Il decreto lavoro è legge. Con l’approvazione del Senato si conclude l’iter di conversione. Sono diverse le novità aggiunte in corsa, dalla definizione di trattamento economico complessivo ai fini del salario giusto all'aumento dell’indennità di vacanza contrattuale
Dopo il passaggio alla Camera, anche il Senato vota la questione di fiducia apposta dal Governo per la conversione in legge del decreto lavoro.
Il testo, approvato senza modificazioni rispetto a quanto trasmesso dalla Camera, è stato votato con 94 voti favorevoli, 61 contrari e 2 astenuti.
Non senza sorprese e discussioni, sono diverse le novità che hanno trovato spazio nel testo definitivo.
È “un decreto non ingiusto ma la cosa giusta da fare, nel momento giusto ed è il giusto viatico per fare meglio e di più ed è ciò che faremo fino alla fine della legislatura”, ha detto la ministra del Lavoro, Marina Elvira Calderone nel suo intervento nell’Aula del Senato.
La principale novità riguarda il salario giusto e, più precisamente, la definizione di TEC, il trattamento economico complessivo che comprende anche le prestazioni di welfare contrattuale.
A cambiare è anche la misura che riconosce un’indennità a lavoratori e lavoratrici in caso di mancato rinnovo del CCNL.
Decreto Lavoro: la definizione di TEC
Il testo di conversione il legge del DL n. 62/2026 mette nero su bianco la definizione di trattamento economico complessivo (TEC).
Il decreto Lavoro infatti ha introdotto il cosiddetto “salario giusto” e ha affidato ai CCNL firmati dai sindacati più rappresentativi il compito di stabilire il trattamento economico complessivo applicato alla generalità dei lavoratori.
Nella pratica, il salario giusto corrisponderà appunto a quello che viene definito come TEC e sarà una condizione essenziale per accedere ai nuovi bonus assunzione.
L’emendamento dei relatori che ha trovato spazio nel testo definitivo, riformulato dopo le polemiche per escludere il principio di equivalenza dei contratti firmati da sigle sindacali “minori”, definisce il TEC come costituito da tutte le voci retributive fisse e continuative, dirette, indirette e differite, definite dai contratti collettivi nazionali, comprese le mensilità aggiuntive e le indennità fisse e continuative.
Non solo, rientrano nella definizione anche le prestazioni di welfare contrattuale spettanti alla generalità dei dipendenti e dagli eventuali altri istituti o indennità aventi valore economico, definiti dagli stessi contratti collettivi.
Sono, invece, escluse le voci retributive discrezionali e variabili attribuite ai singoli lavoratori, come i fringe benefit.
Sale l’indennità di vacanza contrattuale
Il testo del DDL approvato senza modificazioni al Senato interviene anche sulla nuova misura introdotta per favorire il rinnovo dei contratti collettivi.
Il decreto lavoro, infatti, ha previsto un intervento con l’obiettivo di evitare che lavoratori e lavoratrici possano restare a lungo con stipendi non adeguati. Per questo motivo, in caso di mancato rinnovo entro i primi 12 mesi dalla scadenza, le retribuzioni devono essere adeguate alla variazione IPCA nel limite massimo del 30 per cento.
Con il passaggio parlamentare per la conversione in legge cambiano tali valori. L’Indennità sale dal 30 al 50 per cento, come previsto nelle prime bozze del testo e il periodo di riferimento scende da 12 mesi a 9 mesi dalla scadenza del contratto.
Il testo specifica che le parti, nell’esercizio della propria autonomia contrattuale, debbano prevedere procedure idonee a garantire regolarità nei rinnovi così come meccanismi volti ad assicurare adeguata copertura economica nel periodo tra la scadenza del CCNL e la sottoscrizione del rinnovo, assumendo a riferimento la data di scadenza naturale del precedente contratto.
Resta invariata la norma che precisa come le nuove disposizioni si applichino ai CCNL scaduti dal 30 aprile in poi (entrata in vigore del DL lavoro). Per quelli già scaduti, le novità si applicano a partire dal 1° gennaio 2027.
Decreto Lavoro: le altre novità nella legge di conversione
Non solo TEC e rinnovi, la legge di conversione del decreto lavoro riserva anche altre sorprese, a partire dalle misure che non hanno trovato spazio. Si tratta, in particolare, della proposta che prorogava l’isopensione a 7 anni (così facendo da gennaio l’anticipo massimo torna a 4 anni), della retroattività degli aumenti contrattuali alla scadenza del precedente contratto e di quella che prevedeva l’eliminazione del contratto se non rinnovato da più di 6 anni.
Passano, invece, la proposta su contratti di prossimità, che dovranno essere depositati al ministero del Lavoro e presso il CNEL ai fini di tracciabilità (se poi derogano alla legge, ai CCNL o prevedono trattamenti peggiorativi dovranno essere sottoscritti presso l’Ispettorato del lavoro, con una comunicazione obbligatoria ai lavoratori entro 3 giorni dalla firma), quella sulla durata del contratto di somministrazione (che sale da 24 a 36 mesi anche non continuativi presso lo stesso datore di lavoro) e quella sulla durata dei tirocini extracurriculari che non può eccedere il limite di 12 mesi complessivi per ciascun gruppo di imprese, fermi restando gli altri limiti previsti dalla legislazione vigente.
Novità anche per il bonus nido, con la nuova semplificazione della procedura per cui gli enti locali dovranno trasmettere all’INPS il codice fiscale e gli altri elementi identificativi delle strutture autorizzate.
In materia di previdenza complementare, il decreto riporta, dal 1° luglio, dal 60 al 50 per cento la quota che può essere percepita in un’unica soluzione anziché sotto forma di rendita. Inoltre, viene rinviata al 31 ottobre la possibilità di ricevere il capitale in più tranche per almeno 5 anni.
Inoltre, sono previste misure per il distacco lavorativo e si limita il nuovo esonero contributivo per chi favorisce la conciliazione vita-lavoro agli anni 2026, 2027 e 2028.
Infine, viene prevista la nuova figura del tutor per la sostenibilità economica. Si occuperà di fornire servizi di assistenza intensiva ai lavoratori fragili o coinvolti in processi di transizione occupazionale.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Decreto Lavoro: dal TEC al rinnovo dei CCNL, le novità nella legge di conversione