Aliquota IVA al 10% per la costruzione di fabbricati “Tupini”

Anche per la costruzione dei cosiddetti fabbricati Tupini si applica l'aliquota IVA agevolata al 10%: a chiarirlo è l'Agenzia delle Entrate con la risposta n.4 pubblicata il 18 settembre 2018.

Aliquota IVA al 10% per la costruzione di fabbricati “Tupini”

Aliquota IVA al 10% per i contratti di appalto per la costruzione di immobili: con la risposta n. 4 pubblicata il 18 settembre 2018 l’Agenzia delle Entrate ne conferma l’applicabilità anche per i fabbricati “Tupini”.

Si tratta dei casi di costruzione di immobili misti, utilizzati in forma prevalente a fini abitativi ma anche a finalità commerciali.

Nel caso oggetto della risposta pubblicata dall’Agenzia delle Entrate, la richiesta di chiarimenti sull’applicabilità dell’IVA al 10% è pervenuta da un imprenditore agricolo intenzionato a costruire tre appartamenti, di cui due da destinare ad attività agrituristica e uno a prima casa, con annesso garage da destinare all’attività agricola.

In relazione al caso in oggetto, in cui la costruzione di immobili rispetterà i requisiti dei fabbricati Tupini (articolo 13, Legge 2 luglio 1949 n. 408), sono tre le domande poste dal contribuente, ovvero se anche alla costruzione degli agriturismi si applica l’IVA agevolata al 10%, se le spese edilizie devono essere “divise” ai fini della corretta detrazione IVA e secondo quale criteri imputare le spese relative alle tre diverse costruzioni.

Aliquota IVA al 10% per la costruzione di fabbricati “Tupini”

L’Agenzia delle Entrate conferma che per i contratti di appalto aventi ad oggetto la costruzione di fabbricati “Tupini” è possibile applicare l’aliquota IVA agevolata al 10%.

La disciplina normativa di tale categoria di immobili è contenuta nell’articolo 13 della legge 2 luglio 1949 n. 408, in cui è chiarito che gli edifici definiti Tupini sono quelli che, unitariamente considerati, abbiano destinazione prevalente per le abitazioni, secondo il rapporto fissato dalla norma interpretativa di cui all’articolo unico della legge 2 dicembre 1967, n. 1212 (almeno il cinquantuno per cento della superficie totale dei piani sopra terra destinato ad abitazioni e non più del venticinque per cento della stessa superficie destinato a negozi).

Nel rispetto dei requisiti sopra esposti, è possibile beneficiare dell’applicazione dell’aliquota IVA del 10 per cento, secondo quanto previsto dalla Tabella A, parte III del DPR n. 633 del 1972.

Alla base della norma vi è l’intento di agevolare le operazioni che riguardano l’edilizia abitativa di tipo economico e quindi non sarebbe coerente l’applicazione dell’aliquota IVA ordinaria del 22%.

A tal proposito l’Agenzia delle Entrate nella risposta pubblicata il 18 settembre 2018 richiama i chiarimenti forniti con la risoluzione n. 8/E del 14 gennaio 2014, avente ad oggetto la costruzione di immobili destinati ad esser utilizzati come residenze turistico alberghiere, nel quale è stato precisato che:

anche il contratto di appalto per la costruzione dell’anzidetto immobile potrà essere assoggettato ad IVA con aliquota ridotta laddove risultino rispettate le proporzioni tra unità abitative (utilizzate per fornire prestazioni di alloggio in strutture ricettive) ed uffici e negozi richieste per i c.d. edifici Tupini (art. 13 della Legge n. 408 del 1949) ai sensi del n. 127-quaterdecies) della Tabella A, parte III, del DPR n. 633 del 1972.

Nel confermare la propria posizione in merito e quindi l’applicazione dell’IVA agevolata alla costruzione di immobili a finalità mista, abitativa e agrituristica, l’Agenzia delle Entrate richiama anche l’orientamento opposto espresso dalla Corte di Cassazione in merito al concetto di casa di abitazione (sentenza n. 19197 del 2 agosto 2017), confermando tuttavia una prassi pro contribuente e agevolativa.

Agenzia delle Entrate - risposta n. 4 del 18 settembre 2018
Applicabilità dell’aliquota IVA del 10% ai contratti di appalto stipulati per la costruzione di unità immobiliari. Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212

Detrazione IVA: ripartizione spese edilizie

La risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate chiarisce inoltre che in merito alla detrazione IVA concessa nell’esercizio dell’attività imprenditoriale è necessario identificare e distinguere le spese edilizie imputabili all’attività agricola ed agrituristica da quelle private.

I chiarimenti forniti richiamano quanto previsto dall’art. 19, quarto comma, del DPR n. 633 del 1972, in cui si specifica che:

“Per i beni ed i servizi in parte utilizzati per operazioni non soggette all’imposta la detrazione non è ammessa per la quota imputabile a tali utilizzazioni e l’ammontare indetraibile è determinato secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati. Gli stessi criteri si applicano per determinare la quota di imposta indetraibile relativa ai beni e servizi in parte utilizzati per fini privati o comunque estranei all’esercizio dell’impresa, arte e professione.”

Nel caso in oggetto, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che sarà necessario utilizzare il criterio di ripartizione dei costi, di modo da rispettare le regole di cui sopra e da avere dati certi e comprovanti.

Ancora, qualora il contribuente non abbia optato per il regime ordinario, trova applicazione per lo stesso il regime speciale per i produttori agricoli di cui all’art. 34 del DPR n. 633 del 1972, per il quale l’imposta assolta sull’acquisto dei beni ammortizzabili non è detraibile per la parte eccedente la detrazione forfettaria effettuata a compensazione dell’imposta dovuta sulla cessione di prodotti agricoli (cfr. circolare n. 6 del 25 gennaio 1994).

Qualora si eserciti l’attività di agriturismo senza effettuare l’opzione per il regime ordinario, l’IVA è detraibile forfetariamente in misura pari al 50 per cento dell’imposta sui corrispettivi delle operazioni imponibili, restando, tuttavia, esclusa la possibilità di detrarre analiticamente l’IVA relativa ai costi sostenuti nell’esercizio dell’attività agrituristica.

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