IVA prima casa under 36, i chiarimenti delle Entrate sulle novità della Legge di Bilancio 2022

Tommaso Gavi - IVA

IVA prima casa under 36, tra i chiarimenti della circolare numero 3 del 4 febbraio scorso anche quelli sull'imposta sul valore aggiunto nel caso di compravendite che rientrino nell'agevolazione introdotta dal decreto Sostegni bis. Per gli atti soggetti a IVA è previsto un credito d'imposta dello stesso importo del tributo corrisposto.

IVA prima casa under 36, i chiarimenti delle Entrate sulle novità della Legge di Bilancio 2022

IVA prima casa under 36, sono molti i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate forniti nella circolare numero 3 del 4 febbraio scorso.

Il documento di prassi riepiloga le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 in merito alle imposte indirette.

Oltre all’IVA ridotta al 5 per cento sulle forniture di gas metano o alla stessa aliquota prevista sulle cessioni assorbenti, vengono riepilogate le agevolazioni introdotte dal decreto Sostegni bis per l’acquisto della prima casa per giovani under 36.

La Legge di Bilancio 2022 ha infatti esteso il periodo agevolativo a tutto l’anno in corso, mantenendo gli stessi requisiti previsti per l’agevolazione.

IVA prima casa under 36, i chiarimenti delle Entrate sulle novità della Legge di Bilancio 2022

L’IVA sulla prima casa per under 36 è uno degli temi, oggetto della circolare numero 3 del 4 febbraio scorso.

Il documento di prassi ricapitola le modifiche della Legge di Bilancio 2022 alle imposte indirette.

L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sull’aliquota IVA ridotta sulle bollette di gas metano destinato a usi civili e industriali, per i primi tre mesi dell’anno in corso.

Ci sono poi le novità sulla sospensione dei versamenti delle imposte dovute dagli enti sportivi e l’applicazione dell’IVA al 5 per sulle vendite di assorbenti così come i chiarimenti sull’imposta di bollo.

Tra gli altri aspetti affrontati dall’Agenzia delle Entrate ci sono anche quelli legati alla proroga dell’agevolazione prima casa per giovani under 36 introdotta dal decreto Sostegni bis.

Il bonus prima casa è stato prorogato dalla Legge di Bilancio dal 30 giugno al 31 dicembre 2022: i giovani con meno di 36 anni e un ISEE non superiore a 40.000 euro potranno beneficiare dell’agevolazione fino a fine anno.

A riguardo l’Agenzia delle Entrate aveva già fornito diversi chiarimenti nella circolare numero 12 dello scorso 14 ottobre.

Lo stesso tema è inserito nella guida per l’acquisto della casa, con le imposte e le agevolazioni fiscali, pubblicata dall’Amministrazione finanziaria e aggiornata al mese di gennaio 2022.

Il punto 3.2 della circolare del 4 febbraio si occupa, appunto, di “Proroga agevolazione “prima casa under 36” (comma 151)”.

IVA prima casa under 36, cosa prevede l’agevolazione per i giovani

La proroga dell’agevolazione per l’acquisto della prima casa da parte di giovani under 36 è prevista dal comma 151 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2022.

I requisiti da soddisfare restano gli stessi:

  • non aver ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato;
  • avere un ISEE, indicatore della situazione economica equivalente, non superiore a 40.000 euro annui.

Inoltre la compravendita deve essere per l’acquisto della prima casa, ovvero rispettare le condizioni indicate dalla Nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, parte I, allegata al TUR, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

In alternativa all’esenzione al momento del rogito dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale è prevista un’agevolazione anche per gli atti soggetti a IVA.

Nello specifico i beneficiari avranno diritto al riconoscimento di un credito d’imposta pari all’ammontare del tributo corrisposto in relazione all’acquisto.

Nella circolare dell’Agenzia delle Entrate si specifica, inoltre, quanto segue:

“Tale credito può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute per successivi atti e denunce ovvero dalle imposte sui redditi delle persone fisiche risultanti dalla dichiarazione presentata dopo il perfezionamento dell’acquisto oppure in compensazione tramite F24.”

Viene infine prevista l’esenzione dall’imposta sostitutiva ex articolo 18 del DPR numero 601 del 1973 per i finanziamenti erogati per l’acquisto, costruzione e ristrutturazione dell’immobile a uso abitativo.

Anche in questo devono essere rispettati i requisiti già indicati.

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