IVA e-commerce, dal 1° luglio 2021 si cambia: nel decreto in GU tutte le novità

IVA e-commerce, nuove regole dal 1° luglio 2021: ad illustrare cosa cambia è il decreto legislativo n. 83 del 25 maggio 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 giugno. Tra le novità, la soglia unica annua di 10.000 euro per la tassazione nel Paese di partenza.

IVA e-commerce, dal 1° luglio 2021 si cambia: nel decreto in GU tutte le novità

IVA e-commerce, nuove regole dal 1° luglio 2021: il decreto legislativo n. 83 del 25 maggio 2021 disegna la cornice della nuova tassazione delle operazioni commerciali a distanza.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2021, il decreto che recepisce le modifiche direttiva UE sulle vendite a distanza mira a semplificare le regole in materia di IVA per il commercio elettronico e per le operazioni transfrontaliere, ma anche ad ottimizzare le procedure di riscossione dell’imposta.

Una delle novità più di rilievo è la nuova soglia unica di 10.000 euro per la tassazione all’origine, limite che si applicherà a tutti i Paesi dell’Unione, superando il meccanismo delle diverse soglie fissate dal singolo Stato.

Superato tale limite, il titolare di partita IVA sarà tenuto ad applicare l’IVA del Paese di destinazione.

Inoltre, il regime MOSS prenderà il nome di OSS e sarà esteso alle vendite a distanza e alle prestazioni di servizi rese verso consumatori finali. In caso di opzione per il regime One Stop Shop, il cedente potrà applicare in ai fini della fatturazione le regole del Paese di provenienza.

In parallelo dal 1° luglio 2021 sarà introdotto il regime IOSS per le vendite a consumatori finali di beni importati da Paesi terzi in spedizioni di valore non superiore a 150 euro.

IVA e-commerce, dal 1° luglio 2021 si cambia: nel decreto in Gazzetta Ufficiale tutte le novità

Il decreto legislativo n. 83 del 25 maggio 2021, con il nuovo l’articolo 38-bis inserito nel testo decreto n. 311/1993, fornisce la definizione di vendite a distanza intracomunitarie di beni.

Sintetizzando, si tratta delle cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore verso consumatori finali, soggetti nei confronti dei quali sono effettuate cessioni non imponibili e soggetti passivi o non che non applicano l’IVA sugli acquisti intracomunitari, a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto.

Ai sensi del comma 2 dell’articolo 38 bis, vengono considerate vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi le:

“cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, da un territorio terzo o paese terzo con arrivo della spedizione o del trasporto in uno Stato membro dell’Unione europea a destinazione di persone fisiche non soggetti d’imposta o a destinazione dei soggetti nei cui confronti sono effettuate cessioni non imponibili ai sensi dell’articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero, con esclusione dei beni soggetti ad accisa, a destinazione di cessionari, soggetti passivi o non soggetti passivi, che non sono tenuti ad applicare l’imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l’applicazione della stessa.”

Cosa cambia in ambito IVA?

Per le vendite a distanza intracomunitarie di beni, il decreto che recepisce le modifiche alla Direttiva IVA 2006/112/CE stabilisce che si considerano effettuate nel territorio dello Stato, se il luogo di arrivo della spedizione o del trasporto è nel territorio statale, in deroga all’articolo 7-bis del DPR n. 633/1972.

IVA e-commerce nel Paese di destinazione, soglia di 10.000 euro per la tassazione all’origine

In sostanza, l’IVA sull’e-commerce sarà dovuta nel Paese di destinazione del bene, tranne qualora ricorrano congiuntamente le due seguenti condizioni:

  • il cedente è stabilito in un solo Stato membro dell’Unione europea;
  • l’ammontare complessivo, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni di servizi nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri dell’Unione europea diversi da quello di stabilimento del prestatore, di cui all’articolo 7-octies, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e delle vendite a distanza intracomunitarie nell’Unione europea non ha superato nell’anno solare precedente 10.000 euro e fino a quando, nell’anno in corso, tale limite non è superato;
  • il cedente non ha optato per l’applicazione dell’imposta nel territorio dello Stato.

Riassumendo, e rimandando al decreto legislativo pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2021 per ulteriori chiarimenti, dal 1° luglio 2021 in caso di vendite a distanza tra Paesi UE, l’IVA sarà dovuta nello Stato in cui è localizzato l’acquirente, salvo che per le microimprese, per le quali viene fissata una soglia unica di 10.000 euro, in luogo dei diversi limiti previsti da ciascun Paese.

IVA e-commerce, il decreto legislativo n. 83 del 25 maggio 2021
Recepimento degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni e della direttiva (UE) 2019/1995 del
Consiglio del 21 novembre 2019 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni.

IVA e-commerce, dal 1° luglio 2021 il nuovo regime OSS e IOSS

Cambia il regime MOSS (Mini One Stop Shop): a partire dal 1° luglio 2021, il regime semplificato di identificazione IVA dello sportello unico sarà esteso alle vendite a distanza e alle prestazioni di servizi rese a consumatori finali.

Debutterà il nuovo regime OSS (One Stop Shop), al fine di semplificare gli obblighi IVA:

  • per le vendite a distanza di beni spediti a partire da uno Stato membro e a destinazione di consumatori finali di altro Stato membro dell’Unione europea;
  • per le prestazioni di servizi rese a consumatori finali assoggettate all’IVA nello Stato membro di consumo.

In parallelo, è stato introdotto il regime IOSS (Import One Stop Shop), per le vendite a consumatori finali di beni importati da paesi terzi in spedizioni di valore non superiore a 150 euro. A tal proposito si evidenzia che per effetto del decreto legislativo n. 83/2021, dal 1° luglio viene meno l’esenzione IVA per i beni importati di valore inferiore a 22 euro.

Per chi intende aderire ai regimi speciali OSS e IOSS, dal 1° aprile 2021 l’Agenzia delle Entrate consente di registrarsi:

  • al regime “OSS non-UE”, compilando un modulo disponibile in italiano e in inglese nella sezione a libero accesso del sito dell’Agenzia delle entrate; i soggetti passivi extra-UE privi di stabile organizzazione nel territorio dell’Unione europea;
  • al regime “OSS UE”, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, i soggetti passivi domiciliati e residenti in Italia, i soggetti passivi extra-UE con una stabile organizzazione in Italia e i soggetti extra-UE privi di stabile organizzazione nel territorio dell’Unione europea che spediscono o trasportano beni a partire dall’Italia;
  • al regime “IOSS”, compilando il modulo disponibile in italiano e inglese nella sezione a libero accesso del sito dell’Agenzia delle entrate, i soggetti passivi domiciliati e residenti in Italia, i soggetti passivi extra-UE con una stabile organizzazione in Italia e i soggetti passivi extra-UE privi di stabile organizzazione nel territorio dell’Unione europea. I soggetti passivi stabiliti in Italia possono, inoltre, registrarsi sul sito dell’Agenzia delle entrate per svolgere le funzioni dell’intermediario IOSS.

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