Pensioni, salvi gli esodati per l’aumento dell’età: le tutele per isopensione, espansione e fondi di solidarietà

Francesco Rodorigo - Pensioni

Per chi riceve prestazioni di accompagnamento, se la pensione decorre oltre il periodo ordinario di durata massima dell’esodo, è prevista un’estensione fino alla nuova data di pensionamento

Pensioni, salvi gli esodati per l'aumento dell'età: le tutele per isopensione, espansione e fondi di solidarietà

Nessun esodato per l’aumento dei requisiti per l’accesso alla pensione.

I lavoratori e le lavoratrici titolari di prestazioni di accompagnamento alla pensione saranno tutelati dagli effetti dell’adeguamento dei requisiti pensionistici.

Dopo le discussioni degli scorsi mesi, a fornire i necessari chiarimenti è l’INPS che nella circolare pubblicata il 3 aprile individua i casi tutelati attraverso un breve prolungamento degli assegni straordinari, delle isopensioni e delle indennità di espansione per chi, a causa dell’incremento dei requisiti pensionistici, non raggiungerebbe la nuova data di decorrenza della pensione entro il periodo ordinario di esodo.

Pensioni, salvi gli esodati per l’aumento dell’età: le tutele per isopensione, espansione e fondi di solidarietà

La questione degli esodati da isopensione, contratti di espansione e Fondi di solidarietà è nata con l’ufficialità dell’aumento dei requisiti per la pensione, in adeguamento alla speranza di vita, che scatterà dal 2027.

Dal prossimo anno, infatti, l’età per la pensione salirà di un mese e poi di altri due dal 2028.

Senza adeguati interventi di tutela, particolarmente colpiti dalla novità sarebbero stati i lavoratori e lavoratrici che fino al 31 dicembre 2025 hanno sottoscritto accordi di uscita dal lavoro attraverso isopensione, contratti di espansione e Fondi di solidarietà e che ora, o meglio dal 2027, rischiano di ritrovarsi ad inseguire i requisiti pensionistici che si spostano in avanti, restando senza reddito e senza pensione.

Già qualche settimana fa la Ministra del Lavoro, Marina Calderone, aveva fornito riassicurazioni agli interessati, spiegando che la prestazione sarebbe stata garantita fino al raggiungimento degli effettivi requisiti per il pensionamento.

La nuova circolare dell’INPS chiarisce dunque gli effetti dell’adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita per chi non raggiungerebbe il diritto alla pensione al termine del periodo ordinario di durata massima della prestazione di esodo (attualmente 4, 5 o 7 anni, a seconda della prestazione).

In sintesi, l’Istituto ammette il prolungamento della prestazione fino alla nuova data di pensionamento e quindi anche oltre il periodo ordinario di durata massima dell’esodo.

Per i titolari della cosiddetta isopensione e dell’indennità di espansione, spiega l’INPS, la normativa già prevede l’impegno del datore di lavoro a corrispondere ai lavoratori una prestazionefino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento” (art. 4, comma, 1 della legge n. 92/2012) o un’indennità mensile “fino al raggiungimento della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico” (art. 41, comma 5-bis, del Dlgs n. 148/2015).

Al momento della definizione della domanda di accompagnamento alla pensione bisogna accertare che il lavoratore o la lavoratrice, in base al quadro normativo vigente, raggiunga la prima decorrenza utile della pensione nei 4 anni (attualmente 7) per l’isopensione o 5 anni per il contratto di espansione, successivi alla data di risoluzione del rapporto di lavoro.

Se la pensione decorre oltre il periodo ordinario di durata massima della prestazione di accompagnamento, l’INPS può continuare a corrispondere il trattamento fino al raggiungimento della prima decorrenza utile, fermo restando il versamento, da parte del datore di lavoro, della provvista e della necessaria contribuzione correlata per la maturazione dei requisiti pensionistici.

La circolare dell’Istituto descrive anche la procedura per i dipendenti delle imprese assicuratrici e delle società di assistenza che ricevono l’assegno straordinario del Fondo intersettoriale di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale e per il personale del credito e del credito cooperativo titolari dell’assegno straordinario dei Fondi di solidarietà bilaterale.

La gestione delle domande già inviate

Secondo quanto già specificato dall’INPS nel messaggio n. 558 dello scorso febbraio, le strutture territoriali dell’Istituto devono comunicare la reiezione della domanda al datore di lavoro e al lavoratore interessato se viene rilevato il superamento del periodo ordinario di durata massima delle diverse prestazioni di accompagnamento a pensione per via dell’adeguamento dei requisiti.

“Tali casi di reiezione si sono verificati in quanto, alla luce dei nuovi requisiti “in via prospettica” aggiornati per l’anno 2026, al momento della verifica dei requisiti nel medesimo anno da parte delle Strutture territoriali dell’INPS è mutata la valutazione in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti pensionistici rispetto a quanto dichiarato, sulla base delle previgenti tabelle in uso per l’anno 2025, dal datore di lavoro nelle domande di assegno straordinario o a quanto indicato nella lettera di calcolo dell’importo dell’isopensione.”

Come vengono gestite le domande?

L’INPS precisa che per le domande presentate dai datori di lavoro per lavoratori che hanno già risolto il rapporto di lavoro entro il 31 gennaio 2026 le Strutture territoriali INPS devono provvedere all’accoglimento della domanda. Per le domande eventualmente già respinte, il datore di lavoro (sentito il lavoratore) può chiedere il riesame per una rivalutazione alla luce dei nuovi chiarimenti.

Nella nuova circolare, l’INPS fornisce indicazioni anche in merito agli effetti sulle prestazioni di accompagnamento alla pensione per gli iscritti alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG, le gestioni pensionistiche pubbliche dell’INPS destinate a specifiche categorie di lavoratori dipendenti pubblici ed enti locali (Dipendenti di comuni, province, regioni, aziende sanitarie e istituti di assistenza, personale sanitario dipendente da enti pubblici, insegnanti scuole primarie paritarie, asili di enti morali, scuole infanzia comunali e ufficiali giudiziari, aiutanti e coadiutori).

INPS - Circolare n. 41 del 3 aprile 2026
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