IVA guanti e dpi: si applica l’esenzione o l’aliquota ridotta

IVA guanti e dpi: quando si applicano l'esenzione e l'aliquota ridotta prevista dall'articolo 124 del decreto Rilancio? A fornire chiarimenti sulla tassazione è l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 507 del 30 ottobre 2020: le cessioni di guanti che sono considerati dpi o dispositivi medici beneficiano dell'agevolazione.

IVA guanti e dpi: si applica l'esenzione o l'aliquota ridotta

IVA guanti e dpi: in quali casi si applicano l’esenzione e l’aliquota ridotta prevista dall’articolo 124 del decreto Rilancio?

Fornisce chiarimenti sulla corretta tassazione la risposta all’interpello numero 507 del 30 ottobre 2020 dell’Agenzia delle Entrate.

Dopo averi riepilogato il quadro normativo di riferimento e i documenti di prassi con le spiegazioni relative all’applicazione dei regimi agevolativi, l’Amministrazione finanziaria sottolinea che alle cessioni di guanti che sono considerati dpi o dispositivi medici si applica l’esenzione fino al 31 dicembre 2020 e l’aliquota IVA ridotta al 5% a partire dal 1° gennaio 2021.

IVA guanti e dpi: si applica l’esenzione o l’aliquota ridotta

Con la risposta all’interpello numero 507 del 30 ottobre 2020 l’Agenzia delle Entrate torna sulla corretta tassazione IVA da applicare ai guanti ed ai dispositivi di protezione individuale, dpi.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 507 del 30 ottobre 2020
Interpello Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 Esenzione IVA per cessioni di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie.

I chiarimenti nascono da un caso concreto: quello di una società del settore della vendita all’ingrosso di prodotti per la pulizia e l’igiene della casa, che interroga l’Amministrazione finanziaria sulla corretta tassazione da applicare per le cessioni nazionali di guanti.

In risposta all’istante l’Agenzia delle Entrate riepiloga il quadro normativo di riferimento.

In base a quanto previsto dall’articolo 124 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, ovvero il decreto Rilancio, vengono introdotte agevolazioni IVA per l’acquisto dei beni per contenere l’emergenza coronavirus.

Nello specifico vengono indicati prodotti da aggiungere alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero il decreto IVA.

Tra questi ci sono “gli articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile”.

Le cessioni dei beni indicati danno diritto alla detrazione dell’imposta, secondo quanto previsto dall’articolo 19, comma 1, del decreto IVA.

Per le cessioni di tali prodotti viene dunque previsto quanto segue:

  • esenzione IVA fino al 31 dicembre 2020;
  • applicazione dell’aliquota agevolata al 5% a partire dal 1° gennaio 2021.

IVA guanti e dpi: i requisiti da rispettare per avere diritto all’agevolazione

Alcuni chiarimenti sulle previsioni del decreto Rilancio sono stati forniti dalla circolare n. 26/E del 15 ottobre 2020.

In relazione ai prodotti in questione, il documento di prassi specifica che:

“assume rilievo unicamente la «finalità sanitaria» dei beni in commento, da intendersi in senso oggettivo: sono cioè agevolati i beni che possiedono le caratteristiche tecniche idonee a garantire in primis la protezione degli operatori sanitari dalla diffusione del virus”

Durante il periodo di emergenza sono inoltre stati introdotti specifici protocolli di sicurezza in particolari settori: tra questi l’industria alimentare, la grande distribuzione e la scuola.

Dal momento che l’utilizzo dei guanti è necessario per la protezione dei lavoratori, anche gli operatori obbligati al rispetto di questi protocolli possono acquistare tale tipologia di abbigliamento usufruendo dell’agevolazione.

I prodotti in questione sono individuati nel Rapporto dell’istituto Superiore della Sanità - Rapporto ISS COVID-19, n. 2/2020 - contenente le “Indicazioni ad interim per un utilizzo razionale delle protezioni per infezione da SARS-CoV-2 nelle attività sanitarie e sociosanitarie (assistenza a soggetti affetti da COVID-19) nell’attuale scenario emergenziale SARS-CoV-2”.

Il documento indica i guanti tra i dispositivi di protezione individuale e i dispositivi medici da utilizzare per la sicurezza degli operatori.

I guanti, in lattice, in vinile e in nitrile, sono stati classificati dall’Agenzia delle Dogane alle voci 3926 2000, 4015 1100, 4015 1900.

L’agevolazione IVA ovviamente non si applica a tutti i beni rientranti in tali voci ma solo a quelli che rispettano le caratteristiche di dispositivi di protezione individuale e dispositivi medici.

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