Iva servizi di promozione del gioco online, aliquota ordinaria oppure esenzione?

Iva promozione gioco online, aliquota ordinaria oppure esenzione? Non c'è possibilità di beneficiare dell'agevolazione dal momento che i siti comparatori di quote non effettuano attività di intermediazione, ma offrono un servizio elettronico. A chiarirlo è l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 75 del 2020.

Iva servizi di promozione del gioco online, aliquota ordinaria oppure esenzione?

Iva promozione gioco online, ai servizi di informazione e comparazione sulle quote di scommesse si applica l’esenzione prevista per le attività di intermediazione oppure l’aliquota ordinaria?

Il chiarimento è strettamente legato alla natura dell’attività e arriva direttamente dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 75 del 24 febbraio 2020: nessuna esenzione per la promozione dei siti comparatori di quote, dal momento che non si tratta di intermediazione ma di un servizio elettronico.

Lo spunto per fare luce su questa particolare attività online arriva, come di consueto, dall’analisi di un caso pratico. Protagonista è la società Alfa costituita in seguito alla vincita di un bando indetto dall’Azienda Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) per l’assegnazione di concessioni per l’esercizio dell’attività di scommessa sportiva ed è posseduta al 100%da un’altra società.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 75 del 24 febbraio 2020
Articolo 10, comma 1, n. 9) del Dpr n. 633 del 1972 - Trattamento, ai fini Iva, dei servizi di promozione del gioco online attraverso siti c.d. «comparatori di quote».

Iva promozione di gioco online, aliquota ordinaria oppure esenzione?

Si tratta di una società attiva nel mercato delle scommesse, si rivolge all’Agenzia delle Entrate per verificare il corretto trattamento IVA da applicare alle attività di promozione del gioco online.

In particolare, ha rapporti con una serie di soggetti che svolgono la cosiddetta attività di affiliazione, ovvero lavoratori autonomi, ditte individuali, società commerciali che, tramite portali comparatori di quote, svolgono attività di informazione, comparazione e promozione, consentendo ai potenziali giocatori di avere accesso diretto alle piattaforme di gioco degli operatori del settore: tra questi anche la stessa Alfa.

Le attività si basano su un contratto tra l’affiliato e Alfa Partners, si tratta du programma di affiliazione gestito congiuntamente e solidalmente da Alfa e altre due società del gruppo.

La prestazione al centro dell’accordo è un’attività di pubblicità e promozione intesa come informazione e comparazione.

La remunerazione, definita commissione, viene corrisposta in base a un resoconto mensile con il numero dei nuovi giocatori che si sono iscritti alla piattaforma durante il mese di riferimento e hanno effettuato il deposito minimo richiesto presso il proprio conto di gioco.

Dal momento che molti degli affiliati sono non residenti e dunque la società risulta debitore di imposta ai sensi dell’articolo 17, comma secondo, del Decreto del Presidente della Repubblica numero 633 del 1972, si rivolge all’Agenzia delle Entrate per verificare il corretto trattamento IVA.

L’attività di promozione del gioco online rientra in un servizio generico imponibile con l’aliquota IVA ordinaria pari al 22% o è possibile applicare l’esenzione prevista dall’articolo 10, primo comma, n. 9) del DPR n. 633 del 1972 per le attività di intermediazione relative alle operazioni nell’ambito delle scommesse? Questo il quesito posto all’amministrazione finanziaria.

Con la risposta all’interpello numero 75 del 24 febbraio 2020, l’Agenzia delle Entrate chiarisce

“I servizi resi dall’affiliato nei confronti della società istante, soggetto passivo stabilito in Italia, quali servizi elettronici resi nell’ambito di un rapporto B2B, assumono rilevanza in Italia ai sensi dell’articolo 7-ter , comma 1, lettera a), del menzionato D.P.R. n. 633 del 1972, secondo cui le prestazioni di servizi generiche (tra le quali sono incluse quelle relative ai servizi elettronici) sono tassabili nel luogo del committente stabilito nel territorio dello Stato. Conseguentemente, tali prestazioni devono essere assoggettate a IVA in misura ordinaria in Italia e, a tal fine, se rese da soggetti non residenti, il tributo deve essere assolto con il meccanismo dell’inversione contabile ai sensi dell’articolo 17, comma secondo, del D.P.R. n. 633 del 1972”.

Promozione di gioco online, aliquota IVA ordinaria per servizi elettronici

Nell’argomentare la sua posizione l’Agenzia delle Entrate, in primis, richiama i chiarimenti già forniti con la risposta al’interpello numero 89 del 2018:

“Un’attività avente finalità divulgativa, promozionale e organizzativa dei giochi a distanza concretizza una prestazione che solo in via mediata e indiretta può correlarsi alla conclusione dei contratti di conto di gioco e, perciò, la relativa
remunerazione risulta assoggettabile ad Iva con applicazione dell’aliquota ordinaria”.

Il documento, inoltre, ribadisce l’importanza di tener conto del carattere restrittivo con cui devono essere interpretate le ipotesi di esenzione IVA.

Alcuni aspetti, in particolare, portano ad escludere che la promozione del gioco online possa essere definita un’attività di intermediazione e rientrare nel campo di esenzione IVA:

  • l’affiliato non interviene nelle trattative;
  • non è investito del potere di vincolare la società istante o produrre effetti giuridici in capo alla Alfa;
  • si limita a promuovere i prodotti offerti dalla società istante e a indirizzare i potenziali giocatori ai siti della Alfa Partners.

Alla luce delle considerazioni e dell’analisi del caso, non ci sono dubbi per l’Agenzia delle Entrate: la promozione dei giochi online può essere definita un servizio elettronico ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del Regolamento d’esecuzione (UE) numero 282 del 15 marzo 2011 e, dunque, si applica l’aliquota IVA ordinaria del 22% mentre non è possibile beneficiare dell’esenzione prevista per le attività di intermediazione.

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