IVA carburanti, le regole per l’estrazione dai depositi fiscali

Regime IVA carburanti ed estrazione dai depositi fiscali: la circolare n. 18/E pubblicata dall'Agenzia delle Entrate il 7 agosto 2019 illustra le regole da seguire. In focus le misure anti-evasione introdotte dalla Legge di Bilancio 2018.

IVA carburanti, le regole per l'estrazione dai depositi fiscali

Regime IVA carburanti ed estrazione dai depositi fiscali: l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 18/E del 7 agosto 2019 illustra le regole da seguire.

Si tratta dei primi chiarimenti sulla nuova disciplina volta a contrastare l’evasione IVA introdotta dalla Legge di Bilancio 2018 per carburanti, benzina e gasolio. Una nuova “lettura estiva” che non proprio si addice al periodo feriale in avvio per molte imprese e professionisti, ma che sarà bene riprendere in mano da settembre per avere chiare le regole da seguire.

Tra i primi chiarimenti, l’Agenzia delle Entrate ricorda che il deposito fiscale consente agli operatori economici di disporre di strutture per la conservazione di prodotti nazionali e comunitari in sospensione da accisa, in attesa di procedere all’immissione in commercio.

Per effetto delle novità introdotte in materia dalla Legge di Bilancio 2018, l’estrazione dei carburanti dai depositi fiscali è subordinata al versamento dell’IVA con modello F24 e senza possibilità di compensazione

L’obbligo di versamento IVA per l’immissione in commercio o l’estrazione dai depositi di benzina, gasolio e altri carburanti per motori riguarda esclusivamente i casi in cui questi siano di proprietà di soggetti terzi rispetto all’esercente l’impianto. Negli altri casi, così come nei casi di deroga dalla nuova normativa, i meccanismi di assolvimento dell’IVA restano quelli ordinari.

La circolare n. 18/E del 7 agosto 2019 aiuta a fare il punto sulle nuove regole da seguire, con i primi chiarimenti sulle regole per l’estrazione dai depositi fiscali e la corretta disciplina IVA per i carburanti.

IVA carburanti, le regole per l’estrazione dai depositi fiscali

È stata la Legge di Bilancio 2018, con i commi da 937 a 943 dell’articolo 1 a modificare le regole di cui agli articolo 23 e 8 del TUA in merito alla disciplina IVA per i carburanti introdotti in depositi fiscali o in depositi di un destinatario registrato.

Le nuove misure anti-evasione si applicano a benzina o gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori e per gli altri carburanti o combustibili destinati all’uso di autotrazione. Sono quindi escluse altre fattispecie, come i carburanti per trasporti ferroviari, navigazione marittima ed aerea, così come quelli per uso agricolo.

Parte dal riepilogo della disciplina normativa la circolare n. 18/E pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 7 agosto 2019, che come anticipato contiene i primi chiarimenti sulle nuove regole in materia di regime IVA per i carburanti.

Prima di analizzare alcune delle indicazioni fornite, alleghiamo di seguito il testo integrale della circolare in oggetto:

Agenzia delle Entrate - circolare n. 18 del 7 agosto 2019
Legge di bilancio 2018, n. 205, del 27 dicembre 2017. Articolo 1, commi 937-943. Depositi Fiscali e regime IVA per benzina, gasolio e altri prodotti carburanti o combustibili.

IVA carburanti, le operazioni che rientrano nel nuovo regime

Il comma 937, articolo 1 della Legge di Bilancio 2019 stabilisce che:

“… l’immissione in consumo dal deposito fiscale o l’estrazione dal deposito di un destinatario registrato è subordinata al versamento dell’imposta sul valore aggiunto con modello F24 di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i cui riferimenti vanno indicati nel documento di accompagnamento di cui all’articolo 12, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, senza possibilità di compensazione. Il versamento è effettuato dal soggetto per conto del quale il gestore dei predetti depositi procede ad immettere in consumo o ad estrarre i prodotti di cui al presente comma…”.

Il comma successivo estende tale modalità di versamento IVA anche ai prodotti introdotti a seguito di un acquisto intracomunitario, anche qualora il deposito fiscale sia utilizzato come deposito IVA ai sensi dell’articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1991, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

Tale ipotesi non si applica nel caso in cui l’immissione in consumo dal medesimo deposito fiscale sia effettuata per conto di un soggetto che integri criteri di affidabilità stabiliti con il decreto di cui al comma 942 o che presti idonea garanzia con le modalità e i termini stabiliti con il medesimo decreto.

Sulla base della normativa richiamata, la circolare dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che qualunque sia la provenienza del prodotto (nazionale, unionale o extraunionale) che viene introdotto nel deposito fiscale o nel deposito di un destinatario registrato, la sua immissione in consumo dal deposito fiscale o l’estrazione dal deposito di un destinatario registrato è comunque subordinata al versamento diretto dell’IVA.

La ratio dell’estensione dell’obbligo di versamento diretto dell’IVA è quello di evitare che gli operatori che intendano non versare l’IVA al momento dell’estrazione, precostituendosi le condizioni per realizzare la frode, si avvalgano della disciplina dei depositi IVA, la quale prevede che all’atto dell’estrazione, l’imposta si applichi con l’inversione contabile.

Nel caso di acquisti intracomunitari, il versamento IVA sui carburanti può essere effettuato nei modi ordinari se l’immissione in consumo dal deposito fiscale sia effettuata per conto di un soggetto che integri i criteri di affidabilità di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale del 13 febbraio 2018 o, in mancanza della predetta condizione, che presti idonea garanzia.

IVA carburanti, come pagare

Rimandando alla circolare per l’analisi approfondita delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018, nonché delle regole in merito ad esenzioni e cause d’esclusione dalla nuova disciplina, è utile analizzare le regole per il corretto versamento IVA.

L’Agenzia delle Entrate spiega che:

L’immissione in consumo dal deposito fiscale o l’estrazione dal deposito di un destinatario registrato dei prodotti in argomento, è subordinata al versamento dell’IVA, con modello F24 di cui al D.lgs. n. 241 del 1997, i cui riferimenti vanno indicati nel documento di accompagnamento (DAS), di cui all’articolo 12, comma 1, del D.lgs.. n. 504 del 1995, senza possibilità di compensazione.

Il versamento IVA dovrà essere effettuato dal soggetto per conto del quale il gestore dei predetti depositi procede ad immettere in consumo o ad estrarre i prodotti, mediante modello F24 Elide, indicando il codice identificativo “64” in corrispondenza del codice fiscale del gestore del deposito fiscale ovvero del destinatario registrato obbligato in solido per l’IVA non versata con il soggetto per conto del quale si procede rispettivamente all’immissione in consumo o all’estrazione.

Nel modello F24 Elide, nel campo “elementi identificativi”, bisognerà indicare il codice accisa del gestore del deposito fiscale o del destinatario registrato.

Ai sensi del comma 938

“La ricevuta di versamento è consegnata in originale al gestore del deposito al fine di operare l’immissione in consumo o l’estrazione dei prodotti; in mancanza di tale ricevuta di versamento, il gestore del deposito è solidalmente responsabile dell’imposta sul valore aggiunto non versata”.

Il gestore del deposito deve essere sempre informato delle transazioni avvenute all’interno dello stesso a motivo della propria responsabilità. L’Agenzia delle Entrate considera quindi opportuno che il gestore del deposito fiscale conservi un esemplare dei documenti di introduzione e di estrazione, nonché di quelli che attestano gli scambi eventualmente avvenuti e le prestazioni rese nel periodo della giacenza dei beni nel deposito.

IVA carburanti con versamento cumulativo per l’estrazione dai depositi e l’immissione in consumo

Occorre semplificare. L’Agenzia delle Entrate ne è conscia tanto da ammettere per quel che concerne l’IVA sui carburanti da immettere in consumo ed estrarre dai depositi il versamento cumulativo dell’imposta stimata.

In questo caso, sul Documento Amministrativo Semplificato (DAS) relativo ad ogni singola immissione in consumo o estrazione, dovrà essere riportato il riferimento sempre allo stesso modello di versamento F24.

Nel caso di versamento IVA cumulativo, viene effettuata una verifica di congruità del versamento da parte del gestore del deposito, che dovrà tenere un conto scalare delle singole immissioni in consumo o estrazioni connesse ai pagamenti effettuati, di modo da verificare la capienza.

Le immissioni in consumo o le estrazioni operate oltre la capienza del versamento cumulativo si considerano effettuate in mancanza della ricevuta di versamento.

Per esigenze di semplificazione, e ai soli fini della verifica effettuata dal gestore del deposito sulla congruità del versamento IVA, l’Agenzia delle Entrate considererà congruo un versamento:

  • non inferiore al 37% dell’importo dell’accisa versata sulla medesima quantità di benzina immessa in consumo o estratta;
  • non inferiore al 39% dell’importo dell’accisa versata sulla medesima quantità di gasolio immesso in consumo o estratto.

Si precisa che tali percentuali rappresentano solo un valore minimo indicativo che può essere preso come riferimento dal gestore del deposito per la verifica di congruità. All’immissione in consumo o all’estrazione dal deposito deve corrispondere un versamento dell’IVA calcolato con le regole descritte dalla circolare n. 18/E/2019 dell’Agenzia delle Entrate, al paragrafo 3.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network