Scadenze del concordato preventivo biennale più lunghe anche per l’Agenzia delle Entrate

Concordato preventivo biennale, scadenze rivisitate non solo per i titolari di partita IVA ma anche per l'Agenzia delle Entrate. Il software per l'acquisizione degli ulteriori dati necessari al calcolo del reddito e delle imposte sarà messo a disposizione entro la metà del mese di giugno, in luogo del termine iniziale di aprile. Le novità dopo il via libera definitivo al decreto legislativo nel corso del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio

Scadenze del concordato preventivo biennale più lunghe anche per l'Agenzia delle Entrate

Scadenze rivisitate per il concordato preventivo biennale per il biennio 2024-2025.

Nel testo del decreto legislativo in materia di accertamento e concordato, approvato nel corso del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2024, cambiano e si dilatano i tempi per l’avvio del nuovo strumento di compliance tra partite IVA e Fisco.

Ci saranno tre mesi di tempo per valutare vantaggi e svantaggi del concordato preventivo biennale, per il quale la prima adesione dovrà avvenire entro il 15 ottobre 2024.

Scadenze più lunghe anche per l’Agenzia delle Entrate, chiamata a mettere a punto un software ad hoc per l’acquisizione degli ulteriori dati utili al calcolo del reddito concordato e delle relative imposte. Il termine per la pubblicazione dei programmi informatici passa al 15 giugno 2024.

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Scadenze del concordato preventivo biennale più lunghe anche per l’Agenzia delle Entrate

Il testo definitivo del decreto in materia di accertamento e concordato preventivo biennale accoglie le istanze di professionisti e imprese e, in particolare, rivede le scadenze dello strumento per i primi anni di applicazione.

L’adesione al concordato preventivo per il biennio 2024-2025 potrà avvenire entro il 15 ottobre, stessa data entro la quale i titolari di partita IVA dovranno presentare la dichiarazione dei redditi.

Viene quindi meno il rischio di una corsa contro il tempo, e di una valutazione sommaria, per l’adesione al patto per il blocco delle imposte per due anni.

Una rivisitazione delle scadenze a tutto campo e che coinvolge anche l’Agenzia delle Entrate.

Cambiano infatti anche i tempi entro i quali sarà necessario predisporre il software necessario per l’acquisizione degli ulteriori dati, rispetto a quelli già a disposizione del Fisco, per l’elaborazione della proposta di concordato.

Lo schema del decreto legislativo predisposto a novembre scorso dal Governo disponeva infatti la necessità per l’Agenzia delle Entrate di mettere a disposizione i nuovi programmi informatici entro il 15 marzo di ciascun anno, data differita ai primi giorni di aprile per il 2024.

Il testo definitivo approvato il 25 gennaio fissa ad aprile la scadenza a regime per il Fisco, mentre per l’anno in corso i software saranno lanciati entro il 15 giugno.

Scadenze lunghe per il concordato preventivo biennale: adesione entro il 15 ottobre 2024 con impatto sul secondo acconto delle imposte

Partirà quindi dalla seconda metà dell’anno la macchina operativa che determinerà il successo o meno del concordato preventivo biennale.

Nel testo del decreto legislativo manca una stima degli effetti sul fronte del gettito aggiuntivo atteso e sarà quindi necessario attendere il termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi.

Sul fronte pratico, le nuove scadenze del concordato preventivo biennale determinano quindi che il saldo e il primo acconto delle imposte sui redditi, rinviato dal 30 giugno al 31 luglio 2024, andranno versati secondo le regole ordinarie.

Sarà soltanto a novembre e in particolare con il pagamento del secondo acconto che andranno versate le imposte dovute sulla base del reddito concordato da parte di chi avrà aderito alla proposta del Fisco.

Ci sarà tempo fino al 15 ottobre per accettare il piano biennale proposto dall’Agenzia delle Entrate che, in primis, dovrà definire mediante un apposito provvedimento il set aggiuntivo di dati che sarà necessario trasmettere al Fisco.

Solo a fine anno saranno quindi chiari i maggiori introiti derivanti dall’avvio del concordato preventivo biennale per le partite IVA, misura per la quale in via prudenziale non vengono quindi effettuate stime di gettito da parte del MEF.

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