Partite IVA, lettere di compliance in arrivo in caso di omesso invio delle LIPE

Partite IVA, lettere di compliance in arrivo per chi ha omesso di trasmettere le LIPE: è il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate pubblicato il 7 ottobre 2021 a dare il via all'operazione per la promozione dell'adempimento spontaneo, primo passo dei controlli basati sull'incrocio dei dati.

Partite IVA, lettere di compliance in arrivo in caso di omesso invio delle LIPE

Partite IVA, nuove lettere di compliance in arrivo: in caso di omesso invio delle LIPE, l’Agenzia delle Entrate inviterà i contribuenti ad adempiere spontaneamente.

Parte con la pubblicazione del provvedimento del 7 ottobre 2021 una nuova fase dell’operazione finalizzata ad incentivare l’adempimento spontaneo, sulla base dei controlli effettuati incrociando i dati a disposizione dell’Agenzia delle Entrate.

Sarà come di consueto tramite PEC che verranno inviate le lettere di compliance. I titolari di partita IVA potranno altresì consultare l’invito alla regolarizzazione in caso di omesso invio delle LIPE all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”.

Partite IVA, lettere di compliance in arrivo in caso di omesso invio delle LIPE

Le lettere di compliance inviate dall’Agenzia delle Entrate sono uno degli strumenti finalizzati ad incentivare l’adempimento spontaneo, che consentono al contribuente di rimettersi in regola, beneficiando della riduzione delle sanzioni con ravvedimento operoso.

Con il provvedimento del 7 ottobre 2021 vengono definite regole e destinatari delle nuove comunicazioni del Fisco che, come anticipato, saranno indirizzate ai titolari di partita IVA che hanno omesso di inviare le LIPE trimestrali, ossia la comunicazione delle liquidazioni IVA periodiche.

I controlli dell’Agenzia delle Entrate sono frutto dell’incrocio dei dati delle fatture elettroniche emesse, i corrispettivi telematici memorizzati e trasmessi, l’esterometro e per l’appunto le comunicazioni delle liquidazioni IVA trimestrali.

Secondo quanto previsto dal provvedimento del 7 ottobre 2021, saranno messe a disposizione dei contribuenti le informazioni dalle quali emergono incongruenze tra i dati relativi alle operazioni IVA effettuate e comunicate, e per l’appunto l’invio delle LIPE.

Tali informazioni serviranno anche al fine di consentire al contribuente di fornire elementi, fatti e circostanze che giustificano l’omesso invio delle LIPE, e che quindi “smontano” la pretesa del Fisco.

I titolari di partita IVA riceveranno le lettere di compliance dell’Agenzia delle Entrate tramite PEC, e la stessa comunicazione potrà essere visualizzata all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”, nella sezione “Consultazione” , area “Fatture elettroniche e altri dati IVA”.

Agenzia delle Entrate - provvedimento del 7 ottobre 2021
Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA che hanno omesso di presentare la “Comunicazione liquidazioni periodiche IVA”, prevista dall’articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, ancorché in presenza di fatture elettroniche emesse o corrispettivi memorizzati e trasmessi telematicamente o operazioni transfrontaliere comunicate, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e successive modificazioni.

Lettere di compliance, omesso invio delle LIPE: i dati IVA messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate

Le lettere di compliance inviate a chi, stando ai dati a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, ha omesso l’invio delle LIPE trimestrali, conterranno i seguenti elementi:

  • codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
  • numero identificativo della comunicazione, anno d’imposta e trimestre di riferimento;
  • codice atto, da riportare nel modello di pagamento F24, in caso di versamenti collegati all’anomalia segnalata;
  • modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata;
  • invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione, anche tramite il canale di assistenza CIVIS, nel caso in cui il contribuente ravvisi inesattezze nei dati delle fatture o dei corrispettivi in possesso dell’Agenzia delle Entrate o intenda comunque fornire elementi in grado di giustificare la presunta anomalia.

All’interno del portale “Fatture e Corrispettivi” sarà poi possibile visualizzare le informazioni di dettaglio relative all’operazione compliance.

Nel dettaglio, il titolare di partita IVA potrà visualizzare i seguenti dati:

  • numero dei documenti trasmessi e ricevuti dal contribuente per il trimestre di riferimento;
  • dati di dettaglio dei documenti emessi e ricevuti:
    • tipo fattura
    • tipo documento
    • numero fattura/documento
    • data di emissione
    • identificativo cliente/fornitore
    • imponibile/importo
    • aliquota IVA e imposta
    • natura operazione
    • esigibilità IVA
  • dati relativi al flusso di trasmissione:
    • identificativo SdI/file
    • data di invio e numero della posizione del documento all’interno del file
    • data di consegna della fattura
  • dati dei corrispettivi giornalieri memorizzati e trasmessi telematicamente:
    • numero documenti commerciali
    • data e ora di rilevazione
    • matricola del dispositivo
    • identificativo dell’invio telematico
    • imponibile/ammontare
    • aliquota IVA e imposta
    • natura dell’operazione
    • ventilazione IVA
    • importo resi/annulli
    • dati del pagamento.

Partite IVA, ravvedimento operoso sulle sanzioni in caso di omesso invio delle LIPE

Il titolare di partita IVA destinatario delle lettere di compliance dell’Agenzia delle Entrate potrà richiedere informazioni o segnalare eventuali elementi non noti al Fisco, direttamente o tramite intermediari.

Il contribuente che ha omesso di trasmettere le LIPE potrà invece correggere errori e omissioni beneficiando della riduzione delle sanzioni previste per effetto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Le sanzioni verranno quindi ridotte in ragione del tempo trascorso tra applicazione delle stesse e regolarizzazione.

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