione sin dall’inizio dell’anno o dell’attività…”
Ciò chiaramente implica la messa in atto di una serie di adempimenti con effetto fin dal 1° gennaio dell’anno interessato e questo potrebbe accadere anche successivamente al momento corretto, sempre che avvenga a ridosso di inizio anno o comunque antecedentemente alla prima operazione dell’esercizio, fermo restando che si deve trattare di una scelta fatta antecedentemente all’emissione della prima fattura dell’esercizio.
Non è pertanto applicabile il “ravvedimento” su azioni che danno prova di una scelta manifestata fin dall’inizio del periodo, emettendo fatture e scontrini in applicazione del regime forfettario, o ancor più chiaramente avendo richiesto ad inizio anno la riduzione di un terzo della contribuzione INPS.
Si tratta infatti di evidenze inequivocabili della scelta fatta, non sanabili a posteriori, come peraltro già evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 378/2021 ad interpello relativo ad un passaggio di regime, ancorché in direzione inversa.
Regime forfettario: gli svantaggi di una fuoriuscita volontaria
Al netto di casi particolari, si sconsiglia l’applicazione di tale opzione.
Si pensi a:
- fatture di acquisto da recuperare e registrare;
- liquidazioni IVA da predisporre ed inviare;
- ritenute di acconto non applicate ai compensi pagati;
- relativi versamenti;
- operazioni INTRA da revisionare.
All’elenco potrebbe aggiungersi anche qualcos’altro.
Vero è che per ognuna delle predette operazioni vi è la possibilità di applicare l’istituto del ravvedimento operoso ma va comunque soppesata ogni implicazione sanzionatoria.
Se invece ci si attiene al dettato normativo e si applica quanto disposto dalla Legge 197/2022, solo al superamento della soglia di ricavi incassati dei 100.000 euro entrerà in atto la disciplina ordinaria dell’IVA.
Dal momento dell’avvenuto incasso che ha determinato lo sforamento del limite di 100.000 euro, dovranno essere assoggettate ad IVA:
- la fattura emessa precedentemente all’incasso che ha determinato la fuoriuscita dal forfait;
- tutte le altre cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate, ma non ancora fatturate al momento del suddetto incasso;
- tutte le altre cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate successivamente al medesimo incasso e non ancora fatturate.
Senza quindi dover rettificare le eventuali altre fatture già emesse ma incassate successivamente al momento del passaggio di regime.
Una scelta quindi non facile perché dovrà essere anche valutata l’incidenza dell’IVA relativa a fatture già ricevute per le spese sostenute nell’anno, atteso che quella addebitata con i documenti ricevuti antecedentemente al momento dell’incasso solo in pochi ben determinati casi potrà essere recuperata in detrazione:
- l’IVA sulle merci in magazzino;
- l’IVA sull’acquisto di servizi non ancora usufruiti;
- l’IVA sui beni ammortizzabili.
Tralasciando l’analisi nel dettaglio delle singole voci sopra elencate, comunque ampiamente trattate dalla documentazione di prassi, torniamo al quesito posto sulla possibilità di applicare da subito le ordinarie disposizioni in materia di IVA al superamento della soglia di 100.000 euro.
La risposta è un “sì”, se è la prima fattura emessa nell’anno. Dovrà comunque essere effettuata, come evidente, una non facile valutazione dei pro e dei contro.
Questo a conferma del fatto che, comunque la si voglia vedere, il regime forfettario e relativi passaggi di regime, sia in entrata che in uscita, non sono materia da trattare con approssimazione e superficialità.
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Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Il regime forfettario e la soglia di 100.000 euro