Decreto Lavoro: dal TEC al rinnovo dei CCNL, le novità nella legge di conversione

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

Prosegue l’iter parlamentare per l'approvazione del DDL di conversione del decreto lavoro. Diverse le novità aggiunte in corsa, dalla definizione di trattamento economico complessivo ai fini del salario giusto all'aumento dell’indennità di vacanza contrattuale

Decreto Lavoro: dal TEC al rinnovo dei CCNL, le novità nella legge di conversione

Terminato il passaggio in Commissione Lavoro, non senza sorprese e discussioni, sono diverse le novità previste dagli emendamenti approvati.

Il testo del disegno di legge di conversione del decreto lavoro arriva oggi in Aula alla Camera per la discussione generale e per il voto di fiducia previsto per domani. Poi al Senato per l’approvazione definitiva che dovrà arrivare entro il 29 giugno.

La principale novità riguarda il salario giusto e, più precisamente, la definizione di TEC, il trattamento economico complessivo che comprende anche le prestazioni di welfare contrattuale.

A cambiare è anche la misura che riconosce un’indennità a lavoratori e lavoratrici in caso di mancato rinnovo del CCNL.

Decreto Lavoro: la definizione di TEC

Il testo di conversione il legge del DL n. 62/2026 mette nero su bianco la definizione di trattamento economico complessivo (TEC).

Il decreto Lavoro infatti ha introdotto il cosiddetto “salario giusto” e ha affidato ai CCNL firmati dai sindacati più rappresentativi il compito di stabilire il trattamento economico complessivo applicato alla generalità dei lavoratori.

Nella pratica, il salario giusto corrisponderà appunto a quello che viene definito come TEC e sarà una condizione essenziale per accedere ai nuovi bonus assunzione.

L’emendamento dei relatori, riformulato dopo le polemiche per escludere il principio di equivalenza dei contratti firmati da sigle sindacali “minori” e approvato in Commissione Lavoro della Camera, definisce il TEC come costituito da tutte le voci retributive fisse e continuative, dirette, indirette e differite, definite dai contratti collettivi nazionali, comprese le mensilità aggiuntive e le indennità fisse e continuative.

Non solo, rientrano nella definizione anche le prestazioni di welfare contrattuale spettanti alla generalità dei dipendenti e dagli eventuali altri istituti o indennità aventi valore economico, definiti dagli stessi contratti collettivi.

Sono, invece, escluse le voci retributive discrezionali e variabili attribuite ai singoli lavoratori, come i fringe benefit.

Sale l’indennità di vacanza contrattuale

Uno degli emendamenti approvati interviene anche sulla nuova misura introdotta per favorire il rinnovo dei contratti collettivi.

Il decreto lavoro, infatti, ha previsto un intervento con l’obiettivo di evitare che lavoratori e lavoratrici possano restare a lungo con stipendi non adeguati. Per questo motivo, in caso di mancato rinnovo entro i primi 12 mesi dalla scadenza, le retribuzioni devono essere adeguate alla variazione IPCA nel limite massimo del 30 per cento.

Con il passaggio parlamentare per la conversione in legge cambiano tali valori. L’Indennità sale dal 30 al 50 per cento, come previsto nelle prime bozze del testo e il periodo di riferimento scende da 12 mesi a 9 mesi dalla scadenza del contratto.

Il testo specifica che le parti, nell’esercizio della propria autonomia contrattuale, debbano prevedere procedure idonee a garantire regolarità nei rinnovi così come meccanismi volti ad assicurare adeguata copertura economica nel periodo tra la scadenza del CCNL e la sottoscrizione del rinnovo, assumendo a riferimento la data di scadenza naturale del precedente contratto.

Resta invariata la norma che precisa come le nuove disposizioni si applichino ai CCNL scaduti dal 30 aprile in poi (entrata in vigore del DL lavoro). Per quelli già scaduti, le novità si applicano a partire dal 1° gennaio 2027.

Decreto Lavoro: le altre novità nella legge di conversione

Non solo TEC e rinnovi, la legge di conversione del decreto lavoro riserva anche altre sorprese, a partire dalle misure che, ad oggi, non hanno trovato spazio. Si tratta, in particolare, della proposta che prorogava l’isopensione a 7 anni (così facendo da gennaio l’anticipo massimo torna a 4 anni), della retroattività degli aumenti contrattuali alla scadenza del precedente contratto e di quella che prevedeva l’eliminazione del contratto se non rinnovato da più di 6 anni.

Passano, invece, la proposta su contratti di prossimità, che dovranno essere depositati al ministero del Lavoro e presso il CNEL ai fini di tracciabilità (se poi derogano alla legge, ai CCNL o prevedono trattamenti peggiorativi dovranno essere sottoscritti presso l’Ispettorato del lavoro, con una comunicazione obbligatoria ai lavoratori entro 3 giorni dalla firma), quella sulla durata del contratto di somministrazione (che sale da 24 a 36 mesi anche non continuativi presso lo stesso datore di lavoro) e quella sulla durata dei tirocini extracurriculari che non può eccedere il limite di 12 mesi complessivi per ciascun gruppo di imprese, fermi restando gli altri limiti previsti dalla legislazione vigente.

Inoltre, si limita il nuovo esonero contributivo per chi favorisce la conciliazione vita-lavoro agli anni 2026, 2027 e 2028.