Il momento economico non è favorevole e questo inizia a pesare enormemente su pensionate e pensionati. E le novità in arrivo non sembrano essere positive
Il sistema previdenziale italiano sta attraversando una fase di profonda mutazione.
Tra le sorprese contenute nel recente Decreto Lavoro, il dibattito sulla fine della Riforma Fornero e l’importanza crescente della previdenza complementare, il quadro per i lavoratori è quanto mai frammentato.
In questo approfondimento analizziamo le novità per i nati tra il 1967 e il 1969 e le opzioni per chi ha carriere contributive discontinue.
La sorpresa nel Decreto Lavoro: le nuove finestre 2027-2029 per i sessantanovenni
Una delle novità più rilevanti emerse nelle ultime analisi tecniche riguarda la coorte dei nati tra il 1967 e il 1969.
In base alle proiezioni sull’adeguamento alla speranza di vita e alle nuove finestre mobili introdotte, per questi lavoratori l’uscita si sposta sensibilmente nel triennio 2027-2029.
L’accelerazione dei requisiti per la pensione anticipata (indipendentemente dall’età anagrafica) e le restrizioni su Quota 103 rendono il traguardo mobile.
Per chi compirà 60 anni nel 2027-2029, la pianificazione deve iniziare ora, considerando che le decorrenze potrebbero subire ulteriori slittamenti in base al monitoraggio della spesa pubblica.
Riforma Fornero e Patto di Stabilità UE: perché l’addio è lontano
Nonostante le promesse elettorali di un superamento della Riforma Fornero, la realtà economica impone cautela.
L’Italia si trova a dover rispettare i vincoli del nuovo Patto di Stabilità UE, che limita fortemente i margini di manovra sulla spesa previdenziale.
L’introduzione di forme di flessibilità troppo generose comporterebbe:
- una crescita insostenibile del debito pubblico;
- il rischio di sanzioni europee;
- una pressione fiscale aggiuntiva per coprire i nuovi pensionati.
Pertanto, l’ipotesi più accreditata resta quella di interventi sartoriali (come la proroga di Opzione Donna o Ape Sociale) piuttosto che una riforma strutturale di sistema.
Pensione con meno di 20 anni di contributi: le opzioni attive
Non tutti le lavoratrici e i lavoratori riescono a raggiungere il requisito standard dei 20 anni di contribuzione.
Esistono tuttavia delle deroghe specifiche che permettono l’accesso al trattamento:
- “Deroghe Amato”: per chi ha iniziato a lavorare prima del 1992 e rispetta determinati requisiti di anzianità;
- Opzione contributiva: per chi ha il primo contributo versato dopo il 1° gennaio 1996, con la possibilità di uscita a 71 anni (pensione di vecchiaia contributiva) con soli 5 anni di contributi minimi;
- Pensione d’Inabilità: qualora sussistano requisiti sanitari certificati.
Previdenza Complementare: il rimpianto degli Over 55 e la linea direttrice per i giovani
Un dato emerge con forza dalle recenti indagini:
la maggior parte dei lavoratori sopra i 55 anni rimpiange di non aver iniziato prima a versare nei fondi pensione
Con tassi di sostituzione (rapporto tra ultima busta paga e prima pensione) in calo costante, la previdenza integrativa non è più un lusso ma una vera e propria necessità di pianificazione finanziaria e previdenziale.
I vantaggi ignorati per troppo tempo includono:
- Deducibilità fiscale: fino a 5.300,00 euro annui;
- Tassazione agevolata al momento della prestazione (con una riduzione potenziale dell’aliquota tra il 15% e il 9%);
- Contributo del datore di lavoro.
La Legge di Bilancio 2026, approvata con la Legge numero 199/2025, ha previsto una vera e propria mini riforma del sistema dei fondi di previdenza complementare.
Sono state introdotte importanti novità tra le quali:
- versamento automatico ai fondi di previdenza complementare per lavoratrici e lavoratori di prima assunzione, salvo diversa scelta di questi ultimi;
- aumento del limite di deducibilità annuo a 5.300 euro dal 2026;
- nuove regole per l’extra deduzione prevista per i versamenti sotto il limite massimo nei primi cinque anni di iscrizione;
- aumento della percentuale dell’importo che può essere richiesto a titolo di rimborso del capitale, fissata al 60%.
In altra parole, dal 2026 lavoratrici e lavoratori italiani dovranno optare obbligatoriamente tra:
- lasciare il TFR in azienda;
- destinare il TFR a un fondo pensione.
Attenzione: nel caso in cui non si optasse per nessuna delle due opzioni il TFR verrebbe automaticamente destinato a un fondo pensione, individuato dal CCNL di riferimento dell’azienda oppure, in assenza di previsioni da parte del CCNL, destinato al Fondo Pensione Cometa.
Tabella di sintesi con tutte le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 in materia di fondi di previdenza complementare:
| Regole di riferimento | Novità introdotta |
|---|---|
| Articolo 4 comma 8 Decreto Legislativo numero 252/2005 | Limite di deducibilità annuo a 5.300,00 euro (invece dei precedenti 5.164,57 euro) |
| Articolo 4 comma 6 Decreto Legislativo numero 252/2005 | Extra deduzione dei contributi non dedotti nei primi 5 anni di iscrizione al fondo di previdenza complementare entro il limite del 50% di 5.300,00 euro all’anno |
| Articolo 11 comma 3 primo periodo Decreto Legislativo numero 252/2005 | e prestazioni pensionistiche in regime di contribuzione definita e di prestazione definita possono essere erogate in capitale, secondo il valore attuale, fino ad un massimo del 60 per cento del montante finale accumulato, e in rendita (invece del precedente 50%) |
| Articolo 11 comma 3 terzo periodo Decreto Legislativo numero 252/2005 | Nel caso in cui la rendita vitalizia derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale sia inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale INPS, la prestazione può essere interamente erogata in capitale |
| Nuovo comma 3-bis aggiunto all’articolo 11 del Decreto Legislativo numero 252/2005 | Le prestazioni pensionistiche possono essere anche erogate, in luogo della rendita vitalizia, nella forma della rendita a durata definita |
| Nuovo comma 3-ter aggiunto all’articolo 11 del Decreto Legislativo numero 252/2005 | Modalità di calcolo della durata della rendita a durata definita di cui al comma 3-bis |
| Nuovo comma 3-quater aggiunto all’articolo 11 del Decreto Legislativo numero 252/2005 | Gestione dei prelievi tempo per tempo |
| Nuovo comma 3-quinquies aggiunto all’articolo 11 del Decreto Legislativo numero 252/2005 | Riscatto del montante residuo in caso di morte del beneficiario |
| Nuovo comma 6-bis aggiunto all’articolo 11 del Decreto Legislativo numero 252/2005 | Tassazione della rendita a durata definita e dei prelievi |
| Nuovo comma 6-ter aggiunto all’articolo 11 del Decreto Legislativo numero 252/2005 | Tassazione della rendita frazionata |
| articolo 11 Comma 10 del Decreto Legislativo numero 252/2005 | Estensione alle prestazioni pensionistiche RITA delle tutele già previste per le pensioni ordinarie di vecchiaia e anzianità |
| Comma 202 Articolo 1 Legge 199/2025 (LdB 2026) | Decorrenza dal 01/07/2026 per le regole di cui sopra |
| Comma 756 Articolo 1 Legge 296/2006 (LdB 2007) | Modifica dei limiti di numero dipendenti a partire dal quale scatta l’obbligo del contributo a carico dell’azienda - Media biennale con massimo 60 dipendenti nel 2026-2027 / 40 dipendenti dal 1° gennaio 2032 |
| Articolo 8 Decreto Legislativo numero Comma 7 | Adesione automatica dei lavoratori del settore privato di prima assunzione alla previdenza complementare, salvo diversa scelta di questi ultimi |
| Nuovi commi 7-bis e 7-ter aggiunti all’articolo 11 del Decreto Legislativo numero 252/2005 | Modalità di adesione automatica e scelta del fondo di previdenza complementare |
| Nuovo comma 7-quater aggiunto all’articolo 11 del Decreto Legislativo numero 252/2005 | Entro sessanta giorni dalla data di prima assunzione il lavoratore può comunque scegliere di rinunciare all’adesione automatica e conferire l’intero importo del TFR maturando a un’altra forma di previdenza complementare dallo stesso liberamente prescelta ovvero mantenere il TFR secondo il regime di cui all’articolo 2120 del codice civile. Tale scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il TFR maturando a una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta. Il datore di lavoro deve conservare la dichiarazione resa dal lavoratore, al quale ne rilascia copia |
| Nuovo comma 7-quinquies aggiunto all’articolo 11 del Decreto Legislativo numero 252/2005 | In caso di adesione automatica di cui al comma 7, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla forma pensionistica complementare di destinazione e inizia a effettuare i relativi versamenti dal mese successivo alla scadenza dei sessanta giorni di cui al comma 7-quater. Tali versamenti comprendono quanto dovuto dalla data di prima assunzione e l’adesione decorre da detta data |
| Articolo 11 comma 8 Decreto Legislativo numero 252/2005 | Al momento della prima assunzione il datore di lavoro fornisce informativa al lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare, sul meccanismo di adesione automatica, sulla forma pensionistica complementare destinataria dell’adesione automatica, sulle diverse scelte disponibili e sulla relativa tempistica |
| Articolo 11 comma 9 Decreto Legislativo numero 252/2005 | Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari prevedono che i contributi e le quote di TFR pervenuti a seguito di adesioni non esplicite siano investiti in percorsi o linee di investimento caratterizzati da differenti profili di rischio-rendimento, tenendo conto in particolare dell’orizzonte temporale dell’investimento e dell’età anagrafica dell’aderente |
| Nuovo comma 9-bis aggiunto all’articolo 11 del Decreto Legislativo numero 252/2005 | Informativa a lavoratrici e lavoratori già in forza all’azienda |
Le forme pensionistiche complementari sono ancora poco sviluppate in Italia, per tutta una serie di ragioni storiche, culturali e legali.
Tuttavia, andare in pensione sembra per molti, giovani e meno giovani, un traguardo difficile da raggiungere e comunque lontano nel tempo.
La sostenibilità del sistema previdenziale pubblico sembra dunque a rischio e questo ha provocato negli ultimi anni la crescita della previdenza complementare.
I Fondi pensione sono visti da molti come un’ancora di salvezza, in un contesto sociale e previdenziale sempre più incerto.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Pensioni, ultime novità tra delusioni e rischi di penalizzazione