Regole operative per il Modello Redditi PF 2026: Quadro LM, limiti del TUIR per il passaggio in RP e gestione dei rimborsi INPS
L’impresa o il professionista in regime forfettario determina il proprio reddito imponibile applicando il coefficiente di redditività ai ricavi o compensi incassati.
Tale coefficiente varia a seconda dell’attività esercitata, identificata ancora con i “vecchi” codici ATECO 2007 aggiornati al 2022. L’ammontare dei contributi previdenziali obbligatori versati nell’anno d’imposta abbatte la base imponibile.
L’esatta compilazione del Modello Redditi PF 2026 richiede attenzione, specialmente in caso di incapienza reddituale, presenza di familiari collaboratori o restituzione di somme, anche sotto forma di compensazione, da parte dell’INPS.
Le regole di deduzione nel Quadro LM
A differenza dei contribuenti in regime ordinario, che deducono i contributi obbligatori nel quadro RP, i forfettari scomputano la contribuzione obbligatoria all’interno del Quadro LM, al rigo LM35 (“Contributi previdenziali e assistenziali”).
In questo rigo vanno esposti:
- i contributi previdenziali versati per la propria posizione assicurativa;
- i contributi corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico;
- i contributi versati per i collaboratori dell’impresa familiare non a carico, a condizione che il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa.
Si osservi la peculiarità: visto che il reddito dell’impresa familiare in regime forfettario viene determinato unitariamente nel quadro LM, all’interno dello stesso si deducono i contributi obbligatori versati per i familiari, anche non a carico, assumendo quindi un approccio completamente diverso rispetto a quanto previsto nella compilazione del quadro RP.
L’importo complessivamente versato va indicato in colonna 1 del rigo LM35, al netto di eventuali rimborsi o compensazioni avvenute nel medesimo anno. In colonna 2 si espone invece l’ammontare che trova effettivamente capienza nel reddito forfettario lordo calcolato al rigo LM34.
La gestione dell’incapienza e il transito al Quadro RP
L’ammontare deducibile nel rigo LM35 può essere al massimo pari al reddito lordo.
Qualora i contributi versati superino tale soglia, l’eccedenza deve essere esposta nel rigo LM49 (“Eccedenza contributi previdenziali e assistenziali”).
Dal rigo LM49, la quota in esubero transita nel Quadro RP, al rigo RP21, per abbattere il reddito complessivo ai fini IRPEF. Ciò significa che l’operazione genera un risparmio d’imposta effettivo solo se il contribuente possiede altri redditi assoggettati a tassazione ordinaria (ad esempio, redditi da lavoro dipendente o redditi fondiari).
Il limite dell’articolo 10 del TUIR per i familiari
Un aspetto che merita particolare attenzione è l’esatta natura dell’eccedenza che si sposta nel Quadro RP.
Le Istruzioni al Modello Redditi 2026 chiariscono che l’eccedenza transita al rigo RP21 per essere dedotta “ai sensi dell’art. 10 del TUIR”.
Questo rinvio normativo riattiva i vincoli ordinari previsti dall’articolo 10, comma 2, del TUIR, che stabilisce che gli oneri previdenziali versati per i familiari sono deducibili dal reddito complessivo esclusivamente se questi sono fiscalmente a carico, e a condizione che non sia stata effettuata la rivalsa (ovvero che la spesa sia rimasta effettivamente a carico del titolare dichiarante).
Di conseguenza, in presenza di un’incapienza in LM35, si ritiene che il contribuente non possa riportare in automatico l’intero importo del rigo LM49 nel rigo RP21. Infatti, se l’eccedenza formatasi nel regime forfettario comprende quote versate per collaboratori familiari non a carico, il contribuente deve obbligatoriamente scorporare tale quota.
Rimborsi e compensazioni INPS: regole espositive
Una casistica specifica si presenta quando i contributi previdenziali, regolarmente dedotti in anni precedenti, vengono rimborsati dall’INPS o utilizzati in compensazione. L’articolo 10, comma 1, lettera d-bis) del TUIR prevede l’assoggettamento a tassazione di tali somme.
Per i forfettari, l’importo rimborsato concorre con segno negativo alla determinazione dei contributi da indicare nella colonna 1 del rigo LM35, agendo a storno dei versamenti effettuati nell’anno oggetto di dichiarazione.
Esiste tuttavia una situazione limite. Si immagini il caso di un contribuente che riceva un rimborso INPS superiore all’ammontare dei contributi versati nel medesimo anno. Non potendo l’ammontare dei contributi generare un rigo LM35 negativo in dichiarazione, la soluzione operativa per gestire questa anomalia, mai affrontata dall’Agenzia delle Entrate, potrebbe consistere nell’utilizzare il Quadro RM, rigo RM4.
Tabella riassuntiva di compilazione Modello redditi PF 2026
| Casistica | Quadro e Rigo | Note operative |
|---|---|---|
| Contributi versati nell’anno | LM35 (col. 1 e 2) | Deduzione ammessa per titolare, familiari a carico e NON a carico (fino a capienza del reddito in LM34) |
| Eccedenza contributi (titolare e familiari a carico) | LM49 - RP21 | Transito utile solo se il contribuente possiede altri redditi IRPEF ordinari |
| Eccedenza contributi (familiari NON a carico) | LM49 | Quota non deducibile dal titolare dell’impresa in RP21 ai sensi dell’art. 10, comma 2, del TUIR |
| Rimborso INPS (con capienza nei versamenti) | LM35 (col. 1) | Da indicare con segno negativo a storno dei contributi versati nell’anno in corso |
| Rimborso INPS (senza capienza in LM35) | RM4 | Soluzione residuale: la quota non capiente è assoggettata a tassazione separata o ordinaria per opzione |
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Contributi INPS forfettari: deduzioni, eccedenze e rimborsi