Premio di risultato, tassazione separata esclusa se non c’è ritardo nel pagamento

Premio di risultato, non si applica la tassazione separata se è erogato l'anno successivo non per via di un ritardo indipendente dalla volontà delle parti ma per un'espressa previsione contrattuale. In tal caso, si applicano le regole ordinarie IRPEF. A chiarirlo è l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello n. 173 del 6 aprile 2022.

Premio di risultato, tassazione separata esclusa se non c'è ritardo nel pagamento

Premio di risultato, tassazione separata IRPEF solo in caso di ritardo nel pagamento dovuto a cause indipendenti dalla volontà delle parti.

Se l’erogazione del premio di risultato avviene l’anno successivo a quello di maturazione per un’espressa previsione contrattuale, si applicano invece le regole ordinarie di tassazione IRPEF.

A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 173 del 6 aprile 2022.

Il caso specifico è relativo ad una società che nell’ultimo rinnovo del CCNL del personale dirigente ha previsto che il pagamento del premio di risultato legato al raggiungimento di specifici obiettivi avvenga l’anno successivo a quello di assegnazione del target.

Una clausola specifica prevista dal contratto che quindi fa venir meno la possibilità che le somme rientrino tra gli emolumenti arretrati sottoposti a tassazione separata.

Premio di risultato, tassazione separata esclusa se non c’è ritardo nel pagamento

I redditi da lavoro dipendente sono sottoposti a tassazione secondo il principio di cassa, che prevede che somme e valori percepiti siano imputati al periodo d’imposta in cui entrano nella disponibilità del percettore.

Alla regola generale prevista dall’articolo 51 del TUIR si affiancano le disposizioni di cui all’articolo 17, che al comma 1, lettera b) che prevede i casi in cui si applica la tassazione separata.

La deroga al principio di cassa riguarda:

“gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti, o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti.”

Sui casi in cui le somme pagate in ritardo sono sottoposte a tassazione separata, la risposta all’interpello n. 173/2022 dell’Agenzia delle Entrate evidenzia che si tratta di due tipologie di situazioni:

  • quelle di carattere giuridico relative all’introduzione di norme, contratti, sentenze o atti amministrativi;
  • quelle relative a oggettive situazioni di fatto che creano un impedimento al pagamento delle somme entro i termini ordinari.

Due situazioni che in ogni caso lasciano fuori l’ipotesi di una specifica previsione contrattuale, che senza alcuna influenza esterna porta al pagamento del premio di risultato nell’anno successivo a quello di raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Premio di risultato, quando non si applica la tassazione separata

La possibilità di applicare la tassazione separata deve ritenersi esclusa se il pagamento degli emolumenti in un periodo d’imposta successivo a quello di maturazione è dovuto a cause fisiologiche rispetto ai tempi tecnici necessari a tal fine.

Nei casi in cui ricorre una delle condizioni tra quelle previste dall’articolo 17 del TUIR, non è necessario indagare sul ritardo del pagamento, per valutare se si tratta di una questione fisiologica o meno. Al contrario, se il ritardo è determinato da circostanze di fatto è necessario analizzarne le ragioni.

Non rientra in ogni caso tra le casistiche che consentono l’applicazione della tassazione separata l’accordo sindacale che prevede il pagamento delle somme spettanti a titolo di premo di risultato nell’anno successivo a quello di assegnazione degli obiettivi

Come specificato dall’Agenzia delle Entrate, in tal caso non si può parlare di emolumenti arretrati, e non essendo ravvisabile alcun ritardo nell’erogazione delle somme dovute al sopraggiungere di una causa giuridica deve quindi applicarsi la tassazione IRPEF ordinaria.

Agenzia delle Entrate - risposta numero 173 del 6 aprile 2022
Retribuzione di risultato - Tassazione separata, articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir

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