Il Governo va verso il dietro front sul rinnovo dei contratti. L'emendamento che sarà presentato oggi al DDL di conversione del decreto lavoro riconosce gli arretrati ai dipendenti con CCNL scaduto
Arretrati in arrivo per lavoratori e lavoratrici con CCNL scaduti?
Il nuovo emendamento al testo di conversione in legge del decreto lavoro che verrà presentato oggi alla Camera dal Sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon, mira a reintrodurre la prima versione del testo, poi modificata prima dell’approvazione.
La norma, infatti, riconosce gli arretrati ai lavoratori con contratti già scaduti, senza dover attendere il 1° gennaio 2027 e la contrattazione.
Rinnovo CCNL: arretrati per i contratti scaduti nell’emendamento al decreto lavoro
Modifiche in vista per la norma del decreto lavoro, il n. 62/2026, che disciplina i rinnovi contrattuali.
Con la presentazione degli emendamenti, l’iter di conversione in legge del decreto entra nel vivo. Una delle proposte che dovrebbe essere presentata alla Camera nella giornata di oggi, 18 maggio, prevede un’importante novità.
Ad annunciarla è lo stesso firmatario dell’emendamento, Claudio Durigon, sottosegretario al Ministero del Lavoro. In sostanza, la proposta, se approvata, reintrodurrebbe la norma che riconosce gli arretrati ai lavoratori con contratti scaduti. Una disposizione prevista nelle bozze del testo del decreto lavoro ma che non ha trovato spazio nella versione finale.
La versione attuale della norma prevista all’articolo 10 del decreto lavoro, infatti, demanda alle parti sociali il compito di trovare un accordo sulle decorrenze degli incrementi retributivi, sugli eventuali importi una tantum e sugli strumenti di copertura economica del periodo tra la scadenza del CCNL e la sottoscrizione del rinnovo, assumendo a riferimento la data di scadenza naturale.
Disposizioni che, come previsto dallo stesso articolo, si applicano ai contratti collettivi nazionali di lavoro che scadono dal 1° maggio in poi. Per i CCNL già scaduti, invece, le novità si applicano dal 1° gennaio 2027.
“Lunedì andremo a presentare un emendamento per incentivare ancora di più la crescita salariale dei lavoratori mettendo una norma, che a scadenza del contratto, anche se si rinnova due o tre anni dopo si riprende quanto perso in modo retroattivo” ha detto il Sottosegretario ai microfoni di Adnkronos.
“È una norma che avevo proposto nel decreto, non credo che ci siano problemi con il ministro Calderone, con i sindacati e con i datori di lavoro. Abbiamo detto no al salario minimo e dobbiamo sostenere il salario dei lavoratori.”
In pratica, se l’emendamento Durigon dovesse passare e trovare spazio nella legge di conversione del decreto lavoro, alla scadenza naturale del contratto, anche se il rinnovo dovesse arrivare dopo anni, lavoratori e lavoratrici potrebbero ottenere retroattivamente quanto perso, assicurando loro il recupero del potere d’acquisto.
Così facendo, infatti, gli aumenti retributivi previsti al momento del rinnovo dei contratti scaduti decorrono dalla data della scadenza naturale del precedente contratto. Nel periodo (eventualmente mesi o anche anni) in cui questo non viene rinnovato, pertanto, si maturano arretrati che dovranno poi essere recuperati.
L’emendamento, come detto, sarà presentato oggi alla Camera. Dovrà poi passare al vaglio delle commissioni e dell’Aula ed eventualmente essere approvato. Per l’ufficialità delle nuove disposizioni, naturalmente, si dovrà attendere la conclusione dell’iter di conversione in legge.
Rinnovo CCNL: resta invariata l’indennità per i contratti scaduti
La modifica prevista dall’emendamento Durigon non dovrebbe toccare l’altra novità prevista dallo stesso articolo 10 del decreto lavoro, ovvero il riconoscimento di un’indennità in caso di ritardi nel rinnovo dei contratti scaduti.
L’obiettivo è quello di assicurare a lavoratori e lavoratrici una somma in adeguamento all’inflazione nell’attesa di ottenere la nuova retribuzione adeguata.
Se il CCNL è scaduto da più di 12 mesi e non è ancora stato rinnovato, dunque, le retribuzioni devono essere adeguate in misura pari al 30 per cento della variazione dell’IPCA (l’Indice dei prezzi al consumo armonizzato). Questo sempre che il contratto non preveda già disposizioni più favorevoli.
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