Forfettari, a regime la soglia di 85.000 euro. Più difficile un nuovo aumento

Salvatore Cuomo - Irpef

Non sono più necessarie ulteriori autorizzazioni in deroga alle disposizioni UE, ma si fa più difficile l'ipotesi di un aumento a 100.000 euro della soglia del regime forfettario

Forfettari, a regime la soglia di 85.000 euro. Più difficile un nuovo aumento

Sono giunti in redazione alcuni quesiti riguardanti la richiesta di informazioni circa il rinnovo della deroga UE scaduta il 31 dicembre 2024 su cui poggia l’esclusione dalla applicazione dell’IVA delle operazioni effettuate in regime forfetario.

Le novità normative a livello comunitario, recepite dal Legislatore italiano con effetto dal 2025, hanno reso “a regime” la soglia di 85.000 euro al di sotto del quale i contribuenti forfetari beneficiano della franchigia entro la quale non sono tenuti ad assoggettare ad IVA le operazioni da questi poste in essere.

La deroga UE a favore del regime forfetario

Fino allo scorso anno la soglia relativa al regime forfettario stabilita dalla legge 190/2014 ha beneficiato dei nulla osta concessi in deroga alle disposizioni della vigente direttiva 2006/112/CE che di volta in volta venivano richiesti dalle autorità italiane, l’ultimo dei quali concesso fino al 31 dicembre 2024 in occasione dell’innalzamento della soglia dai 65.000 agli attuali 85.000 euro.

Nel frattempo è intervenuta la direttiva UE 2020/285 che ha modificato le disposizioni della su citata direttiva IVA del 2006, tra cui l’articolo 284 che stabiliva per i Paesi dell’unione una franchigia di euro 5.000, portata ora ad 85.000 euro, abolendo contestualmente l’articolo 285 che prevedeva la facoltà di concedere delle deroghe a quanto stabilito al precedente articolo.

Il Legislatore Italiano ha disposto con la Legge 53/2021 la delega al governo per il recepimento di una serie di direttive comunitarie, tra cui appunto anche la 2020/285 indicata nell’allegato A al numero 38.

Una delega poi esercitata con il decreto Legislativo 180/2024 che ha disposto l’entrata in vigore delle disposizioni comunitarie con esso recepite, come indicato al suo articolo 5, con decorrenza dal 1° gennaio 2025.

Le nuove disposizioni UE in vigore dal 2025

L’articolo 1 della direttiva 2020/285 del Consiglio UE del 18 febbraio 2020, dispone modifiche alla direttiva 2006 in materia di IVA, in particolare la seguente interessa il tema in commento:

12) l’articolo 284 è sostituito dal seguente:

Articolo 284
1. Gli Stati membri possono esentare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel loro territorio da soggetti passivi che sono stabiliti in tale territorio e il cui volume d’affari annuo nello Stato membro, attribuibile a tali cessioni e prestazioni, non supera la soglia fissata dagli Stati membri ai fini dell’applicazione di tale esenzione. Tale soglia non supera 85 000 EUR o il controvalore in moneta nazionale.

Gli Stati membri possono fissare soglie differenziate per i diversi settori di attività sulla base di criteri oggettivi. Nessuna di tali soglie supera tuttavia la soglia degli 85 000 EUR o il controvalore in moneta nazionale.

Gli Stati membri assicurano che il soggetto passivo ammesso a beneficiare di più soglie settoriali possa avvalersi di una sola di tali soglie. Le soglie fissate da uno Stato membro non fanno distinzione tra i soggetti passivi stabiliti in tale Stato membro e quelli che non vi sono stabiliti.

2. Gli Stati membri che hanno introdotto la franchigia di cui al paragrafo 1 concedono tale franchigia anche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel loro territorio da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a) il volume d’affari annuo nell’Unione del soggetto passivo interessato non supera i 100 000 EUR;
b) il valore delle cessioni e delle prestazioni nello Stato membro in cui il soggetto passivo non è stabilito non supera la soglia applicabile in tale Stato membro per la concessione della franchigia ai soggetti passivi ivi stabiliti.

Quanto sopra può essere sintetizzato nei seguenti tre punti salienti:

  • ogni stato può stabilire liberamente senza preventiva richiesta autorizzativa una soglia non superiore agli 85.000 euro, come appunto quella stabilita in Italia dall’articolo 54 della Legge 190/2014.
  • possono applicare detta soglia anche per le operazioni comunitarie purché il volume di affari complessivamente realizzato del contribuente non superi i 100.000 euro.
  • il volume delle operazioni in franchigia effettuate presso il Paese terzo comunitario non deve superare la soglia stabilità da detto stato.

Regime forfettario, difficile un ulteriore innalzamento

Da una parte la norma nazionale non è più oggetto autorizzazione UE, di contro l’abrogazione dell’articolo 285 riguardanti le modalità di concessione delle deroghe ha complicato il percorso a coloro che speravano in possibili ulteriori innalzamenti della soglia.

Lo scorso dicembre 2024 per iniziativa di alcuni parlamentari il Governo si era assunto l’impegno di valutare la richiesta di innalzamento della soglia a 100.000 euro, ma essendo intervenute le modifiche normative come sopra riassunte che hanno abrogato la possibilità di deroga, una eventuale concessione dovrà necessariamente passare per una ulteriore modifica della direttiva 2006/112.

Non sarà semplice.

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