Codice destinatario fatturazione elettronica: istruzioni richiesta e comunicazione

Redazione - IVA

Codice destinatario univoco fatturazione elettronica: ecco le istruzioni su cos'è, come fare richiesta e quali le regole in merito all'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate e a clienti e fornitori.

Codice destinatario fatturazione elettronica: istruzioni richiesta e comunicazione

Codice destinatario fatturazione elettronica: vediamo cos’è e come richiederlo e ottenerlo al fine di ricevere le fatture elettroniche a partire dal 1° gennaio 2019.

Si è creata molta confusione su quali sono le regole sulla ricezione delle fatture elettroniche e su se sia o meno obbligatoria la comunicazione del codice destinatario.

In primo luogo è bene chiarire che, sebbene venga chiamato anche codice univoco, è formalmente errato utilizzare i due termini come sinonimi: quello univoco è il codice che individua gli uffici della Pubblica Amministrazione ai fini della ricezione delle fatture elettroniche, ed è utilizzato nelle operazioni B2G. Il codice destinatario invece è il dato che identifica i privati e che si ottiene per il tramite delle case produttrici di software che offrono per l’appunto il servizio di ricezione delle fatture elettroniche per il tramite dei propri gestionali.

Dopo le dovute premesse, è bene scendere nel dettaglio è fornire le istruzioni in merito alla comunicazione del codice destinatario per ricevere le fatture elettroniche che, a partire dal 1° gennaio 2019, sostituiranno in via ufficiale quelle cartacee e che saranno trasmesse da clienti e fornitori per il tramite del SdI, il sistema di interscambio dell’Agenzia delle Entrate.

Codice destinatario fatturazione elettronica: ecco cos’è e come si richiede il rilascio

Il codice destinatario è formato da sette caratteri alfanumerici e serve per indicare a clienti e fornitori dove dovranno essere recapitate le fatture elettroniche emesse a partire dal 1° gennaio 2019.

Per chi si chiede cos’è, si può semplificare dicendo che si tratta del codice che il titolare di partita IVA dovrà comunicare per consentire al Sistema di Interscambio di inviare le fatture elettroniche nella sede prescelta.

A questo punto sono fondamentali due precisazioni, ovvero a chi si richiede il codice destinatario (e quindi chi è che lo rilascia) e se sia o meno obbligatoria la comunicazione.

Come e a chi richiedere il codice destinatario fattura elettronica

A fornire il codice destinatario ai titolari di partita IVA obbligati alla fatturazione elettronica non è l’Agenzia delle Entrate direttamente, bensì la software house prescelta per la fruizione dei servizi di fatturazione elettronica.

Ogni programma gestionale ha un proprio codice identificativo, uguale per tutti i titolari di partita IVA che hanno acquistato il servizio offerto dalle case produttrici private.

Il rilascio del codice destinatario potrà avvenire anche per il tramite del proprio commercialista intermediario, nel caso per ragioni di comodità si sia scelto di utilizzare lo stesso software gestionale.

In ogni caso è utile chiarire che non è l’Agenzia delle Entrate a fornirlo a ciascun titolare di partita IVA. Tale opzione è tuttavia possibile: i titolari di un canale di trasmissione accreditato presso il Sistema di Interscambio possono richiedere un codice personale, ma si tratta di casi sporadici.

È difficile infatti che siano molti i titolari di partita IVA dotati di un canale di trasmissione privato per la fatturazione elettronica e, nella maggior parte dei casi, ci si affiderà ai software presenti sul mercato per la gestione del nuovo adempimento dal 1° gennaio 2019.

Codice destinatario fattura elettronica: è obbligatorio e deve essere comunicato?

Sono molte le imprese ed i professionisti che nonostante l’avvio dell’obbligo di fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2019 non sono ancora in possesso di un codice destinatario. Tale mancanza comprometterà la corretta ricezione ed invio delle fatture? La risposta è no.

La richiesta e il rilascio del codice destinatario non è un adempimento obbligatorio, così come non è obbligatoria la comunicazione ai propri fornitori.

Se è vero che il codice del software gestionale serve per indicare l’indirizzo telematico presso il quale ricevere le fatture elettroniche, è altresì possibile utilizzare altri canali di ricezione. La scelta spetta al singolo soggetto obbligato alla fatturazione elettronica, sulla base delle proprie specifiche esigenze e valutazioni.

Sono tre le possibilità previste e i canali telematici per ricevere le fatture elettroniche:

  • l’indirizzo PEC, in tal caso il fornitore, nel compilare la fattura, dovrà inserire nel campo «Codice Destinatario» il valore «0000000» (sette volte zero) e nel campo «PEC Destinatario» l’indirizzo PEC comunicato dal cliente;
  • il codice alfanumerico di 7 cifre, in tal caso occorrerà compilare solo il campo della fattura Codice Destinatario con il codice comunicato dal cliente;
  • il codice numerico 0000000 (sette volte zero) qualora il cliente non abbia comunicato alcun indirizzo telematico (PEC o Codice Destinatario): in tal caso il fornitore dovrà ricordare al cliente che la fattura elettronica è recuperabile nella sua area riservata “Consultazione” del portale “Fatture e Corrispettivi”.

La scelta di quale canale utilizzare spetterà al singolo titolare di partita IVA obbligato alla fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2019. Sia qualora si scelga di ricevere le fatture sul proprio software (quindi con codice destinatario) sia qualora si scelga la PEC, è possibile comunicarlo in via preventiva all’Agenzia delle Entrate.

Comunicazione codice destinatario o PEC sul sito dell’Agenzia delle Entrate

Per facilitare il processo di recapito delle fatture elettroniche, l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione dei titolari di partita IVA e dei loro intermediari delegati la possibilità di pre-registrazione dell’indirizzo telematico presso il quale il SdI dovrà recapitare le fatture elettroniche.

Per indicare il proprio indirizzo telematico è necessario accedere sul portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione “Fatturazione elettronica > Registrazione dell’indirizzo telematico dove ricevere tutte le fatture elettroniche”.

In tale sede sarà possibile scegliere e indicare in alternativa il proprio indirizzo PEC ovvero il codice destinatario.

In tal caso, le fatture elettroniche emesse saranno recapitate presso la sede prescelta dal contribuente.

Qualora non venga comunicato all’Agenzia delle Entrate, invece, la fattura elettronica sarà consegnata dal SdI, il postino del Fisco, all’indirizzo telematico indicato nella fattura (PEC, Codice Destinatario ovvero su Fatture e Corrispettivi qualora non venga indicato nessuno dei precedenti identificativi).

Codice destinatario fatturazione elettronica: tre casi pratici

Facciamo di seguito tre esempi di casi pratici che potranno verificarsi dal 1° gennaio 2019:

  • codice destinatario (o PEC) registrato sul sito dell’Agenzia delle Entrate: le fatture saranno recapitate all’indirizzo prescelto a prescindere da cosa indicherà il fornitore nella fattura;
  • codice destinatario (o PEC) non registrato sul sito dell’Agenzia delle Entrate: qualora il fornitore indicasse il codice 0000000 o XXXXXXX (estero), la fattura elettronica sarebbe messa a disposizione sul portale Fatture e Corrispettivi;
  • codice destinatario (o PEC) non registrato ma comunicato al fornitore che lo inserisce nella fattura: il documento è messo a disposizione all’indirizzo indicato in fattura.

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