Fattura elettronica, doppia scadenza a settembre per l’imposta di bollo del secondo trimestre 2023

Fattura elettronica, due scadenze a settembre per l'imposta di bollo relativa al secondo trimestre 2023. Entro il 10 settembre le modifiche all'elenco predisposto dall'Agenzia delle Entrate, ai fini del versamento di fine mese differito automaticamente al 2 ottobre

Fattura elettronica, doppia scadenza a settembre per l'imposta di bollo del secondo trimestre 2023

Fattura elettronica, doppio appuntamento a settembre per l’imposta di bollo relativa al secondo trimestre 2023.

Alla fine del mese è fissata la scadenza per il versamento del bollo dovuto sulle e-fatture dei mesi di aprile, maggio e giugno, termine che cadendo di sabato subisce un lieve rinvio a lunedì 2 ottobre 2023.

Due giorni in più di tempo per pagare ma, in primis, sarà necessario eseguire gli step utili per il calcolo dell’importo dovuto. Entro il 10 settembre bisognerà effettuare le modifiche all’elenco delle fatture elettroniche per le quali risulta dovuta l’imposta di bollo predisposto dall’Agenzia delle Entrate.

Da tenere a mente le regole che legano le scadenze da rispettare all’importo dovuto: l’appuntamento di fine settembre chiama alla cassa solo i contribuenti tenuti a versare un importo superiore a 5.000 euro per la prima metà dell’anno.

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Fattura elettronica, doppia scadenza a settembre per l’imposta di bollo del secondo trimestre 2023

La scadenza del 30 settembre 2023, differita a lunedì 2 ottobre, riguarda i titolari di partita IVA tenuti a versare un importo a titolo di imposta di bollo che supera i 5.000 euro, soglia da considerare per i primi sei mesi dell’anno.

La legge 122/2022 di conversione del Dl Semplificazioni ha ridisegnato il calendario delle scadenze relative all’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, portando a 5.000 euro il limite di importo dovuto che determina quando pagare.

La verifica dell’importo dovuto è partita già a maggio, in vista della prima scadenza dell’anno per il bollo sulle e-fatture. In caso di importo per il primo trimestre inferiore a 5.000 euro, è stato quindi possibile differire il pagamento al 30 settembre.

Ma i controlli riguardano anche l’ammontare relativo al secondo trimestre, considerando che le regole previste stabiliscono che, in caso di importo complessivo relativo al primo semestre dell’anno inferiore a 5.000 euro, il pagamento può essere rinviato al 30 novembre.

Appare quindi utile riepilogare nel dettaglio il calendario delle scadenze relative all’imposta di bollo sulle fatture elettroniche 2023:

Imposta di bollo e-fattureScadenza
1° TRIMESTRE 31 maggio (*) (**)
2° TRIMESTRE 30 settembre (**)
3° TRIMESTRE 30 novembre
4° TRIMESTRE 28 febbraio dell’anno successivo

(*) Se l’importo dovuto per il primo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre.
(**) Se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.

La scadenza del 30 settembre impone quindi di riprendere in mano i calcoli già effettuati, da sommare all’importo relativo al secondo trimestre dell’anno.

Per avere però il dettaglio esatto delle somme dovute è necessario consultare e modificare, se necessario, i dati predisposti dall’Agenzia delle Entrate. La prima scadenza da monitorare è quindi quella del 10 settembre.

Bollo fatture elettroniche secondo trimestre 2023: modifiche online entro il 10 settembre

Il nuovo sistema di pagamento dell’imposta di bollo introdotto dopo l’avvio della fattura elettronica mette in primo piano anche l’Agenzia delle Entrate, con il servizio di assistenza al calcolo delle somme dovute.

Nello specifico, per ogni trimestre di riferimento e in relazione alle fatture elettroniche emesse vengono selezionate quelle per le quali è stato valorizzato il campo relativo all’assolvimento del bollo virtuale.

Questi documenti saranno quindi presi in esame per determinare le somme dovute e sul portale Fatture e Corrispettivi vengono messi a disposizione due elenchi:

  • l’elenco A (non modificabile), che contiene gli estremi delle fatture elettroniche e dei documenti elettronici emessi, utilizzando il tracciato della fattura elettronica ordinaria, per la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere verso operatori stranieri, assoggettati all’imposta di bollo (campo Bollo virtuale valorizzato a “SI” nel file con estensione .xml contenente la fattura elettronica);
  • l’elenco B (modificabile), che contiene gli estremi delle fatture che presentano i requisiti per l’assoggettamento a bollo ma che non riportano l’indicazione prevista (campo Bollo virtuale non presente nel file con estensione .xml contenente la fattura elettronica).

Gli elenchi sono messi a disposizione entro il giorno 15 del primo mese successivo al trimestre di riferimento. Al contribuente spetta il compito di verificare i dati inseriti e di integrarli, modificando l’elenco B qualora necessario.

Questo il calendario delle date da tenere a mente:

IMPOSTA DI BOLLOMESSA A DISPOSIZIONE ELENCHI A E BDATA LIMITE MODIFICHE ELENCO BVISUALIZZAZIONE IMPORTO DOVUTOSCADENZA VERSAMENTO
1° TRIMESTRE 15 aprile 30 aprile 15 maggio 31 maggio (*) (**)
2° TRIMESTRE 15 luglio 10 settembre 20 settembre 30 settembre (**)
3° TRIMESTRE 15 ottobre 31 ottobre 15 novembre 30 novembre
4° TRIMESTRE 15 gennaio dell’anno successivo 31 gennaio dell’anno successivo 15 febbraio dell’anno successivo 28 febbraio dell’anno successivo

(*) Se l’importo dovuto per il primo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre.
(**) Se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.

Fino al 10 settembre è quindi possibile modificare online sul sito dell’Agenzia delle Entrate l’elenco B contenente le fatture per le quali risulta dovuta imposta di bollo.

Trascorsa questa data, la palla tornerà nelle mani dell’Agenzia delle Entrate che entro il 20 settembre effettuerà il calcolo dell’importo dovuto secondo i dati a propria disposizione.

Fattura elettronica, chi deve pagare l’imposta di bollo entro la scadenza del 30 settembre 2023

L’ultimo step del percorso disegnato al fine di favorire il corretto assolvimento dell’imposta di bollo è quindi rappresentato dalla scadenza del 30 settembre (differita a lunedì 2 ottobre), termine ultimo di versamento che però, come già anticipato, non riguarderà la totalità dei contribuenti.

L’appuntamento chiamerà alla cassa i titolari di partita IVA tenuti a versare un importo superiore a 5.000 euro, soglia da valutare anche considerando i valori relativi al bollo del primo trimestre.

Riassumendo quindi, gli interessati dalla scadenza saranno solo coloro che dovranno versare un importo superiore a 5.000 euro per il primo e il secondo trimestre 2023. In tutti gli altri casi, sarà possibile attendere il termine relativo al terzo trimestre fissato al 30 novembre.

Si ricorda che ai fini del versamento sarà possibile seguire più vie:

  • indicare sul portale Fatture e Corrispettivi l’IBAN corrispondente al conto corrente intestato al contribuente, sul quale sarà addebitato l’importo dovuto;
  • modello F24, utilizzando i codici tributo appositamente predisposti.

In caso di versamento omesso ovvero carente, l’Agenzia delle Entrate invierà al contribuente una comunicazione telematica a mezzo PEC, all’interno della quale verrà indicato l’importo dovuto, comprensivo di interessi e sanzione ridotta a un terzo per effetto del ravvedimento operoso.

Il contribuente avrà 30 giorni di tempo per fornire chiarimenti in merito ai versamenti. Trascorso tale termine, in caso di omessa regolarizzazione l’importo dovuto sarà iscritto a ruolo a titolo definitivo.

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